| Garante per la protezione     dei dati personali [v. Archivi storici on linedei quotidiani: condizioni che rendono legittima la riproposizione di unarticolo su Internet Provvedimentodel 12 febbraio 2009 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente; VISTO il ricorso presentato il 10novembre 2008 nei confronti di Rcs Quotidiani S.p.A., in qualit di editore delsito Internet "www.corriere.it", con il quale XY, in relazione alla pubblicazione nella sezione delsito Internet dedicata all'archivio storico del quotidiano "Il Corrieredella Sera" di un articolo checontiene dati personali che la riguardano (articolo del KW dal titolo "ZQ" VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 13 novembre 2008 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonch la nota dell'8 gennaio2009 con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per ladecisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTA la nota del 28 novembre 2008 con laquale Rcs Quotidiani S.p.A. ha dato riscontro alle richieste formulate dallaricorrente ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2; visto che, invece, in ordine allaconservazione dei dati personali della ricorrente, la resistente ha sostenutodi non "essere obbligata a rimuovere l'articolo in parola dal proprioarchivio informatico" cheavrebbe unicamente la "funzione di diffondere gli stessi articoli gidiffusi su supporto cartaceo e conservati, anche in tale forma, pressol'archivio"; VISTA la memoria del 3 dicembre 2008 conla quale la ricorrente ha sostenuto che la diffusione dei dati personali che lariguardano, a distanza di molti anni dalle vicende in oggetto, da un lato,violerebbe gli artt. 136 e 137 del Codice, in quanto la notizia nonrivestirebbe pi la connotazione di fatto di interesse pubblico; rilevatoinoltre che la ricorrente ha contestato l'equiparazione, sostenuta dacontroparte, dell'archiviazione cartacea degli articoli del quotidiano conl'archiviazione on line, accessibile in tal modo, attraverso l'indicizzazioneda parte dei comuni motori di ricerca, da una pluralit indiscriminata disoggetti; visto che la ricorrente ha chiesto, in subordine, che la resistenteprovveda alla "anonimizzazione" dei propri dati personali nell'ambito dell'articolo in questione eadotti "misure tecniche ad evitare la indicizzazione" VISTA la memoria del 5 dicembre 2008 conla quale Rcs Quotidiani S.p.A. ha, preliminarmente, sostenuto che le richiesteproposte dalla ricorrente nella memoria del 3 dicembre 2008 sarebberoinammissibili in quanto formulate per la prima volta con la suddetta memoria enon previamente introdotte con l'atto di ricorso; visto che, nel merito, laresistente ha sostenuto che il trattamento dei dati personali della ricorrente stato effettuato in modo lecito; secondo la resistente, infatti, la richiestadi cancellazione dei dati non pu essere accolta facendo riferimento a unarticolo (che riferisce "fatti veri e di manifesto interessepubblico") contenutonell'archivio storico del quotidiano che, "per assolvere compiutamenteal suo scopo, deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte leedizioni" e non pu subire "amputazioni" VISTO il verbale dell'audizione tenutasiil 9 dicembre 2008 nel quale la ricorrente ha ribadito le argomentazioni contenutenella propria memoria ed ha insistito per l'accoglimento delle proprierichieste; RILEVATO che, al fine di contemperare idiritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con lalibert di manifestazione del pensiero –e con essa anche l'eserciziodella libera ricerca storica e del diritto allo studio eall'informazione–, la disciplina in materia di protezione dei datipersonali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamentieffettuati per tali finalit, confermando la loro liceit, anche laddove essisi svolgano senza il consenso degli interessati, purch avvengano nel rispettodei diritti, delle libert fondamentali e della dignit delle persone allequali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2,lett. a), del Codice, nonchartt. 1, comma 1, e 3, comma 1, RILEVATO che il trattamento dei datipersonali della ricorrente cui fa riferimento l'odierno ricorso, a suo tempoeffettuato in modo lecito per finalit giornalistiche, nel rispetto delprincipio dell'essenzialit dell'informazione riguardo a fatti di interessepubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi datinell'articolo pubblicato quale parte integrante dell'archivio storico delquotidiano reso disponibile on-linesul sito Internet dell'editore resistente, tra i trattamenti effettuati al finedi concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, inparticolare, la libert di ricerca, cronaca e critica storica; rilevato che,alla luce di ci, l'attuale trattamento pu essere effettuato senza il consensodegli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), compatibile con i diversiscopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e puessere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di temponecessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice); RILEVATO che, ai sensi dell'art. 7, comma3, lett. b), del Codice, ogniinteressato ha diritto a chiedere la cancellazione o la trasformazione in formaanonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano qualora gli stessisiano trattati in violazione di legge, ovvero nel caso in cui la loroconservazione non sia pi necessaria in relazione agli scopi per i quali sonostati raccolti o successivamente trattati; RILEVATO che, nel caso in esame, alla lucedelle citate disposizioni, il trattamento di dati personali relativiall'interessata effettuato mediante la riproposizione on-line RITENUTO di dover altres dichiarareinfondata nel caso di specie l'opposizione per motivi legittimi manifestatadalla ricorrente in relazione all'ulteriore diffusione on line RITENUTO che in ordine alle restantirichieste di accesso formulate dalla ricorrente deve essere dichiarato nonluogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice,avendo il titolare del trattamento fornito sufficiente riscontro in merito,seppure solo dopo la presentazione del ricorso; RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare tra le parti le spese del procedimento; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara infondate le richiestedella ricorrente volte a ottenere la cancellazione o la trasformazione in formaanonima o il blocco dei dati personali che la riguardano contenutinell'articolo oggetto del ricorso, nonch l'opposizione alla diffusione deimedesimi secondo le modalit attualmente utilizzate dalla resistente; b) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alle restanti richieste; c) dichiara compensate tra le partile spese del procedimento. Roma, 12 febbraio 2009
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