| Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 29maggio 2008 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTA l'istanza avanzata ai sensi delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) con laquale XY, YZ, [e altri], dipendenti del Comune di Imola, dopo la pubblicazione,il 18 novembre 2007, di un articolo dal titolo "Bretella, un premio aitecnici comunali" che riportavai loro nomi con i compensi che gli stessi avrebbero ricevuto a titolo diincentivo per la progettazione di un'opera pubblica la cui realizzazione erastata sospesa a seguito di una sentenza del Tribunale amministrativo regionaledell'Emilia Romagna, si sono rivolti al quotidiano "Corriere di Romagna VISTO il ricorso pervenuto al Garante il20 febbraio 2008 e presentato nei confronti di Cooperativa editoriale giornaliassociati, in qualit di editore del quotidiano "Corriere di Romagna VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 25 febbraio 2008 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149, comma 1, del Codice ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonchl'ulteriore nota del 1 aprile 2008 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7,del Codice, stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota inviata via fax il 18aprile 2008 con la quale l'editore resistente ha comunicato che i datipersonali dei ricorrenti contenuti nell'articolo pubblicato il 18 novembre 2007e in una "determina firmata il 30 gennaio 2007 dal segretario comunaledi Imola" messa a disposizionedi alcuni consiglieri comunali, sono stati trattati nell'esercizio legittimodel diritto di cronaca in relazione a una vicenda che aveva destato interessenell'opinione pubblica imolese -anche in riferimento alla decisione del Tar"poi sospesa dal Consiglio di Stato"- e diffusi esclusivamente, con la pubblicazione della pagina inquestione, "nell'area del circondario imolese VISTA la nota del 2 maggio 2008 con laquale i ricorrenti hanno contestato il riscontro in relazione all'origine deidati e alle finalit del loro trattamento, sostenendo che "la determina VISTA la nota fatta pervenire il 19maggio 2008 con la quale l'editore resistente, nel richiamare il segretoprofessionale con riferimento alla fonte della notizia, ha comunicato gliestremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento e haprecisato che le informazioni "ufficiose raccolte negli ambienti dellapolitica non sono state pubblicate fino a quando non stato possibileverificare pienamente la veridicit della notizia e delle somme indicatecontrollando direttamente sulla copia della determina VISTA la nota pervenuta via fax il 24maggio 2008 con la quale XY e YZ, nel prendere atto del riscontroottenuto, hanno insistito per conoscere la fonte della notizia (il consiglierecomunale che avrebbe fornito il documento e i soggetti con cui la stessa stata verificata); RILEVATO che nel caso di specie iltrattamento risulta effettuato per finalit giornalistiche ai sensi degli artt.136 e s. del Codice e che i dati personali in questione potevano esserepertanto trattati senza il consenso degli interessati, nel rispetto deilimiti posti al legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca(veridicit dei fatti, rilevanza sociale della notizia, forma civiledell'esposizione, "essenzialit dell'informazione riguardo a fatti diinteresse pubblico": art. 137,comma 3, del Codice; artt. 5 e 6 del codice di deontologia relativo altrattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivit giornalistica); RITENUTO che, alla luce delladocumentazione in atti, l'opposizione al trattamento dei dati non risultafondata dal momento che le informazioni personali relative ai ricorrenticontenute nell'articolo contestato sono state diffuse senza travalicare icitati limiti del diritto di cronaca, per illustrare un fatto di interessepubblico nel contesto locale di maggiore diffusione della testatagiornalistica; RITENUTO, altres, in riferimento aidubbi sollevati dai ricorrenti in ordine alla liceit dell'acquisizione delleinformazioni in questione, che non risulta provato, allo stato delladocumentazione in atti, che le stesse siano state acquisite illecitamente insede giornalistica anche considerando che: 1) la determina in cui sonoriportati tali dati fa parte della categoria di atti il cui regime dipubblicit disciplinato dall'art. 10, comma 1, del d.lg. n. 267/2000 secondocui "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sonopubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge oper effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o delpresidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quantoprevisto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare ildiritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese 2) non risulta in atti che, per lamedesima determina, il sindaco abbia formulato la "temporanea emotivata dichiarazione" diriservatezza richiesta ai sensi della predetta disposizione; il giornalista,quindi, al pari di altri cittadini, poteva ottenerne direttamente l'esibizioneda parte degli uffici comunali; RILEVATO che la presente dichiarazione diinfondatezza lascia impregiudicata la facolt per gli interessati di far valerenelle sedi competenti i propri diritti nei confronti del (in atti nonidentificato) consigliere comunale che, a loro avviso, avrebbe violato i propridoveri nel fornire al giornalista una copia della determina ottenuta, ai solifini dell'espletamento del proprio mandato, ai sensi della disciplinasull'accesso ai documenti da parte dei consiglieri comunali; RITENUTO di dover dichiarare, ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso inordine alle restanti richieste alle quali l'editore resistente, seppure solodopo la presentazione del ricorso medesimo, ha fornito un sufficienteriscontro, tenuto anche conto che l'art. 138 del Codice lascia impregiudicatele norme poste a tutela del segreto professionale degli esercenti laprofessione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia; VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico del titolare del trattamento, in ragione delriscontro fornito solo nel corso del procedimento, nella misura di euro 200,previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE a) dichiara infondata l'opposizioneal trattamento formulata dai ricorrenti; b) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alle restanti richieste; c) determina nella misuraforfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte pergiusti motivi, a carico dell'editore resistente, il quale dovr liquidarlidirettamente a favore dei ricorrenti.
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