| Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 13 marzo2008 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTA l'istanza inviata ai sensi delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) aldirettore delle testate giornalistiche "Gazzetta del luned" RILEVATO che l'interessato haformulato tali richieste con riferimento a diversi articoli pubblicati dalledue testate a partire dal KZ (mese nel quale si verificato ilcitato incidente), dapprima in relazione all'incidente medesimo e, poi, conriferimento al procedimento giudiziario che ne seguito; RILEVATO che l'interessato, nel sostenereche la pubblicazione delle informazioni che lo riguardano non sarebbe piessenziale rispetto all'interesse pubblico suscitato dalla notizia, si opposto all'ulteriore trattamento di dati che consentono la suaidentificazione, lamentando anche "un accanimento ingiustificato" VISTO il ricorso pervenuto al Garante il10 dicembre 2007, presentato da XY (rappresentato e difeso dall'avv. BrunellaAriganello) nei confronti di Cooperativa poligrafici s.r.l., in qualit dieditore delle testate giornalistiche "Gazzetta del luned" RILEVATO che l'interessato, con ilricorso, ha chiesto anche la cancellazione di tutti i dati che lo riguardano inpossesso della societ e di porre a carico della controparte le spese sostenuteper il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 18 dicembre 2007 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149, comma 1, del Codice ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonchl'ulteriore nota del 30 gennaio 2008 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7,del Codice, stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso; VISTA la memoria pervenuta il 10 gennaio2008 con la quale l'editore resistente (rappresentato e difeso dall'avv.Pasquale Tonani) ha sostenuto che il trattamento dei dati personali del ricorrente stato effettuato nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca dal momentoche le testate giornalistiche si sarebbero "limitate ad esercitarelegittimamente il proprio diritto-dovere di informazione in ordine alle variefasi processuali della triste vicenda occorsa in data 12 marzo 2004, che havisto la tragica morte di un ragazzo di appena quindici anni" RILEVATO che, ad avviso dellaresistente, "nella doverosa cronaca del dibattimento pubblicocelebratosi a carico del ricorrente (), sia il giornalista che la societeditrice si sono limitati a perseguire il loro scopo precipuo, e ciol'attivit giornalistica e di informazione in merito ad un fatto che moltoscalpore ha suscitato nelle cronache cittadine" VISTA la memoria depositata il 14 gennaio2008 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste ritenendoillecito un trattamento di dati che ritiene eccedenti, tenuto conto del tempotrascorso dall'incidente e contestando che "l'interesse pubblico allanotizia si mantenga costante e con lo stesso livello di attenzione nel corsodegli anni, tanto da "richiedere", "sollecitare" allastampa la pubblicazione a scadenze periodiche della notizia, e con le stessemodalit della prima volta"; RILEVATO che nel caso di specie iltrattamento risulta effettuato per finalit giornalistiche ai sensi degli artt.136 e s. del Codice e che i dati personali in questione potevano esseretrattati senza il consenso dell'interessato, nel rispetto dei limiti posti allegittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca (veridicit dei fatti,rilevanza sociale della notizia, forma civile dell'esposizione, "essenzialitdell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" RITENUTO che l'opposizione al trattamentoformulata dal ricorrente non fondata dal momento che il trattamento delleinformazioni personali che lo riguardano non risulta eccedente in quantoeffettuato nei citati limiti del diritto di cronaca (anche giudiziaria) perinformare l'opinione pubblica circa l'andamento di un procedimento penale (che,dalla documentazione in atti, risulta definito nel primo grado di giudizio) eche stato avviato a seguito di una vicenda di sicuro interesse pubblico,ancor pi nel contesto locale di maggiore diffusione delle testategiornalistiche; ci, anche con riguardo all'art. 6, comma 3, del citato codicedi deontologia, secondo cui "commenti e opinioni del giornalistaappartengono alla libert di informazione nonch alla libert di parola e dipensiero costituzionalmente garantita a tutti" RILEVATO, in particolare, che la notiziadel sinistro e le successive cronache giudiziarie sono state rese, nel lorocomplesso, in tono sobrio, riportando, da ultimo, in modo corretto, leconclusioni del processo di primo grado; RITENUTO invece di dover accogliere ilricorso limitatamente alle richieste di conoscere i dati personali relativiall'interessato trattati dalla resistente, l'origine degli stessi (fermorestando quanto disposto dall'art. 138 del Codice in tema di segretoprofessionale degli esercenti la professione di giornalista) e gli estremiidentificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato e didover pertanto ordinare alla resistente di fornire riscontro a tali richiesteentro e non oltre il 30 aprile 2008, dando conferma dell'avvenuto adempimentoanche a questa Autorit; RITENUTO infine di dover dichiarareinammissibile la richiesta di cancellazione dei dati personali relativi alricorrente, essendo la stessa stata avanzata solo con il ricorso e non propostaprecedentemente, in modo specifico, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice; VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico del titolare del trattamento, in ragione del mancatoidoneo riscontro, nella misura di euro 200, previa compensazione della residuaparte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materiadi protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE a) dichiara infondata l'opposizioneal trattamento; b) dichiara inammissibile larichiesta di cancellazione dei dati personali; c) accoglie il ricorso limitatamentealle richieste di conoscere i dati personali relativi all'interessato trattatidalla resistente, l'origine degli stessi e gli estremi identificativi delresponsabile del trattamento eventualmente designato, ordinando alla resistentedi fornire riscontro a tali richieste entro e non oltre il 30 aprile 2008,dando conferma dell'avvenuto adempimento anche a questa Autorit; d) determina nella misuraforfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte pergiusti motivi, a carico dell'editore resistente, il quale dovr liquidarlidirettamente a favore del ricorrente. IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |