| Garante per la protezione     dei dati personali [v. Archivi storici on linedei quotidiani: accoglimento dell'opposizione dell'interessato allareperibilit delle proprie generalit attraverso i motori di ricerca Provvedimentodel 11 dicembre 2008 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTI gli interpelli preventivi ex artt.7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno2003, 196) inviati a Rcs Quotidiani S.p.A. con i quali XY, in relazione allapubblicazione nella sezione del sito Internet dedicata all'archivio storico delquotidiano "Il Corriere della Sera" di due articoli che contengonodati personali che lo riguardano e che sono attualmente reperibili anchemediante i comuni motori di ricerca (l'uno del KZ dal titolo"WK" e l'altro, relativo ad una "notizia flash", del KWdal titolo "ZK"), nel rilevare che gli stessi, a distanza di anni nonrendono giustizia del prosieguo delle vicende cui fanno riferimento (noncontenendo, in particolare, per quanto riguarda il secondo, l'informazionerelativa all'"assoluzione per non aver commesso il fatto") ha chiestoai sensi dell'art. 7, comma 3, del Codice la cancellazione o la trasformazionein forma anonima o il blocco dei dati personali in questione ovvero, insubordine, l'adozione di misure atte a impedire comunque "il lavoro deimotori di ricerca"; VISTO il ricorso presentato il 25 luglio2008 nei confronti di Rcs Quotidiani S.p.A., in qualit di editore del sitoInternet "www.corriere.it", con il quale XY, non avendo ricevuto un idoneo riscontro, ha ribaditole precedenti richieste rilevando che, a suo avviso, la riproposizione on-line VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 5 agosto 2008 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 7 novembre 2008con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per ladecisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTE le memorie del 16 e del 19settembre 2008 con le quali Rcs Quotidiani S.p.A. ha negato di poter dar corsoalle richieste del ricorrente, sostenendo che il trattamento effettuato lecito; secondo la resistente, la richiesta di cancellazione dei dati non puessere accolta facendo riferimento a due articoli (che riferiscono "fattiveri") contenuti nell'archiviostorico del quotidiano che, "per assolvere alla sua funzione, devecontenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni e nella lorooriginaria forma e contenuto" enon pu subire "amputazioni" a pena di perdere tale carattere di storicit e di completezza; iltrattamento sarebbe lecito anche perch effettuato, allo stato, non perfinalit giornalistiche (come all'atto della sua pubblicazione o nel caso diuna "nuova pubblicazione"nell'ambito di una "nuova iniziativa giornalistica" VISTE le memorie datate 18 e 21 settembree 28 novembre 2008 con le quali il ricorrente ha ribadito le proprie richieste,ritenendo illecita la riproposizione dei dati che lo riguardano contenuti negliarticoli in questione, non potendo pi il loro trattamento, a distanza di anni,essere giustificato con il riferimento all'esercizio del diritto/dovere dicronaca e non rispondendo pi al requisito "dell'essenzialitdell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico" RILEVATO che nell'audizione del 23settembre 2008 il ricorrente ha insistito sulla fondatezza delle proprieistanze, rappresentando che "la costante associazione delle notizierelative a eventi accaduti pi di quindici anni fa RILEVATO che, al fine di contemperare idiritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con lalibert di manifestazione del pensiero –e con essa anche l'eserciziodella libera ricerca storica e del diritto allo studio eall'informazione–, la disciplina in materia di protezione dei datipersonali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamentieffettuati per tali finalit, confermando la loro liceit, anche laddove sisvolgano senza il consenso degli interessati, purch avvengano nel rispetto deidiritti, delle libert fondamentali e della dignit delle persone alle quali siriferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett. a),del Codice, nonch artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, RILEVATO che il trattamento dei datipersonali del ricorrente cui fa riferimento l'odierno ricorso, a suo tempoeffettuato in modo lecito per finalit giornalistiche, nel rispetto delprincipio dell'essenzialit dell'informazione riguardo a fatti di interessepubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati negliarticoli pubblicati quali parti integranti dell'archivio storico del quotidianoreso disponibile on-line sul sitoInternet dell'editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine diconcretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, inparticolare, la libert di ricerca, cronaca e critica storica; rilevato che,alla luce di ci, l'attuale trattamento pu essere effettuato senza il consensodegli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), compatibile con i diversiscopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e puessere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di temponecessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice); RILEVATO