Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 4 GIUGNO2009

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il3 marzo 2009, presentato dall'avv. XY nei confronti di Itas Mutua, con ilquale il ricorrente, in relazione a un infortunio verificatosi in data 25dicembre 2007 ("in conseguenza di una caduta collettiva di sciatoritrainati, a mezzo fune, da cavalli di propriet del Sig. Vittur Giovanni), ha ribadito la richiesta volta, in particolare, adottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che loriguardano contenuti nella denuncia di sinistro effettuata dall'assicurato,nonch di quelli inclusi nella perizia medico-legale redatta dal medicofiduciario della predetta assicurazione con specifico riferimento allevalutazioni e ai giudizi espressi dal perito fiduciario; rilevato che ilricorrente, nel reiterare anche la richiesta di conoscere le informazioni dicui all'art. 7, comma 2, del Codice, ha altres chiesto di porre le spese delprocedimento a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 5 marzo 2009 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali,ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonch la successiva nota del 27 aprile 2009 con cui, aisensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, stato prorogato il termine per ladecisione sul ricorso;

VISTE le note datate 25 marzo 2009 e 30marzo 2009 con le quali la societ resistente, nell'invocare "iltemporaneo differimento dell'esercizio dei diritti di accesso previstidall'art. 8, comma 2, lett. e) del Codice privacy, ha sostenuto di "non poter legittimamentefornire –per ora e fino alla chiusura definitiva del sinistro- copiadella denuncia (), nonch copia integrale della perizia medico legale, comerichiesto dall'avv. XY; ci inquanto lo stesso ha avanzato una richiesta di risarcimento danni (cui seguitodiniego da parte della Compagnia) gi prima della presentazione del ricorso e,"data la situazione di conflittualit creatasi, divenuto necessario perla resistente "non pregiudicare le (..) indagini e l'esercizio dei ()diritti in una eventuale fase giudiziale; visto che la resistente (che ha comunque riscontrato le richieste dicui al comma 2 dell'art. 7) ha sostenuto di non poter provvedere al richiestorisarcimento in quanto "acquisiti ulteriori elementi utili alladeterminazione della responsabilit del sinistro occorso () la responsabilitdell'accaduto non pu essere attribuita () all'assicurato;

VISTE le memorie datate 30 marzo 2009 e 5maggio 2009 con le quali il ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto e haribadito le proprie richieste, evidenziando come nessuna "situazione diconflittualit sarebbe al momentoin essere tra lo stesso e la resistente;

CONSIDERATO che le perizie medico-legaliredatte in ambito assicurativo (come quella oggetto di richiesta –unitamentead altre informazioni– da parte del ricorrente) comprendono datipersonali dell'interessato anche nella parte contenente valutazioni e giudizidel perito;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 2,lettera e), del Codice, prevede il temporaneo differimento dell'esercizio deidiritti previsti dall'art. 7 del medesimo Codice, solo nel caso e per ilperiodo in cui potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento di cd."indagini difensive o, comunque, per far valere un diritto in sedegiudiziaria e che la valutazione dell'esistenza di un effettivo pregiudizio aisensi del citato art. 8, comma 2, lettera e), deve essere effettuata dalGarante caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolaredel trattamento o comunque risultanti dagli atti;

RILEVATO che, nel caso in esame, sussistela documentata esigenza di non pregiudicare l'esercizio del diritto di difesadel titolare del trattamento nell'attuale fase precontenziosa che, in ragionedelle iniziative intraprese dall'interessato, risulta allo stato preludere allapossibile instaurazione di una controversia giudiziaria. Ci, in relazione aglispecifici profili messi in luce dalla compagnia di assicurazione e, inparticolare, agli elementi contenuti (oltre che nella denuncia di sinistrodell'assicurato) nella perizia del medico legale incaricato dalla Compagnia,elementi costituenti informazioni riservate di carattere tecnico-valutativo;

RILEVATO che, alla luce degli elementi divalutazione forniti dal titolare del trattamento, appare allo statolegittimamente invocato il differimento temporaneo del diritto di accesso inordine alle pretese informazioni;

RITENUTO invece che deve esseredichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2,del Codice, in relazione ai dati personali gi comunicati al ricorrente;

RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

PER QUESTI MOTIVI ILGARANTE

a) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in relazione ai dati personali gi comunicati al ricorrente;

b) rigetta il ricorso limitatamentealla richiesta di accesso ai dati personali contenuti nella denuncia disinistro presentata dall'assicurato e a quelli compresi nella periziamedico-legale cui stato sottoposto l'interessato;

c) dichiara compensate le spese delprocedimento.

Roma, 4 giugno 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
Patroni Griffi