Garante per la protezione
    dei dati personali

Provvedimentodel 18 marzo 2009

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante ai sensidell'art. 145 del d.lg. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei datipersonali) presentato il 9 dicembre 2008 da XY s.r.l. nei confronti diDiners Club Italia s.r.l. (d'ora innanzi, Diners) con il quale la ricorrente,sostenendo di essere stata illecitamente segnalata all'archivio informatizzatodegli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d'allarmeinterbancaria–C.a.i.) istituito presso la Banca d'Italia, in relazione aduna carta di credito annullata da Diners per morosit, ha chiesto lacancellazione di tale iscrizione dal citato archivio e l'attestazione che taleoperazione stata portata a conoscenza dei soggetti ai quali i dati sono staticomunicati o diffusi;

rilevato che la ricorrente ha sul puntosostenuto che Diners le avrebbe comunicato l'annullamento della carta dicredito e la risoluzione del rapporto contrattuale solo con lettera dell'11agosto 2008 nella quale, oltre a richiedere il pagamento del dovuto, sipreannunciava la segnalazione alla C.a.i.;

rilevato, invece, che la ricorrentesostiene che in data 8 agosto avrebbe appreso dalla propria banca di esserestata segnalata alla C.a.i. (con segnalazione effettuata in data 6 agosto2008), banca alla quale, peraltro, aveva dato incarico di emettere bonifico convaluta 5 agosto 2008 "al fine di sanare la posizione con Diners ClubItalia s.r.l.";

rilevato, quindi, che ad avviso dellaricorrente, Diners, contravvenendo al disposto dell'art. 8 del Regolamentodella Banca d'Italia del 29 gennaio 2002 (come modificato il 16 marzo 2005) ("Funzionamentodell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte dipagamento"), avrebbe effettuatola segnalazione alla C.a.i. prima di procedere alla revoca della carta,presumibilmente avvenuta in data 11 agosto 2008;

rilevato che la ricorrente ha anchechiesto di avere conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano edi ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, nonch di conoscerel'origine dei dati stessi, le finalit, le modalit e la logica deltrattamento, gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili deltrattamento e dell'eventuale rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 delCodice, ed infine dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; rilevato,infine, che la ricorrente ha chiesto che le spese del procedimento siano postea carico del titolare del trattamento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 15 dicembre 2008 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonch la notadel 3 febbraio 2009 con la quale questa Autorit ha disposto, ai sensidell'art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sulricorso;

VISTE le note anticipate via fax il 12 eil 26 gennaio 2009 e il 3 marzo 2009 con le quali Diners, nel ricostruire ipassaggi che hanno portato alla segnalazione delle generalit della ricorrentenell'archivio C.a.i, ha sostenuto la liceit di tale iscrizione tenuto contoche la ricorrente avrebbe omesso di pagare i saldi degli estratti conto dimaggio, giugno e luglio 2008 ("regolarmente inviati all'indirizzoindicato nel contratto () e con le modalit ivi previste"); rilevato che la resistente ha inoltre sostenuto diaver inviato, prima della contestata segnalazione alla C.a.i., due solleciti dipagamento (a maggio e luglio 2008) e che solo "in considerazione dellapersistente morosit della XY S.r.l., in data 06/08/2008 e a seguito dellarevoca della carta di credito",aveva provveduto a segnalare la ricorrente alla C.a.i. con iscrizione validadall'11 agosto 2008 (come da documento allegato alla nota); rilevato che laresistente sostiene di non poter cancellare la contestata iscrizione presso laC.a.i., effettuata ottemperando ad un obbligo di legge, posto che la ricorrenteha provveduto a saldare il proprio debito "successivamente al decorsodei termini previsti affinch sorga l'obbligo di contribuzioneall'archivio"; rilevato,infine, che Diners, allegando anche l'informativa ai sensi dell'art. 13 delCodice, ha fornito alcune indicazioni in ordine al trattamento dei dati personalidella ricorrente;

VISTE le note anticipate via fax il 13gennaio, il 29 gennaio, il 4 febbraio e l'11 marzo 2009 con le quali laricorrente si dichiarata insoddisfatta del riscontro;

VISTA la nota inviata via fax il 3 marzo2009 con la quale la resistente, in risposta a specifica richiesta di questaAutorit, ha fornito ulteriore documentazione da cui risulta che "ilblocco di revoca" della cartadi credito stato inserito nei sistemi Diners in data 5 agosto 2008 condecorrenza dal 6 agosto 2008 e che l'iscrizione in C.a.i. stata resaeffettiva in data 11 agosto 2008;