che, ai sensi dell'art. 7, comma3, lett. b), del Codice, ogni interessato ha diritto a chiedere lacancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei datipersonali che lo riguardano qualora gli stessi siano trattati in violazione dilegge, ovvero nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria inrelazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamentetrattati; RILEVATO che, nel caso in esame, allaluce delle citate disposizioni, il trattamento di dati personali relativiall'interessato effettuato mediante la riproposizione on-line RILEVATO tuttavia che vanno separatamenteconsiderati i motivi legittimi di opposizione sostanzialmente argomentatidall'interessato, il quale ha rappresentato legittimamente la propriaaspirazione affinch in rete, per mezzo delle "scansioni" operateautomaticamente dai motori di ricerca esterni al sito dell'editore resistente,non restino associate perennemente al proprio nominativo le notizie oggettodegli articoli pubblicati su "Il Corriere della Sera" pi di diecianni fa; RITENUTO che tali motivi di opposizioneappaiono meritevoli di specifica tutela, tenuto conto delle peculiarit delfunzionamento della rete Internet che pu comportare la diffusione di un grannumero di dati personali riferiti a un medesimo interessato e relativi avicende anche risalenti nel tempo –e dalle quali gli interessati stessihanno cercato di allontanarsi, intraprendendo nuovi percorsi di vita personalee sociale – che per, per mezzo della rappresentazione istantanea ecumulativa derivante dai risultati delle ricerche operate mediante i motori diricerca, rischiano di riverberare comunque per un tempo indeterminato i proprieffetti sugli interessati come se fossero sempre attuali; ci, tanto piconsiderando che il successivo utilizzo degli esiti delle ricerche effettuatesulla rete Internet mediante i motori di ricerca pu avvenire per le finalitpi diverse e non sempre per finalit di ricerca storica in senso proprio; RITENUTO che, tenuto anche conto deltempo trascorso dalle vicende oggetto degli articoli cui si riferisce l'odiernoricorso, una perenne associazione al ricorrente delle stesse, nei terminipredetti, comporta un sacrificio sproporzionato dei suoi diritti (cfr. art. 2,comma 1, del Codice); ritenuto pertanto di dover dichiarare, nel caso dispecie, parzialmente fondato il ricorso e di dover indicare, quale misura atutela dei diritti dell'interessato, che le pagine web RILEVATO che, alla luce dell'attuale meccanismodi funzionamento dei motori di ricerca standard RILEVATO comunque che l'Autorit siriserva di avviare sul tema un eventuale autonomo procedimento nell'ambito delquale, anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni e dei soggetti allostesso interessati (ordine dei giornalisti, associazioni rappresentative deglieditori, gestori di motori di ricerca, ecc.), potranno essere valutate lemolteplici implicazioni che la diffusione mediante la rete Internet di vastiarchivi contenenti dati personali, seppur lecita e di indiscusso interesse evalore, comporta per i soggetti cui gli stessi si riferiscono e per i lorodiritti; RITENUTO allo stato di dover ordinare, aisensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, a R.c.s. Quotidiani S.p.A. diadottare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione delpresente provvedimento, ogni misura tecnicamente idonea a evitare che legeneralit del ricorrente contenute negli articoli oggetto del ricorso sianorinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricercaesterni al proprio sito Internet (anche, ad esempio, mediante predisposizionedi distinte versioni o di differenti modalit di presentazione delle pagineweb interessate a seconda dellostrumento di ricerca utilizzato dagli utenti –motori di ricerca Interneto funzioni di ricerca interne al sito– o con modalit che l'Autorit siriserva, ove del caso, di valutare ai sensi dell'art. 150, comma 5, del Codice)e di dare conferma dell'avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autoritentro il medesimo termine; RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare le spese tra le parti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara infondate le richiestedel ricorrente volte a ottenere la cancellazione o la trasformazione in formaanonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano contenuti negliarticoli oggetto del ricorso; b) dichiara parzialmente fondato ilricorso in ordine all'opposizione manifestata dal ricorrente e ordina, qualemisura a tutela dell'interessato ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, aR.c.s. Quotidiani S.p.A. di adottare, entro il termine di sessanta giorni dalladata di ricezione del presente provvedimento, ogni misura tecnicamente idoneaad evitare che i dati personali del ricorrente contenuti negli articoli oggettodel ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei comunimotori di ricerca esterni al proprio sito Internet e di dare confermadell'avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorit entro il medesimotermine; c) dichiara compensate le spese trale parti. Roma, 11 dicembre 2008
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