| Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 12giugno 2008 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTA l'istanza del 20 dicembre 2007inoltrata ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. n. 196/2003) a Cerved B.I. S.p.A. con la quale XY, dopo aververificato che in alcuni prodotti offerti dalla societ nell'ambito della suaattivit di informazione commerciale, il proprio nominativo stato posto inrelazione al fallimento di KX s.a.s. di cui stato socio accomandante,ha chiesto, personalmente e in qualit di amministratore unico di WZ s.r.l., lacancellazione di "ogni riferimento diretto e indiretto fra" VISTO il ricorso al Garante presentato il10 marzo 2008 nei confronti di Cerved B.I. S.p.A. con il quale XY (rappresentatoe difeso dall'avv. Alessandro Giustini), personalmente e in qualit diamministratore unico di WZ s.r.l., ha ribadito la richiesta di cancellazioneavanzata con il menzionato interpello preventivo e rimasta insoddisfatta,rilevando che l'associazione tra la propria persona e il fallimento dellacitata KX s.a.s., tanto nel "Dossier persona" VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 12 marzo 2008 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 30 aprile2008 con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per ladecisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice e il verbaledell'audizione dell'8 aprile 2008; VISTA la memoria anticipata via fax il 3aprile 2008 con la quale Cerved Business Information S.p.A. (rappresentata edifesa dall'avv. Antonio Boccuccia) ha sostenuto che il trattamento dei datirelativi al ricorrente non sarebbe effettuato in modo illecito in quanto glistessi (in particolare, l'informazione che il ricorrente stato socio di KXs.a.s.) sono tratti da pubblici registri e aggregati successivamente da CervedB.I. S.p.A. in modo, a suo avviso, pertinente; secondo la societ, talepertinenza sarebbe evidente vista la posizione di socio accomandante ricopertadal ricorrente proprio nel momento in cui la societ stata dichiaratafallita; rilevato che la resistente, nel richiamare alcune sentenze nelle qualiil Tribunale di Roma ha considerato pertinente l'informazione "relativaad un fallimento di una societ in accomandita semplice con riferimento alsocio accomandante", hacomunicato che la "rilevanza storica dei fenomeni diinsolvibilit" (indice che stato nominativamente cambiato in "Indice storico eventi pubblicirilevanti") "Bassa/nulla" VISTA la memoria inviata via fax il 20maggio 2008 con la quale il ricorrente ha contestato la liceit del trattamentoeffettuato in relazione all'indice di rilevanza storica dei fenomeni diinsolvibilit, oggi "Indice storico eventi pubblici rilevanti" RILEVATO che il trattamento in esame haper oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, intermini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consensodell'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c) del Codice, fermirestando gli adeguamenti che potrebbero risultare necessari in applicazione deicodici deontologici previsti dagli artt. 61, 118 e 119 del Codice, in relazionealla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubbliciregistri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque, al trattamento didati personali effettuati a fini di informazione commerciale, nonch inriferimento all'individuazione di limiti temporali di conservazione dei datirelativi al comportamento debitorio; RITENUTO tuttavia che, ferma restando laliceit della comunicazione a terzi, nell'ambito del "Dossierpersona" relativo al ricorrentee negli altri prodotti in cui lo stesso a vario titolo compare, delleinformazioni relative alle sue partecipazioni societarie, anche pregresse, cherisultino da registri pubblici –e, quindi, nel caso di specie,dell'informazione relativa al suo essere stato socio accomandante di KXs.a.s.– appare invece non pertinente l'indicazione riguardante ilfallimento di tale societ nel "Dossier persona" RITENUTO pertanto fondato il ricorso perquesta parte e ritenuta quindi la necessit di disporre una misura a tuteladell'interessato ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice; RITENUTO tuttavia che la individuazionespecifica di tale misura, anche in relazione alle concrete modalit difunzionamento della banca dati in questione, presuppone necessariamenteulteriori approfondimenti su tali aspetti operativi che non possono esseresvolti nel presente procedimento; CONSIDERATO altres che pressol'Autorit, nell'ambito di un distinto procedimento, in fase di definizioneun'istruttoria riguardante il complessivo trattamento dei dati personali