| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 28MAGGIO 2009 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale; VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del Codicein materia di protezione dei dati personali inviata da Paolo Zucconi a SolarSystems S.p.A. con la quale l'interessato, nel contestare la ricezione di unacomunicazione telefonica promozionale non sollecitata (relativa ad un "preventivogratuito per istallazione di pannelli solari" VISTO il ricorso presentato il 18febbraio 2009 nei confronti di Solar Systems S.p.A. con il quale Paolo Zucconi,nel rilevare l'assenza di qualsiasi riscontro da parte della societ dopol'invio dell'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le richiesteformulate e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese delprocedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 19 febbraio 2009 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch l'ulteriore nota del15 aprile 2009 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, statoprorogato il termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota datata 18 marzo 2009 con laquale la societ resistente (rappresentata e difesa dall'avv. Luigino Bottoni),nel riscontrare le predette richieste, ha sostenuto: a) di avvalersi "diun call center specializzato per la promozione in telemarketing del proprioprodotto"; b) che dettastruttura ha acquistato i numeri telefonici da promuovere dalla banca dati diSeat Pagine Bianche; c) che "la societ incaricata della promozione hagi provveduto a cancellare i dati del sig. Zucconi () ma l'utilizzo delnominativo sino ad ora stato fatto in forma corretta e lecita VISTE le note datate 10 aprile 2009 e 12maggio 2009 con le quali il ricorrente ha, al contrario, sostenuto che: a) idati che lo riguardano "sono invero presenti sulle pagine bianche deglielenchi telefonici, ma senza bustina n cornetta telefonica" VISTA la nota inviata via fax il 7 maggio2009, con la quale la societ resistente ha contestato quanto sostenuto dalricorrente, ribadendo che "sul sito www.paginebianche.it () sievince chiaramente () il n. telefonico del ricorrente perfettamente in chiaroe non protetto da nulla, reperibile da qualsiasi utente ()" RILEVATO che, contrariamente a quantoasserito dalla resistente, risulta pacificamente assodata la volont delricorrente di non ricevere comunicazioni telefoniche promozionali alla propriautenza telefonica di rete fissa, come si evince anche dall'elenco "Paginebianche" dove il nome dell'interessato compare senza l'indicazione deisegni grafici (cornetta e bustina) che contraddistinguono i soggetti che hannoinvece acconsentito alla ricezione di comunicazioni promozionali; visto che,comunque, il ricorrente con l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 delCodice ha riconfermato, in modo inequivocabile, la propria opposizione aqualunque trattamento a fini promozionali; RILEVATO che la societ esterna (CallServices s.r.l.), fornitrice del servizio di telemarketing per conto deltitolare del trattamento, ha fornito assicurazioni in ordine alla cancellazionedei dati del ricorrente dal proprio archivio, ma che analoga assicurazione,relativa alla manifestata opposizione al trattamento dei dati per finipromozionali, non pervenuta dalla societ resistente (Solar Systems S.p.A.)che ha anzi rivendicato la legittimit del proprio operato; RITENUTO pertanto che il ricorso perquesto profilo deve essere accolto e che deve essere ordinato alla societresistente di adottare, entro il 10 luglio 2009, ogni misura idonea a evitareil futuro inoltro, con qualunque mezzo effettuato, (nell'ambito di eventualicampagne promozionali, sia gestite in proprio, sia appaltate a soggettiesterni) di comunicazioni promozionali indirizzate al ricorrente; RITENUTO invece di dover dichiarare nonluogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, inordine alle restanti richieste, avendo il titolare del trattamento, seppur soloa seguito della presentazione del ricorso, fornito al riguardo un sufficienteriscontro; VISTA la documentazione in atti; VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico di Solar Systems S.p.A., nella misura di euro 400,previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a causa delparziale riscontro fornito alle istanze proposte dall'interessato; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) accoglie il ricorso in ordineall'opposizione al futuro trattamento dei dati dell'interessato a fini diinoltro di comunicazioni commerciali o promozionali, con qualunque mezzoeffettuate, ed ordina alla societ resistente di adottare, entro il 10 luglio2009, ogni idonea misura volta ad impedire l'ulteriore invio (effettuato siadirettamente che tramite eventuali soggetti esterni) di comunicazioni di talegenere all'interessato, dando conferma, entro la medesima data, dell'avvenutoadempimento; b) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in relazione alle restanti richieste; c) determina nella misuraforfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti, nella misura di 400 euro, previa compensazione della residua parte pergiusti motivi, a carico di Solar Systems S.p.A., la quale dovr liquidarlidirettamente a favore del ricorrente. Roma, 28 maggio 2009
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