| Garante per la protezione     dei dati personali Borse di studiouniversitarie: pubblicazione su Internet di alcuni dati personali riguardanti ivincitori Provvedimentodel 12 febbraio 2009 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Daniele De Paoli segretario generale reggente; VISTA l'istanza avanzata ai sensidell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196) nei confronti di Laziodisu-Ente pubblico dipendente per ildiritto agli studi universitari nel Lazio con la quale XY, studenteimmatricolato presso un'universit di Roma, in relazione alla pubblicazione sulsito internet "http://dirstudio.sirio.regione.lazio.it" VISTO il ricorso presentato al Garante il5 novembre 2008 da XY nei confronti di Laziodisu-Ente pubblico dipendente peril diritto agli studi universitari nel Lazio, con il quale il ricorrente, nonavendo ricevuto riscontro all'interpello preventivo, ha ribadito le proprierichieste e, tra esse, quella di cancellazione dei dati di cui non risultiindispensabile la pubblicazione "nella graduatoria pubblica" VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 10 novembre 2008 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la successiva notadel 16 dicembre 2008 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso; VISTE le note del 12 dicembre 2008 edell'8 gennaio 2009 con le quali l'ente resistente ha sostenuto la liceitdella pubblicazione effettuata rilevando che la essa stata dettata dalla "necessitper Laziodisu di assicurare la massima trasparenza e pubblicit all'interno diuna procedura (assegnazione di borse di studio e di posti alloggio) fortementecompetitiva e particolarmente sentita da parte degli studentiuniversitari" e vista "l'assolutaproporzionalit e pertinenza nel trattamento dei dati in questione" VISTA la nota pervenuta il 19 gennaio2009 con la quale il ricorrente ha insistito nelle proprie richieste, rilevandocome la pubblicazione dei dati relativi all'Isee e al codice fiscale sarebbeeccedente rispetto alle finalit di trasparenza perseguite dall'ente, nonesistendo norme che obblighino lo stesso alla pubblicazione di tale tipologiadi dati nell'ambito degli albi dei beneficiari di provvidenze di naturaeconomica; VISTA la nota del 9 febbraio 2009 con laquale il resistente, nel ribadire la pertinenza del dato relativo all'Iseenell'ambito della graduatoria pubblicata on line (in quanto unico criterio perl'assegnazione dei benefici in questione agli studenti universitarineo-iscritti), ha comunicato di aver rimosso tale informazione, avendo "raggiuntolo scopo sotteso alla pubblicazione" e avendo cos rispettato il principio di proporzionalit neltrattamento (consentendosi, "solo a ridosso della formulazione dellagraduatoria, di consultare i dati rilevanti" RILEVATO che l'ente resistente, in quantosoggetto pubblico, pu trattare dati di carattere personale solo per svolgerele proprie funzioni istituzionali, osservando i presupposti e i limiti previstidal Codice e da ogni altra disposizione di legge o di regolamento che rilevi aifini del trattamento (art. 18 del Codice) e rilevato, in particolare, che ladiffusione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ammessa soloquando prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, delCodice); RILEVATO che, in ossequio al principio dipubblicit e trasparenza dell'attivit amministrativa, gli enti pubblici sonotenuti a istituire l'albo dei soggetti (ivi comprese le persone fisiche) cuisono stati erogati contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefci dinatura economica e che le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta ditali albi "ne assicurano la massima facilit di accesso e pubblicit" RILEVATO che tali disposizionicostituiscono un presupposto idoneo per diffondere in modo proporzionato datidi carattere personale contenuti nei citati albi (quali i nominativi deibeneficiari delle provvidenze e la relativa data di nascita), ferma restandotuttavia l'esigenza di non diffondere, nel rispetto dei principi di cuiall'art. 11 del Codice, ulteriori dettagli eccedenti, a seconda dei casi,rispetto alle finalit perseguite (quali, ad esempio, indirizzi, codicifiscali, ripartizioni di assegnatari secondo le fasce dell'Isee-indicatoredella situazione economica equivalente) e di individuare le modalit idonee persoddisfare l'esigenza di trasparenza dell'azione amministrativa "riducendoal minimo l'utilizzazione di dati personali" RILEVATO che l'ente resistente, nel corsodel procedimento, ha rimosso dal sito internet le informazioni relativeall'interessato (insieme a quelle degli altri beneficiari delle medesimeprovvidenze economiche dallo stesso concesse) ad eccezione del nominativo edella data di nascita; RITENUTO alla luce di ci di doverdichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2,del Codice in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati cos comeformulata dal ricorrente; RITENUTO di dover invece accogliere ilricorso in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi delresponsabile del trattamento, laddove designato, e i soggetti o le categorie disoggetti che possono venire a conoscenza dei dati in questione (ad esempio,altri soggetti pubblici, responsabili esterni del trattamento, etc.), nonavendo l'ente resistente fornito al riguardo il necessario riscontro; ritenutopertanto di dover ordinare a quest'ultimo di comunicare al ricorrente lepredette informazioni entro il 30 marzo 2009, dando conferma a questa Autoritdell'avvenuto adempimento; RILEVATO infine che resta impregiudicata,per il ricorrente, la facolt di far valere i propri diritti richiedendo allacompetente autorit giudiziaria il risarcimento del danno eventualmentearrecatogli dall'avvenuta diffusione dei dati in questione; VISTA la documentazione in atti; VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico dell'ente resistente nella misura di euro 350,previa compensazione della residua parte per giusti motivi, tenuto conto delriscontro fornito nel corso del procedimento; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati avanzata dalricorrente; b) accoglie il ricorso in ordinealla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile deltrattamento, laddove designato, e i soggetti o le categorie di soggetti chepossono venire a conoscenza dei dati relativi al ricorrente (ad esempio, altrisoggetti pubblici, responsabili esterni del trattamento, etc.), non avendol'ente resistente fornito al riguardo il necessario riscontro neppure nel corsodel procedimento; ritenuto pertanto di dover ordinare a quest'ultimo dicomunicare al ricorrente le predette informazioni entro il 30 marzo 2009, dandoconferma a questa Autorit dell'avvenuto adempimento; c) determina nella misura forfettariadi euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti inmisura pari a 350 euro, previa compensazione per giusti motivi della residuaparte, a carico dell'ente resistente, il quale dovr liquidarli direttamente afavore del ricorrente. Roma, 12 febbraio 2009
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