| Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 13 marzo2008 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso al Garante pervenuto il6 dicembre 2007, presentato da Lamezia Motori s.r.l., rappresentata e difesadagli avv.ti Luca Iera e Davide Eros Cutugno, nei confronti di Credito EmilianoS.p.A., con il quale la societ ricorrente ha ribadito la richiesta, formulatain un'istanza datata 25 agosto 2006, volta a ottenere la comunicazione in formaintelligibile dei dati personali che la riguardano relativi a un'apertura di creditoe a un contratto di conto corrente ad essa intestato (e a tutte le informazionidi tipo contabile, compresi i dati di cui agli estratti conto relativi ai diecianni antecedenti l'estinzione del rapporto); RILEVATO che la ricorrente (che lamenta"l'incompletezza e non intelligibilit della documentazione" VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 18 dicembre 2007 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste della societ interessata, nonch la nota del28 gennaio 2008 con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termineper la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTA la nota inviata via fax VISTO che nella medesima nota laresistente ha precisato che, per quanto attiene la documentazione giconsegnata alla controparte e che questa lamenta essere stata "volutamentefotocopiata in modo sbiadito",trattasi di "documentazione risalente nel tempo che, essendo stataarchiviata in modo cartaceo dalla Banca di credito cooperativo di Curinga e delLametino, fusa per incorporazione in Credito Emiliano, pu in qualche raraoccasione risultare non perfettamente leggibile" VISTE le memorie datate 14 e 16 gennaio2008 (quest'ultima depositata nel corso dell'audizione tenutasi in pari datapresso questa Autorit), con le quali la ricorrente ha ribadito di averformulato le sue richieste "facendo espressa menzione dell'art. 7 e ss.del Codice, contestando la mancata consegna dei contratti e la nonintelligibilit degli estratti conto ricevuti" VISTA la nota del 15 gennaio 2008 con laquale la banca resistente ha sostenuto che la disciplina in materia diprotezione dei dati personali non comporta l'obbligo "di fornire copiadella documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimidieci anni, cos come previsto, invece, dall'art. 119, comma 4, citato" VISTA la nota pervenuta via fax VISTA la nota del 18 febbraio 2008 con laquale la societ ricorrente ha ribadito che la controparte "haconsegnato copie non intelligibili degli estratti di conto corrente (), non hacomunque consegnato tutti gli estratti conto, avendo fatto decorrere i diecianni di cui all'art. 2220 c.c. dalla presentazione dell'istanza di accesso enon dalla chiusura del rapporto () e non ha consegnato i contratti di contocorrente e di apertura di credito, impedendo di verificare se il trattamentodei dati personali – bancari e contabili – sia o meno avvenutosecondo le originarie convenzioni"; RITENUTO che l'odierno ricorso vienepreso in considerazione solo quale legittima richiesta di accesso, ai sensidell'art. 7 del Codice, a tutti i dati personali relativi a un rapporto diconto corrente e a una apertura di credito specificamente individuati; RILEVATO che il diritto di accesso aidati personali tutelato dall'art. 7 del Codice distinto dal diritto diaccesso alla documentazione bancaria di cui all'art. 119 del testo unico inmateria bancaria (d.lg. 1 settembre 1993, n. 385), il quale prevede che il "cliente,colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentranell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese,entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia delladocumentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi diecianni"; RILEVATO che, nel caso di specie, leistanze della ricorrente erano state formulate con espresso riferimento alcitato art. 7 e che la societ interessata poteva pertanto chiedere di avereaccesso anche a tutte le informazioni di tipo contabile riferite ai dieci anniprecedenti l'estinzione del rapporto (qualora, ovviamente, ancora nelladisponibilit dell'istituto di credito); CONSIDERATO che (in ordine alle modalitdi riscontro all'interessato) l'art. 10 del Codice non prevede per il titolaredel trattamento, allorch debba fornire riscontro a una richiesta di accessoformulata ai sensi dell'art. 7 del Codice, l'obbligo di esibire o allegarecopia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell'interessato,imponendo al contrario di estrapolare dai propri archivi e documenti tutti idati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali datirelativi a terzi; RILEVATO, peraltro, che, ai sensidell'art. 10, comma 4, del Codice, quando l'estrazione dei dati risultaparticolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato "puavvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti edocumenti contenenti i dati personali richiesti" RILEVATO altres che l'esercizio deldiritto di accesso ai dati personali, vantato con il ricorso proposto ai sensidell'art. 145 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non pu esserecondizionato (anche in ordine al profilo delle spese) a quanto statuito, adaltri fini, dal predetto testo unico in materia bancaria e creditizia inriferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti edocumenti bancari contenenti o meno dati personali; RITENUTO di dover accogliere il ricorsoin relazione alla richiesta di accesso ai dati personali della societricorrente (esplicitamente avanzata ai sensi della normativa in materia diprotezione dei dati personali) non ancora comunicati alla stessa (o comunicatiin modo non intellegibile) e relativi ai contratti bancari di cui in premessa; RITENUO che va, quindi, disposto che laresistente aderisca a tale richiesta, nei limiti e con le modalit soprarichiamate in relazione all'art. 10 del Codice, entro il 30 aprile 2008, dandoconferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorit entro la medesima data; RILEVATO che deve essere invecedichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2,del Codice, limitatamente ai dati personali gi comunicati alla ricorrente; VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; RITENUTO congruo, su questa base,determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorsonella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti disegreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, allapresentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Credito EmilianoS.p.A nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte pergiusti motivi; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott.Giuseppe Fortunato; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE a) accoglie il ricorso e ordina aCredito Emiliano S.p.A. di corrispondere, entro il 30 aprile 2008, allarichiesta di accesso ai dati personali relativi ai contratti di conto correntee di apertura di credito stipulati dalla societ ricorrente (e non ancoracomunicati alla stessa o comunicati in modo non intellegibile), dando confermaa questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro la medesima data; b) dichiara non luogo a provvederesul ricorso, limitatamente ai dati personali gi comunicati alla societricorrente; c) determina nella misuraforfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi dellaresidua parte, a carico di Credito Emiliano S.p.A, la quale dovr liquidarlidirettamente a favore della societ ricorrente. Roma, 13 marzo 2008 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |