| Garante per la protezione     dei dati personali NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo PatroniGriffi, segretario generale; VISTA l'istanza inviata il 19 marzo 2009 all'avv. Anna Pesenti, ai sensidegli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg.30 giugno 2003, n. 196), con la quale XY ha chiesto la confermadell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione informa intelligibile, di conoscerne l'origine, le finalit le modalit e lalogica del trattamento, nonch gli estremi identificativi del titolare, delresponsabile del trattamento, ove designato, e i soggetti ai quali i datipossono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; rilevato chel'interessato, nel negare il proprio consenso al trattamento dei dati inquestione, ha chiesto anche la cancellazione degli stessi con la relativaattestazione di cui all'art. 7, comma 3, lett. c), del Codice; VISTO il ricorso presentato al Garante il 17 aprile 2009 nei confrontidell'avv. Anna Pesenti con il quale XY, non avendo ricevuto riscontro, haribadito le richieste precedentemente formulate, precisando che la resistenteavrebbe trattato dati che lo riguardano in relazione a una querela presentatacontro di lui da un terzo che stato amministratore unico di una societ conla quale il ricorrente ha intrattenuto un rapporto di collaborazione; rilevatoche il ricorrente ha precisato inoltre che la sua istanza fa riferimento ancheai dati relativi a tale rapporto di collaborazione gi oggetto di altre dueprecedenti decisioni di questa Autorit, adottate su ricorso proposto ex artt.145 e ss. del Codice nei confronti della predetta societ, dati che, a suoavviso, sono trattati anche dalla resistente; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 22aprile 2009 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, delCodice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessato; VISTA la nota inviata via fax il 12 maggio 2009 con la quale laresistente ha fornito riscontro alle richieste del ricorrente confermandol'esistenza di dati che lo riguardano "unicamente con riferimento allaquerela presentata dal sig. ()" VISTA la memoria datata 18 maggio 2009 con la quale il ricorrente hamanifestato perplessit in ordine al riscontro ricevuto sostenendo che laresistente avrebbe, a suo avviso, "pari poteri di rappresentanzadavanti all'autorit giudiziaria ordinaria" RILEVATO che, ai sensi dell'art. 147 del Codice, il ricorso al Garantepu essere proposto dall'interessato solo nei confronti del titolare deltrattamento dei dati personali che lo riguardano e che tale, ai sensidell'art. 28 del medesimo Codice, il soggetto che "esercita un poteredel tutto autonomo sulle finalit e sulle modalit del trattamento, ivicompreso il profilo della sicurezza"; RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sulle richiesteavanzate dal ricorrente ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice avendo laresistente, nel corso del procedimento, fornito un adeguato riscontro allestesse, precisando tra l'altro quali dati personali relativi al ricorrente lastessa tratta in qualit di titolare e avendo precisato di aver trattato,rispetto al rapporto di collaborazione intrattenuto dal ricorrente con lasociet cui lo stesso fa riferimento nel ricorso, altri dati personali dellostesso nella sola qualit di sostituto di udienza e di non esserne pertanto titolare(elemento questo confermato anche dalla copia della procura rilasciata, daparte della societ con la quale il XY ha collaborato, ad altri due legali- e non all'odierna resistente – procura presente a margine del citatoricorso proposto ex art. 152 del Codice); RITENUTO che il ricorso deve essere invece dichiarato infondato inordine alla richiesta di cancellazione (e relativa attestazione) dei datipersonali tuttora conservati dalla resistente, atteso che la conservazionedegli stessi, trattati ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. f) RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra leparti tenuto conto della parziale infondatezza del ricorso e della peculiaritdella vicenda; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale aisensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine allerichieste avanzate ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice; b) dichiara infondata la richiesta di cancellazione e dellarelativa attestazione ex art. 7, comma 3, del Codice; c) dichiara compensate le spese tra le parti. Roma, 28 maggio 2009
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