Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimentodel 26 marzo 2009

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTE le istanze ex artt. 7 e 8 delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196) con le quali XY ha chiesto a Equitalia Sardegna S.p.A. alcune informazionisui dati personali che la riguardano (relativi ad una cartella esattorialeinerente la tassa rifiuti solidi urbani, la cui notifica "non stataeffettuata presso il domicilio, n presso il luogo di residenza" attuale in Genzano di Roma, ma piuttosto pressol'abitazione del padre dell'interessata, sita in provincia di Cagliari), e, inparticolare, l'indicazione dell'origine di tali dati, delle modalit e dellefinalit del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e del/iresponsabile/i eventualmente designato/i, nonch dei soggetti o delle categoriedi soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il16 dicembre 2008, presentato da XY nei confronti di Equitalia SardegnaS.p.A., con il quale la ricorrente, nel comunicare di non aver ottenutoriscontro alle istanze ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le proprierichieste e ha chiesto, altres, di porre a carico della resistente le spesesostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 18 dicembre 2008 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonch l'ulteriore nota del10 febbraio 2009 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, statoprorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 25 febbraio 2009 conla quale Equitalia Sardegna S.p.A., nel rilevare che "la Sig.ra XY () non ha inoltrato alcuna comunicazione dirichiesta di variazione dell'indirizzo di residenza ai competenti Uffici diEquitalia Sardegna S.p.A. e () neancheai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate", ha sostenuto che "l'emissione dellacartella in questione stata preceduta () da apposito avviso di pagamento () mediante il quale il Comune di Genzano diRoma aveva gi provveduto ad iscrivere a ruolo le somme di spettanza tramitel'agente di riscossione territorialmente competente () e a darne comunicazione presso l'attualeindirizzo alla Sig.ra XY, la quale non ha per provveduto n a comunicareeventuali disguidi relativi all'indirizzo di residenza, n a pagare entro itermini" e, pertanto, "ilComune di Genzano di Roma ha consegnato il ruolo a Equitalia Sardegna, affinchvenisse emessa la cartella di pagamento presso diversa concessione, cio quelladi Cagliari, per la riscossione delle stesse somme Tarsu";

VISTE le note datate 9 marzo 2009 e 16marzo 2009, con le quali la ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto,ritenendolo, tra l'altro, incompleto in quanto "Equitalia Sardegnaomette di indicare gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili edel rappresentante designato () peril trattamento dei dati personali"; visto che con le predette note la ricorrente ha, anche, chiesto "l'aggiornamentodell'archivio dati per quanto di competenza", in relazione alla pluralit di indirizzi checompaiono associati al suo nominativo;

VISTE le note anticipate via fax l'11marzo 2009 e il 18 marzo 2009 con le quali il titolare del trattamento hafornito ulteriori elementi di riscontro alle istanze della ricorrente,precisando che la presenza nei propri archivi di indirizzi diversi per un medesimocontribuente discende "dall'esigenza dell'agente della riscossione diportare il contribuente () adeffettiva conoscenza degli atti tributari" dal momento che "residenza anagrafica,domicilio civile, domicilio fiscale() possono talvolta non coincidere"; visto che la resistente ha, altres, comunicato che "EquitaliaSardegna, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla modificadell'indirizzo della Sig.ra XY, cos come risulta dalla stampa allegata ()", mentre "non possibile modificare le risultanze di AnagrafeTributaria che vengono acquisite tramite flusso telematico ()";

RILEVATO che deve essere anzituttodichiarata in questa sede inammissibile la richiesta di aggiornamento dei datipersonali della ricorrente (cui peraltro la resistente ha fornito, per quantodi competenza, un riscontro), in quanto non stata previamente formulata unarichiesta in tal senso al titolare del trattamento ai sensi degli artt. 7 e 8del Codice (richiesta proposta invece solo nel corso dell'istruttoria delprocedimento);

RITENUTO, invece, di dover dichiarare nonluogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, inrelazione alle restanti richieste, avendo il titolare del trattamento fornitoun sufficiente riscontro alle stesse, sia pure solo dopo la presentazione delricorso;

VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati alriscontro fornito dal titolare del trattamento, sia pure solo dopo lapresentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorsoin ordine alla richiesta di aggiornamento dei dati personali della ricorrente;

b) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misuraforfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese del procedimento posto, nellamisura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi,a carico di Equitalia Sardegna S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente afavore della ricorrente.

Roma, 26 marzo 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale reggente
De Paoli