RILEVATO che il contestato inserimentodei dati della ricorrente nell'archivio informatizzato degli assegni bancari epostali e delle carte di pagamento di cui all'art. 10-bis della legge n. 386/1990 avvenuto con modalit chenon risultano, allo stato e sulla base della documentazione in atti, averviolato le disposizioni concernenti la specifica disciplina sanzionatoria degliassegni bancari (l. n. 386/1990), anche in relazione alle istruzioni ecircolari applicative della Banca d'Italia; rilevato che la segnalazionedell'avvenuta revoca della carta di credito risulta provenire dal titolare deltrattamento nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10-bis, comma 1, lett. e), della legge n. 386/1990 (comeintrodotto dall'art. 36 del d.lg. n. 507/1999), disposizione che prevede che lebanche e gli intermediari finanziari segnalino all'archivio C.a.i. le generalitdei soggetti cui sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte dipagamento, nonch gli estremi delle carte stesse; rilevato che, nel caso dispecie, la resistente, una volta revocato alla ricorrente l'utilizzo dellacarta di credito alla stessa intestata, in ragione dei ritardi nel pagamentodel saldo degli estratti conto, ha lecitamente segnalato (dopo aver inviato,peraltro, due solleciti di pagamento come dichiarato da Diners stessa conattestazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art.168 del Codice, "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni alGarante"), le generalit dellamedesima all'archivio C.a.i.;

RITENUTO, pertanto, che il ricorso deveessere dichiarato infondato in ordine alla richiesta di cancellazione dellacontestata segnalazione della ricorrente alla C.a.i. e della relativaattestazione; rilevato che la presente statuizione di infondatezza nonpregiudica il diritto della ricorrente di far valere, dinanzi alla competenteautorit giudiziaria, eventuali altri profili relativi allo svolgimento delrapporto contrattuale con specifico riguardo alla regolarit e completezzadelle comunicazioni periodiche;

RILEVATO, invece, che la resistente nonha fornito adeguato riscontro alla richiesta di comunicazione in formaintelligibile di tutti i dati che riguardano la ricorrente, pur avendoneconfermato l'esistenza e comunicato alcuni; ritenuto, pertanto, di ordinarealla resistente di comunicare alla ricorrente entro il 30 aprile 2009, nelleforme previste dall'art. 10 del Codice, tutti i dati personali che non le sonoancora stati messi a disposizione dalla resistente, dando conferma anche aquesta Autorit, entro la medesima data, dell'avvenuto adempimento; ci, conspecifico riferimento ai dati anagrafici e alle altre informazioni, anche ditipo contabile, relative al rapporto contrattuale intrattenuto con laricorrente (contenute nella modulistica contrattuale, nelle comunicazioniperiodiche alla clientela, negli estratti conto, ecc.);

RITENUTO, infine, di dover dichiarare nonluogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice inordine alla comunicazione in forma intelligibile dei dati personali gi messi adisposizione della ricorrente, nonch in ordine alle restanti richiesteproposte con il ricorso in considerazione del sufficiente riscontro fornitodalla resistente in merito, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico di Diners Club Italia s.r.l. nella misura di euro250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, in ragionedella parziale infondatezza del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso inordine alla richiesta di cancellazione della contestata segnalazione dellaricorrente alla C.a.i. e della relativa attestazione;

b) accoglie il ricorso in ordinealla richiesta di comunicazione in forma intelligibile dei dati che riguardanola ricorrente non ancora messi a disposizione della stessa e ordina allaresistente di comunicare tali dati alla ricorrente entro il 30 aprile 2009,nelle forme previste dall'art. 10 del Codice, dando conferma anche a questaAutorit, entro la medesima data, dell'avvenuto adempimento;

c) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alla comunicazione in forma intelligibile dei datipersonali gi messi a disposizione della ricorrente, nonch in ordine allerestanti richieste ex art. 7 del Codice proposte con il ricorso;

d) determina nella misuraforfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti in misura pari a 250 euro, previa compensazione per giusti motivi dellaresidua parte, a carico di Diners Club Italia s.r.l. la quale dovr liquidarlidirettamente a favore della ricorrente.

Roma, 18 marzo 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Patroni Griffi