| Garante per la protezione     dei dati personali Informazioni commerciali edati su fallimenti di societ PROVVEDIMENTO DEL 29APRILE 2009 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale; VISTO il ricorso al Garante presentato il23 gennaio 2009 nei confronti di Cerved B.I. S.p.A. con il quale XY(rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Noseda), non avendo ricevuto idoneoriscontro all'interpello preventivo avanzato ai sensi degli artt. 7 e 8 delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196), ha ribadito la richiesta volta a ottenere "la cancellazione deidati relativi ai fallimenti delle societ KW s.r.l. e QJ s.r.l.laddove figurino associati alla persona del ricorrente nel "dossierpersona" Cerved riguardante"lo stesso e nel "dossier approfondito" VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 2 febbraio 2009 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch l'ulteriore nota del19 marzo 2009 con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termineper la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice e ilverbale dell'audizione tenutasi il 25 febbraio 2009; VISTA la memoria anticipata via fax il 23febbraio 2009 con la quale Cerved B.I. S.p.A. (rappresentata e difesa dall'avv.Antonio Boccuccia) ha sostenuto che il trattamento dei dati non sarebbeeffettuato illecitamente in quanto gli stessi sono tratti da pubblici registrie aggregati da Cerved B.I. S.p.A. in modo, a suo avviso, pertinente: laresistente, infatti, "in quanto societ di informazione commerciale, tenuta ad offrire un quadro completo di tutte le attivit economiche –anche pregresse – che hanno riguardato il soggetto interessato" VISTA la memoria pervenuta il 3 marzo2009 con la quale il ricorrente ha ribadito la propria richiesta, rimarcando dinon lamentarsi dell'indicazione delle partecipazioni detenute e delle carichericoperte dallo stesso nelle societ QJ s.r.l. e KW s.r.l., ma esclusivamentedella "segnalazione delle vicende pregiudizievoli a quest'ultimeunicamente riferibili e il conseguente immotivato collegamento" RILEVATO che il trattamento in esame haper oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, intermini generali, possono, allo stato, essere utilizzati senza il consensodell'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c) RITENUTA quindi lecita la comunicazione aterzi, nell'ambito del "Dossier persona" RITENUTO tuttavia che, alla luce deiprincpi di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) RITENUTO fondato il ricorso e ritenutaquindi la necessit di disporre, quale misura a tutela degli interessati aisensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, il divieto per la resistente, a fardata dalla ricezione del presente provvedimento, di rendere ulteriormentedisponibili le informazioni relative al fallimento di KW s.r.l. e di QJs.r.l. nell'ambito del "Dossier persona" RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare tra le parti le spese del procedimento; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara fondato il ricorso edispone, quale misura a tutela degli interessati ai sensi dell'art. 150, comma2, del Codice il divieto per la resistente, a far data dalla ricezione delpresente provvedimento, di rendere ulteriormente disponibili le informazionirelative al fallimento di KW s.r.l. e di QJ s.r.l. nell'ambito del "Dossierpersona" relativo al ricorrentee negli altri prodotti relativi a terzi in cui lo stesso a vario titolo compaia(e, quindi, in ogni scheda, report o prodotto informativo distribuito da CervedB.I. S.p.A. non riguardante direttamente le medesime KW s.r.l. e QJs.r.l.); b) dichiara compensate le spese delprocedimento. Roma, 29 aprile 2009
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