| Garante per la protezione dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 5 GIUGNO2008 ILGARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunioneodierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott.Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott.Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretariogenerale; VISTA l'istanzadel 1 giugno 2007, avanzata ai sensi del Codice in materia di protezione deidati personali (d.lg. n. 196/2003), e la successiva corrispondenza con la qualeXY ha chiesto all'Azienda Usl Roma F di confermare l'esistenza di datipersonali che la riguardano e la comunicazione della loro origine, dellefinalit e delle modalit del trattamento, nonch degli estremi identificatividel titolare e del responsabile del trattamento medesimo; rilevato che lastessa ha anche chiesto la rettificazione, la cancellazione e il blocco deidati che la riguardano contenuti in una cartella clinica del Dipartimento disalute mentale della citata azienda sanitaria perch, a suo avviso, trattati inviolazione di legge, non essendo stata mai "paziente" VISTO il ricorsoregolarizzato il 3 marzo 2008 nei confronti dell'Azienda Usl Roma F con ilquale XY (rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Claudio Costa) –chesi era recata una volta, nel 1993, presso il Centro di salute mentale diCampagnano per un colloquio e, nel 2003, era stata destinataria di una visitadomiciliare eseguita da un medico del Centro di salute mentale di Morlupo aseguito di una richiesta di "colloquio e/o accertamentopsicoterapeutico" avanzata daiCarabinieri di Castelnuovo di Porto–, non soddisfatta del riscontroottenuto, ha ribadito le proprie istanze di rettificazione, cancellazione eblocco dei dati che la riguardano contenuti nelle cartelle cliniche conservatepresso l'Azienda resistente nelle quali, in occasione del colloquio del 1993,sono state annotate alcune informazioni relative alla sua anamnesi familiare e,nel 2003, quelle relative alle attivit svolte dal medico del C.s.m. di Morlupoa seguito della richiesta dei Carabinieri di Castelnuovo di Porto; rilevato, inparticolare, che la ricorrente, nel ritenere illegittimi gli interventi postiin essere in quella occasione, ha contestato l'utilizzo da parte del medico cheha redatto la cartella clinica di una terminologia (ad esempio, il termine "paziente" VISTI gliulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'11 marzo 2008 con laquale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice in materia diprotezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente,nonch la successiva nota del 28 aprile 2008 con la quale stata disposta laproroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTA la notadatata 2 aprile 2008 con la quale l'azienda resistente, nell'indicare iltitolare e il responsabile del trattamento, ha fornito indicazioni in ordine:1) al trattamento dei dati della ricorrente effettuato nelle due diverseoccasioni presso le strutture di Campagnano e di Morlupo (di cui il primo "presidio" VISTO il verbaledell'audizione del 9 aprile 2008 nel corso della quale la ricorrente hainsistito nella propria richiesta di cancellazione o di rettificazione dei datiinesatti contenuti nelle cartelle cliniche e, in particolare, dell'espressione "paziente" VISTA la notapervenuta via fax il 15 maggio 2008 con la quale la resistente ha comunicato diaderire alla richiesta di rettificazione dell'espressione "paziente" VISTA la memoriapervenuta via fax il 22 maggio 2008 con la quale la ricorrente, nel prendereatto del riscontro e nell'insistere sulla illegittimit degli interventi postiin essere in occasione della visita domiciliare, ha ribadito la richiesta dicancellare tutte le espressioni precedentemente contestate o di trasformarle informa anonima; RITENUTO didichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2,del Codice, in ordine alla richiesta di rettificazione dell'et dellaricorrente riportata sulla cartella clinica e dell'espressione "paziente" RITENUTO di doverinvece dichiarare infondata la richiesta di cancellazione e blocco dei restantidati contenuti nelle cartelle cliniche relative alla ricorrente dal momento chegli stessi non risultano allo stato conservati in violazione di leggedall'Azienda sanitaria resistente (unico titolare del trattamento, essendo allastessa riconducibili tanto il Centro di salute mentale di Campagnano che quellodi Morlupo); ritenuto, altres, di dover dichiarare inammissibile la richiestadi rettificazione delle espressioni di tipo valutativo individuate dallaricorrente nel corso del procedimento dal momento che le stesse, nonriguardando dati di tipo oggettivo, non possono, ai sensi dell'art. 8, comma 4,del Codice, essere oggetto di rettificazione; RILEVATO che lapresente dichiarazione di parziale infondatezza e di inammissibilit lasciaimpregiudicata la facolt per la ricorrente di far valere nelle sedi competentii propri diritti in relazione ad altri profili concernenti i predetti eventicontestati e il danno che stato ipotizzato; RITENUTO chesussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti; VISTA ladocumentazione in atti; VISTI gli artt.145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196); VISTE leosservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott.Giuseppe Chiaravalloti; TUTTOCI PREMESSO IL GARANTE DICHIARA: a) non luogo aprovvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di rettificazione dell'etdella ricorrente riportata sulla cartella clinica e dell'espressione "paziente" b) infondata larichiesta di cancellazione e blocco dei restanti dati contenuti nelle cartellecliniche detenute dalla resistente; c) inammissibilela richiesta di rettificazione delle espressioni di tipo valutativo individuatedalla ricorrente nel corso del procedimento; d) compensate le spesetra le parti. Roma, 5 giugno2008
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