| Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 30aprile 2008
IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso presentato il 25 gennaio2008 nei confronti di Istituto San Gregorio coop. a r.l. (che gestisce alcuniistituti scolastici paritari) con il quale Pietro Moretti (rappresentato edifeso dagli avv.ti Claudia Moretti e Emmanuela Bertucci), dopo aver ricevutoal proprio indirizzo, in qualit di genitore di un minore, una comunicazionevolta a promuovere l'istituto medesimo, e non avendo ricevuto idoneo riscontroad un'istanza ex art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha riproposto la richiesta volta a conoscerel'origine di dati personali che lo riguardano; rilevato che il ricorrente hachiesto anche il risarcimento del danno e di porre a carico della resistente lespese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 30 gennaio 2008 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la successiva notadel 14 marzo 2008 con la quale stata disposta la proroga del termine per ladecisione sul ricorso; VISTA la memoria datata 22 febbraio 2008con la quale la resistente ha comunicato di non essere in grado di precisaremeglio l'origine dei dati del ricorrente, ma che i recapiti delle famiglie dacontattare sarebbero comunque "pervenuti alla segreteria attraversovarie modalit (nominativi lasciati dagli interessati durante gli open day, VISTA la nota pervenuta via fax il 28marzo 2008 con la quale il ricorrente ha ribadito le richieste relative alrisarcimento del danno e alla liquidazione delle spese del procedimento; RITENUTA la necessit di dichiarare nonluogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, inordine alla richiesta di conoscere l'origine dei dati avendo la resistentefornito, nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro precisando lediverse modalit di acquisizione degli indirizzi dei potenziali interessati dacontattare e dichiarando, con attestazione della cui veridicit l'autorerisponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelledichiarazioni e notificazioni al Garante" RITENUTO di dover dichiarareinammissibile la richiesta di risarcimento del danno che potr, se del caso,essere proposta dinanzi alla competente autorit giudiziaria, non avendo questaAutorit competenze al riguardo; VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE a) dichiara inammissibile larichiesta di risarcimento del danno; b) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alla restante richiesta; c) determina nella misuraforfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi dellaresidua parte, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlidirettamente a favore del ricorrente. Roma, 30 aprile 2008
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