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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 15 gennaio 2009 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali inviata da Paolo Zucconi a Wind Infostrada S.p.A. con la quale l'interessato, nel contestare la ricezione di una comunicazione telefonica promozionale al proprio numero di utenza fissa, ha chiesto conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, di conoscerne l'origine, le finalit e la logica del trattamento, di ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile del trattamento nonch dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; visto che con la medesima istanza l'interessato ha chiesto la cancellazione di tutti i dati personali che lo riguardano eventualmente trattati in violazione di legge e si altres opposto al loro trattamento per finalit promozionali; VISTO il ricorso presentato il 9 ottobre 2008 nei confronti di Wind telecomunicazioni S.p.A. con il quale Paolo Zucconi, nel rilevare l'assenza di qualsiasi riscontro da parte della societ dopo l'invio dell'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le richieste formulate e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 14 ottobre 2008 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch l'ulteriore nota del 2 dicembre 2008 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota anticipata via fax il 3 novembre 2008 con la quale la resistente, nel fornire riscontro alle istanze del ricorrente - seppure con ritardo a causa di "un disguido interno"- ha comunicato i dati personali dell'interessato "presenti nei sistemi" della societ e dalla stessa acquisiti al momento dell'attivazione dei diversi servizi richiesti dal ricorrente (tra i quali, contratto pronto 1055 e contratto fisso postpagato); visto che nella medesima nota la resistente ha precisato di "aver provveduto, come richiesto, a cancellare, sin dal gennaio 2007, il nominativo dell'interessato dagli elenchi dei numeri telefonici potenzialmente contattabili per campagne pubblicitarie" e che, tuttavia, "non si pu escludere che l'utenza in questione possa essere stata oggetto di contatti da parte di agenti che agiscono in qualit di autonomi titolari del trattamento"; VISTA la nota anticipata via fax l'11 novembre 2008 con quale il ricorrente, nel sottolineare il ritardo del riscontro fornito dalla resistente, ne ha contestato il contenuto lamentando: a) di essere stato contattato per campagne pubblicitarie anche successivamente al gennaio 2007; b) che tra i dati personali che lo riguardano comunicati dalla resistente compare il numero di una carta di identit dallo stesso "mai posseduta"; VISTA la nota anticipata via fax il 10 dicembre 2008 con la quale Wind telecomunicazioni S.p.A., nel ribadire di detenere "nei propri sistemi operativi soltanto una scheda anagrafica riferita al cliente, la quale non pu essere rimossa dagli stessi sistemi poich creata a seguito di richieste di attivazioni di servizi Wind da parte del ricorrente", ha nuovamente sostenuto di aver "provveduto a cancellare sin dal gennaio 2007 il nominativo del ricorrente dagli elenchi dei numeri telefonici potenzialmente contattabili per campagne pubblicitarie () e che quindi l'utenza dello stesso non stata oggetto di telefonate da parte di nostri telesellers che agiscono sulla base di liste da noi fornite"; VISTA la nota pervenuta via fax il 21 dicembre 2008 con la quale il ricorrente ha sottolineato come la societ resistente non abbia fornito alcun chiarimento in ordine alla "falsa attribuzione del documento carta di identit (con numero e data di rilascio fasulle) che l'interessato non ha e non ha mai posseduto"; VISTA la nota pervenuta via posta elettronica l'8 gennaio 2009 con la quale la societ resistente ha affermato che, "all'esito di pi dettagliati accertamenti effettuati dai servizi interni, emerso che, quanto lamentato dal ricorrente relativamente alla presenza di un documento di identit associato alla sua anagrafica, sia frutto verosimilmente di un disallineamento verificatosi nella fase di passaggio dei dati tra il sistema operativo precedentemente utilizzato per la gestione delle anagrafiche dei nostri clienti e quello attuale" e ha allegato copia di un "proposta di contratto" sottoscritta dal ricorrente nel 1999 riportante gli estremi di un diverso documento d'identit; RITENUTO di dover dichiarare infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali conservati nell'archivio della resistente e riferiti ai pregressi rapporti con il cliente dal momento che non risulta, allo stato della documentazione in atti, che tali dati siano conservati in violazione di legge, tenuto conto degli obblighi che al titolare del trattamento derivano dall'art. 2220 del codice civile in ordine alla conservazione delle scritture contabili relative a contratti a suo tempo attivati dall'interessato; RITENUTO invece di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle altre richieste avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle stesse, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, dichiarando (con attestazione della cui veridicit l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver, tra l'altro, gi provveduto a rimuovere il nominativo del ricorrente dagli elenchi contenenti i numeri telefonici potenzialmente contattabili per campagne pubblicitarie e di non aver effettuato le contestate chiamate promozionali segnalate dall'interessato; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all'interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali relativi ai rapporti contrattuali intrattenuti con l'interessato; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle altre richieste; c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Wind telecomunicazioni S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 15 gennaio 2009 Il presidente Il relatore Il segretario generale |