| Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 29maggio 2008 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTA l'istanza ai sensi degli artt. 7 e8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196) inviata il 14 dicembre 2007, con la quale XY, in relazione ad alcunenotizie e foto pubblicate sulla rivista "Vanity Fair" VISTO il ricorso presentato al Garante il25 febbraio 2008 nei confronti di Edizioni Cond Nast S.p.A. con il quale XY(rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Colomba), nel rilevare che laresistente non aveva fornito riscontro all'interpello preventivo, ha ribaditole proprie richieste e ha chiesto anche "la pubblicazione di unarettifica", nonch di porre acarico della resistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 28 febbraio 2008 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontroalle richieste dell'interessato, nonch l'ulteriore nota del 16 aprile 2008 concui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, stato prorogato il termineper la decisione sul ricorso; VISTA la nota inviata via fax il 20 marzo2008 con la quale la resistente ha fornito riscontro alle richieste dellaricorrente, precisando tra l'altro che i dati di cui era in possesso la societ(di cui ha indicato l'origine) erano quelli pubblicati nel 2005, "perl'espletamento del diritto di cronaca nell'ambito di un serviziogiornalistico", su due numerisuccessivi della rivista "Vanity Fair" VISTE le memorie anticipate via fax il 27e il 28 marzo 2008 e il 5 maggio 2008 con le quali la ricorrente ha contestatola liceit del trattamento a suo tempo effettuato con la pubblicazione,rilevando di ritenere insussistente l'interesse pubblico alla conoscenza diinformazioni che la riguardano (non essendo, a suo avviso, persona nota alcontrario degli altri personaggi citati negli articoli pubblicati dallaresistente) e ha quindi ribadito la richiesta di "rettifica"; VISTE le memorie del 28 marzo e del 30aprile 2008 con le quali la resistente (rappresentata e difesa dall'avv.Stefano La Porta), nel rilevare di aver fornito riscontro alle richieste dellaricorrente formulate con l'interpello preventivo che "non faceva alcunriferimento alla rettificazione di dati", ha fornito ulteriori indicazioni in ordine alle modalit di raccoltadei dati e alla loro esattezza, argomentando a favore della liceit deltrattamento effettuato; RILEVATO che l'odierno ricorso vienepreso in considerazione in relazione alle richieste come formulate conl'interpello preventivo del 14 dicembre 2007 e ritenuto di dover dichiarare, aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorsorispetto alle stesse, avendo la societ resistente fornito, seppure solo dopola presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro dichiarando, tral'altro, con attestazione della cui veridicit l'autore risponde ai sensidell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e notificazionial Garante"), di nonconservare nei propri archivi redazionali i dati personali dell'interessataoggetto dell'istanza di cancellazione; RITENUTO di dover dichiarareinammissibile la richiesta di rettificazione dei dati dal momento che nessunarichiesta in tal senso era stata avanzata con l'interpello preventivo altitolare del trattamento previsto dall'art. 146 del Codice per la proposizionedei ricorsi e non per segnalazioni o reclami; RILEVATO che resta ferma la facolt dellaricorrente di tutelare, se del caso, nelle sedi competenti i propri diritti conriferimento a eventuali aspetti ritenuti diffamatori o lesivi della propriaimmagine o identit personale, ovvero di richiedere una rettifica nei terminispecificamente previsti dall'art. 8 della l. 8 febbraio 1948, n. 47, profilo,quest'ultimo, rispetto al quale questa Autorit non ha competenza; VISTA la documentazione in atti; VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico di Edizioni Cond Nast S.p.A. nella misura di euro200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati alriscontro fornito dalla citata resistente nel corso del procedimento e allaparziale inammissibilit del ricorso; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE a) dichiara inammissibile larichiesta di rettificazione dei dati formulata solo con il ricorso; b) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alle restanti richieste; c) determina nella misuraforfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte pergiusti motivi, a carico di Edizioni Cond Nast S.p.A., la quale dovrliquidarli direttamente a favore della ricorrente. Roma, 29 maggio 2008
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