Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 22MAGGIO 2009

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del Codicein materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)inviata da XY a Marco Benedettini, nella sua qualit di amministratore delCondominio di Salita S. Maria della Sanit 64 di Genova, con la qualel'interessata aveva chiesto di avere conferma dell'esistenza di dati personaliche la riguardano  e di ottenere la loro comunicazione in formaintelligibile, di conoscerne l'origine, le finalit, le modalit e la logicadel trattamento, di ottenere l'indicazione degli estremi identificativi deltitolare del trattamento e, se designato, del responsabile nonch di conoscerei soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati oche possono venirne a conoscenza in qualit di responsabili o di incaricati;rilevato che l'interessata ha chiesto altres il blocco dei dati eventualmentetrattati in violazione di legge (con relativa attestazione di aver portato taleoperazione a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati),opponendosi tra l'altro al loro ulteriore trattamento;

VISTO il ricorso proposto al Garante l'11febbraio 2009 nei confronti del Condominio di Salita S. Maria della Sanit 64di Genova, con il quale XY (rappresentata e difesa dagli avv.ti IsabellaMarazza e Carlo Bendin), nel comunicare di non avere ricevuto alcun riscontroalle istanze ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le richieste formulate(precisando che il resistente dovrebbe detenere, in particolare, i dati che lariguardano contenuti in una relazione investigativa avente ad oggettol'accertamento dell'attivit di "bed and breakfast" svolta dall'interessata nell'appartamento di suapropriet e che sarebbe stata prodotta da alcuni condomini nel corso diun'assemblea condominiale nonch allegata al verbale dell'assemblea medesima) eha chiesto, altres, di porre a carico della controparte le spese delprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 17 febbraio 2009 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonch lasuccessiva nota dell'8 aprile 2009 con la quale stata disposta, ai sensidell'art. 149, comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note pervenute via fax in data 6marzo 2009 e 12 marzo 2009 con le quali l'amministratore resistente(rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Cimaschi), nel fornire riscontroalle richieste della ricorrente (seppure tardivamente "a causa di undisguido") ha precisato, tral'altro, che "il rapporto di investigazione Ligurpol dell'11 marzo 2008gli stato consegnato dai singoli condomini prima dell'inizio dell'assembleaordinaria del 19 maggio 2008" eche, dopo averlo mostrato all'interessata in assemblea, "di fatto, nonlo ha allegato alle copie del verbale assembleare inviate per posta aicondomini"; visto che nellamedesima nota la parte resistente, nel chiarire che "l'unica copia deldocumento divulgata stata inviata al legale che assiste la ricorrente" e "che tale documento era gi noto aisingoli condomini, prima della suddetta assemblea, ad eccezione della signora XYe dell'amministratore stesso",ha aggiunto di aver "distrutto la copia del rapporto () che gli era stata consegnata";

VISTA la nota pervenuta via fax il 13marzo 2009 con la quale la ricorrente, nel lamentare la tardivit del riscontroottenuto, ne ha altres sottolineato l'"incompletezza", avendo la resistente comunicato "unicamentei dati anagrafici e telefonici"dell'interessata ma non "le quote millesimali, i consumi, il codicefiscale, ecc." e, con specificoriferimento al rapporto investigativo Ligurpol, avendo "omesso di indicarel'origine di tali dati";rilevato che nella medesima nota l'interessata ha lamentato l'illiceit deltrattamento effettuato dalla parte resistente, laddove ha dato lettura delrapporto investigativo citato (che contiene dati personali dell'interessata "estraneial condominio" quali ad es. idati inerenti ad altri immobili di propriet, pretese distribuzioni dei localiinterni, utenze telefoniche, ecc.) in assemblea condominiale;

VISTA la nota pervenuta via fax il 29aprile 2009 con la quale la parte resistente ha chiarito che i dati relativialle quote millesimali e ai consumi non sono stati comunicati all'interessatain quanto l'amministratore "in buona fede ha ritenuto che tali dati () - che si leggono su tutti i rendiconti () - fossero propri del condominio e chequindi non ne fosse necessaria la comunicazione";   visto che nella medesima nota si ribadito che "il rapporto di investigazione Ligurpol () il frutto dell'iniziativa di singolicondomini e non del condominio"e che "l'amministratore ne rimasto all'oscuro sino a quando gli stato mostrato, poco prima dell'assemblea () e con il nome del richiedente gi cancellato";

VISTA la nota pervenuta via fax il 13maggio 2009 con la quale la ricorrente, nel lamentare che il riscontro fornitodalla controparte "era e resta parziale" in quanto la stessa "non ha riscontratol'istanza neppure su dati personali quali quote millesimali, consumi,ecc.", ha al tempo stessoaffermato che "() nonintende insistere sul punto, ma chiede che di tale ingiustificato comportamentoomissivo si tenga comunque conto ai fini della condanna alle spese";  visto che nella medesima nota l'interessataha, tra l'altro, dichiarato di "prendere atto" dell'affermazione di controparte di avere "distruttola copia del rapporto investigativo";

RILEVATO che l'odierno ricorso vienepreso in considerazione con riferimento alle richieste ex art. 7 cos comeformulate il 16 giugno 2008 e espressamente riproposte nell'atto di ricorso;

RITENUTO, anche alla luce dell'ultimamemoria della ricorrente, che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sulricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle richiesteavanzate ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 del medesimo Codice, avendo ilCondominio resistente fornito, seppure solo a seguito della presentazione delricorso, riscontro alle richieste dell'interessata, precisando anche, intermini da ritenersi sufficienti, l'origine dei dati contenuti nella relazioneinvestigativa e dichiarando in particolare (con attestazione della cuiveridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsitnelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di avere "distrutto la copia del rapportoinvestigativo che gli era stato consegnato" e che dunque i dati nello stesso contenuti non sonopi trattati dal Condominio;

RITENUTO di dover dichiarare infondate lerestanti richieste di blocco e cancellazione dei dati personali dellaricorrente e di opposizione al loro ulteriore trattamento, dal momento che nonrisulta, allo stato degli atti, che alcun dato sia trattato in violazione dilegge;

VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico di Condominio di Salita S. Maria della Sanit 64 diGenova, nella misura di euro 250 previa compensazione della residua parte pergiusti motivi legati al riscontro fornito dal titolare del trattamento nelcorso del procedimento e alla parziale infondatezza delle richieste dellaricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alle istanze avanzate ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2,del Codice;

b) dichiara infondate le restantirichieste;

c)  determina nella misuraforfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte pergiusti motivi, a carico di Condominio di Salita S. Maria della Sanit 64 diGenova, il quale dovr liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 22 maggio 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Patroni Griffi