| Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 10aprile 2008 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. GiovanniButtarelli, segretario generale VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg.30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)inviata il 28 novembre 2007 da Paolo Zucconi a G.m.c. International Groups.r.l. con la quale l'interessato, dopo aver ricevuto una chiamata promozionalealla propria utenza telefonica fissa da parte di tale societ per il tramite diun incaricato che ha sostenuto di aver reperito il suo nome "sullepagine bianche dell'elenco telefonico", ha chiesto di avere conferma dell'esistenza di dati personali che loriguardano e di conoscere l'origine degli stessi, la logica e le finalit deltrattamento, gli estremi identificativi del titolare e, ove designato, delresponsabile del trattamento, nonch dei soggetti che possono venirne aconoscenza e ha sollecitato la cancellazione dei medesimi dati, opponendosi alloro ulteriore trattamento per fini promozionali; VISTO il ricorso presentato il 7 gennaio2008 nei confronti di G.m.c. International Group s.r.l. con il quale PaoloZucconi, nel lamentare il mancato riscontro, ha ribadito le proprie istanze eha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, le note dell'11 gennaio e del 13 febbraio 2008 con le quali questaAutorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la notadel 5 marzo 2008 con la quale questa Autorit ha disposto, ai sensi dell'art.149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTE le note datate 15 e 28 febbraio e11 marzo 2008 con le quali la resistente, nel fornire i propri estremiidentificativi completi: a) ha comunicato di aver ricavato i dati personali delricorrente dall'elenco "telefonico relativo all'anno 2005-2006 e 2007,che annualmente viene distribuito dalla societ telefonica" VISTA la nota datata 5 marzo 2008 con laquale il ricorrente ha contestato la liceit del trattamento dei dati che loriguardano effettuato dalla resistente, rilevando di comparire nell'elencotelefonico senza i simboli (bustina e cornetta) che attestano il consensomanifestato dall'interessato al trattamento dei dati per finalit promozionali; RILEVATO che, contrariamente a quantosostenuto dalla resistente, l'utilizzo di dati di abbonati al serviziotelefonico tratti dagli elenchi telefonici d luogo a un trattamento di datipersonali soggetto alle disposizioni del Codice e che, in ordine allo stesso, possibile, come avvenuto nel caso di specie, esercitare gli specifici dirittidi cui all'art. 7 del medesimo Codice e, in particolare, l'opposizioneall'inoltro di comunicazioni promozionali di qualunque tipo; RITENUTO di dover dichiarare infondata larichiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente trattati dallaresistente dal momento che tali dati non risultano allo stato conservati inviolazione di legge essendo gli stessi, secondo quanto dichiarato dallaresistente (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche aisensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni enotificazioni al Garante"), almomento contenuti solamente in elenchi pubblici lecitamente detenuti dallasociet; RITENUTO invece di dover accogliere ilricorso in ordine all'opposizione al trattamento per finalit promozionali,tenuto conto che, rispetto al legittimo esercizio di tale diritto, la societresistente non ha fornito alcun riscontro; ritenuto quindi di dover ordinarealla stessa di adottare, entro e non oltre il 20 maggio 2008, ogni idonea misuraper evitare l'ulteriore trattamento dei dati relativi al ricorrente perfinalit promozionali e di dare conferma di tale adempimento al ricorrente e aquesta Autorit entro la medesima data; RITENUTO di dover accogliere il ricorsoanche in ordine alle richieste volte a conoscere gli estremi identificativi delresponsabile del trattamento, se designato, e di eventuali terzi cui i datipossono essere comunicati, richieste alle quali la societ resistente non hafornito alcun riscontro n prima, n dopo la presentazione del ricorso;ritenuto pertanto di dover ordinare a G.m.c. International Group s.r.l. difornire riscontro al ricorrente anche in relazione a tali richieste entro ilpredetto termine del 20 maggio 2008, dando conferma dell'avvenuto adempimento anchea questa Autorit; RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordinealle restanti richieste inoltrate ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice,dal momento che la resistente ha fornito al riguardo un sufficiente riscontronel corso del procedimento; VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico della societ resistente nella misura di euro 300,previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazionedel parziale riscontro fornito all'interessato, seppure solo dopo lapresentazione del ricorso; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE 0. accoglie il ricorso in ordineall'opposizione al trattamento e ordina alla resistente di adottare, entro enon oltre il 20 maggio 2008, ogni misura idonea ad evitare l'ulterioretrattamento dei dati personali relativi al ricorrente per finalitpromozionali, dando conferma di tale adempimento al ricorrente e a questaAutorit entro la medesima data; 0. accoglie il ricorso anche inordine alle richieste volte a conoscere gli estremi identificativi delresponsabile del trattamento se designato ed eventuali terzi cui i dati possonoessere comunicati e ordina a G.m.c. International Group s.r.l. di fornireriscontro al ricorrente in relazione alle stesse entro il predetto termine del20 maggio 2008, dando conferma dell'avvenuto adempimento anche a questaAutorit; 0. dichiara infondata la richiestadi cancellazione dei dati; 0. dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alle restanti richieste; 0. determina nella misuraforfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte pergiusti motivi, a carico di G.m.c. International Group s.r.l., la quale dovrliquidarli direttamente a favore del ricorrente.
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