| Garante per la protezione dei dati personali NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. GiovanniButtarelli, segretario generale; VISTE le istanze ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia diprotezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) inviate il 29novembre 2007 e il 15 gennaio 2008 al Ministero dell'interno-Dipartimento deivigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile con le quali XY,dirigente di tale Ministero, ha chiesto di accedere a tutti i dati personaliche lo riguardano relativi a un atto di diffida e costituzione in mora (conrelativi allegati) notificatogli dal Ministero, ai sensi dell'art. 53, comma 7,del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, per la restituzione all'amministrazione deicompensi dallo stesso percepiti per asserite prestazioni lavorative nonautorizzate; rilevato che il ricorrente ha chiesto, rispetto a taliinformazioni, di conoscere l'origine, le modalit, le finalit, la logica deltrattamento dei dati personali, nonch gli estremi identificativi delresponsabile, ove designato, e i soggetti che possono venire a conoscenza ditali dati; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto la rettificazione dialcune informazioni contenute nella "Tabella C riepilogativa delleprestazioni di lavoro extra ufficio, rese dall'ing. XY nel periodo2001-2006 senza la preventiva autorizzazione della P.A." VISTO il ricorso presentato al Garante l'11 febbraio 2008 da XY(rappresentato e difeso dagli avv.ti Renato e Claudio Scognamiglio) neiconfronti del Ministero dell'interno-Dipartimento dei vigili del fuoco, delsoccorso pubblico e della difesa civile con il quale il ricorrente, nelrichiamare le istanze cui non ha ricevuto riscontro, ha chiesto al Garante didisporre "la cancellazione e/o il blocco" VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 19febbraio 2008 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1,del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allepredette richieste, nonch la proroga del termine per la decisione sul ricorsoai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice disposta in sede di audizione il 17marzo 2008; VISTA la memoria integrativa del 20 febbraio 2008 con la quale ilricorrente, nel comunicare di aver ricevuto nel frattempo un riscontro alleistanze formulate con interpello preventivo ex art. 7 del Codice, ha ribaditole richieste di blocco e di anonimizzazione dei dati rilevando che alle stessela resistente ha opposto un diniego a suo avviso illegittimo; VISTA la memoria datata 7 marzo 2008 con la quale il Ministeroresistente ha comunicato di aver fornito un riscontro alle istanze formulatedall'interessato ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice e ha sostenuto,rispetto alle richieste di blocco e di anonimizzazione dei dati, che iltrattamento effettuato trova la sua legittimazione nell'art. 53 del d.lg. n.165/2001 volto al "recupero di credito derivante da incarichi esternisvolti senza autorizzazione";rilevato che l'amministrazione resistente ha precisato che la comunicazione deidati del ricorrente ha interessato esclusivamente gli "enti coobbligatiin solido nei confronti dell'amministrazione ai sensi del richiamato art. 53,comma 7 e nell'interesse dei quali, peraltro, il ricorrente ha espletatospecifici incarichi ed attivit di diversa natura non autorizzatepreventivamente"dall'amministrazione medesima; VISTA la memoria datata 12 marzo 2008 con la quale il ricorrente hanuovamente rappresentato di voler contestare "al Ministero () lemodalit con le quali ha operato"nel momento in cui ha inviato a tutti gli enti committenti, insieme all'atto didiffida, i dati personali che lo riguardano "relativi alla natura degliincarichi, ulteriori e diversi rispetto a quelli riferibili al singolo ente oimpresa destinatari della diffida ed all'entit dei compensi per essipercepiti"; VISTO il verbale dell'audizione del 17 marzo 2008 nel corso della qualeil ricorrente ha contestato l'incompletezza del riscontro anche rispetto aidati personali contenuti in alcuni documenti cui non avrebbe avuto accesso ealle finalit e alle modalit del trattamento, nonch in ordine ai soggetti chepossono venire a conoscenza dei dati; VISTA la memoria anticipata via fax il 15 aprile 2008 con la qualel'amministrazione resistente, nel fornire copia della documentazione contenentei dati in questione, ha precisato modalit, finalit e logica del trattamentoeffettuato, ribadendo di aver "proceduto nei confrontidell'ing. XY allo svolgimento di una propria specifica attivitistituzionale, consistente nella verifica del rispetto da parte del dipendentedelle norme sugli incarichi conferiti da privati dettate dall'art. 53 d.lg.165/2001 e dell'art. 1, comma 60, l. 662/96" VISTE le memorie fatte pervenire il 15 e il 30 aprile 2008 con le qualiil ricorrente, nel richiamare le contestazioni in ordine alla correttaqualificazione di alcune delle attivit per le quali stata chiesta larestituzione dei compensi e la propria convinzione che le stesse non rientranonell'ambito di applicazione dell'art. 53, comma 7, del d.lg. n. 165/2001, haribadito di considerare non conforme ai princpi di protezione dei datil'inoltro indistinto del medesimo, complessivo atto di diffida e della relativatabella contenente tutti gli incarichi ricevuti (con l'indicazione anche didate e importi dei relativi compensi) "a tutti i soggetti coinvolti nelprocedimento ispettivo",potendosi pi correttamente procedere alla predisposizione di pi atti didiffida, ciascuno comunicato per la parte di propria attinenza ai singolisoggetti interessati dal procedimento medesimo; VISTA la memoria fatta pervenire il 30 aprile 2008 con la quale ilministero resistente, nel sostenere che non rilevano, nel procedimento relativoal ricorso al Garante, le contestazioni relative alla corretta interpretazionedell'art. 53, comma 7, del citato d.lg. n. 165/2001, ha ribadito di ritenerelecito il trattamento dei dati contenuti nell'atto di diffida e nel suoallegato e ha confermato che tali dati sono stati comunicati esclusivamente aisoggetti coinvolti nel procedimento, dal momento che risponderebbe "adun interesse specifico dei soggetti coinvolti in un procedimento amministrativo(nella specie i committenti destinatari della diffida) conoscere l'identit ditutti gli altri soggetti che vi siano parimenti coinvolti" RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle richieste del ricorrenteavanzate ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice avendo la resistentefornito alle stesse un sufficiente riscontro sia pure solo nel corso delprocedimento; RITENUTO di dover dichiarare infondate le richieste avanzate dalricorrente ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Codice rispetto ai datipersonali che lo riguardano contenuti nell'atto di diffida e nel suo allegato "TabellaC" dal momento che gli stessipossono essere legittimamente conservati, anche nella forma unitaria di cui alcitato allegato, non configurandosi, rispetto alla loro formazione e alla loroconservazione, la violazione di legge che pu giustificarne la cancellazione oil blocco o la trasformazione in forma anonima; ritenuto infatti che: RILEVATO che resta impregiudicata, per il ricorrente, la facolt di farvalere i propri diritti sia con l'opposizione a ulteriori comunicazioni deidati a terzi nella medesima forma unitaria sia, con riferimento al passato,richiedendo alla competente autorit giudiziaria il risarcimento del dannoarrecatogli dall'avvenuta comunicazione dei dati in questione; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenutocongruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico delMinistero dell'Interno, nella misura di euro 250 previa compensazione dellaresidua parte per giusti motivi legati al riscontro fornitodall'amministrazione resistente nel corso del procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale aisensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; a) dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richieste di cuiall'art. 7, commi 1 e 2, del Codice; b) dichiara infondate le altre richieste avanzate dal ricorrente aisensi dell'art. 7, comma 3, del Codice; c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare dellespese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previacompensazione della residua parte per giusti motivi, a carico del Ministerodell'Interno, il quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 19 maggio 2008
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