svoltopresso la societ resistente e ravvisata la necessit che i predettiapprofondimenti siano svolti in tale contesto; RITENUTA pertanto l'esigenza,analogamente a quanto deciso in altre occasioni, di disporre, a far data dallaricezione del presente provvedimento, in luogo della cancellazione richiesta,la sola sospensione temporanea della visibilit dell'informazione relativa alladichiarazione di fallimento di KX s.a.s. laddove figuri direttamente associataal ricorrente (e, quindi, nel citato "Dossier persona" RILEVATO poi, con riferimento allarichiesta di cancellazione dell'informazione relativa all'indice di "Rilevanzastorica dei fenomeni di insolvibilit", che esso non risulta essere semplicemente la sintesi di dati estrattidai pubblici registri, ma costituisce un giudizio autonomo –elaborato conl'utilizzo di procedimenti informatici mediante l'attribuzione di un pesoponderato alle diverse informazioni associabili all'interessato e tratte dapubblici registri– e, quindi, un dato avente carattere non oggettivorispetto al quale non possono, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del medesimoCodice, essere avanzate richieste di rettificazione o integrazione; RILEVATO che tale circostanza non esimela societ titolare del trattamento dall'obbligo di garantire un livelloelevato di tutela dei diritti del ricorrente, anche in rapporto alla suaidentit personale e al suo diritto fondamentale alla protezione dei dati(artt. 1 e 2 del Codice) e dal conseguente dovere di trattare i dati concorrettezza, basando giudizi e valutazioni (suscettibili di incidere in modoconsistente sulla sfera personale ed economica dei medesimi interessati)esclusivamente su dati personali dell'interessato cui lo stesso si riferisce eche siano esatti, completi, pertinenti e non eccedenti; rilevato infatti cherisulta necessario distinguere tra legittime valutazioni, di cui l'autore siassume comunque la responsabilit nel caso in cui siano ingiustamente lesivedei diritti di terzi, da giudizi non fondati su procedure trasparenti everificabili e che non assicurino la necessaria qualit dei dati; RILEVATO che, nel caso di specie, nonrisulta provato che alla formazione di tale indice si sia pervenuti anchemediante la lamentata associazione dell'informazione relativa al fallimento diKX s.a.s., tenuto anche conto che la "rilevanza storica dei fenomeni diinsolvibilit" (Rsfi)–oggi "Indice storico eventi pubblici rilevanti" RITENUTO tuttavia che, come rilevato dalricorrente gi in sede di interpello preventivo, l'espressione utilizzata dallasociet con riferimento al citato indice "Bassa/nulla" RITENUTO, pertanto, anche a questoproposito e sulla base delle medesime considerazioni sopra riportate, qualemisura a tutela dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 150, comma 2,del Codice, di dover disporre, a far data dalla ricezione del presenteprovvedimento, la sospensione della visibilit del citato indice riferito alricorrente; VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico di Cerved Business Information S.p.A., nella misuradi euro 300, previa compensazione della residua parte, in ragione dellapeculiarit della questione esaminata; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) dispone, quale misura a tuteladell'interessato ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, a far data dallaricezione del presente provvedimento e fino all'esito dell'autonomoprocedimento di cui in atti in fase di definizione presso l'Autorit la sospensionedella visibilit dell'informazione relativa alla dichiarazione di fallimento diKX s.a.s. laddove figuri direttamente associata al ricorrente (e, quindi, nelcitato "Dossier persona"e in ogni altra scheda, report oprodotto informativo distribuito da Cerved B.I. S.p.A. non direttamenterelativo alla medesima KX s.a.s.); b) dispone, in ordine ai dati personalidel ricorrente riferiti all'indice attualmente denominato "Indicestorico eventi pubblici rilevanti", quale misura a tutela dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art.150, comma 2, del Codice, a far data dalla ricezione del presente provvedimentoe fino all'esito del citato autonomo procedimento avviato dall'Autorit, lasospensione della visibilit del citato indice riferito al ricorrente; c)determina nella misura forfettaria dieuro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nellamisura di 300 euro, previa compensazione della residua parte, a carico diCerved Business Information S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente afavore del ricorrente. Roma, 12 giugno 2008
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