| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 4GIUGNO 2009 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo PatroniGriffi, segretario generale; VISTA l'istanza presentata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) aConsorzio irriguo di miglioramento fondiario "Angiono Foglietti" conla quale A.B., nel contestare la richiesta del pagamento deicontributi consortili in quanto, a suo dire, "la propria utenza erastata chiusa nel 1994 e il terreno non faceva più parte del consorzio dallamedesima data", aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibiledei dati personali che lo riguardano (con particolare riferimento ai daticontenuti nella documentazione relativa ai contributi consortili),l'indicazione dell'origine di tali dati, delle modalità, della logica e dellefinalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e delresponsabile eventualmente designato nonché dei soggetti o delle categorie disoggetti ai quali i dati sono stati comunicati; rilevato che con l'istanzal'interessato aveva chiesto, altresì, la cancellazione dei dati eventualmentetrattati in violazione di legge; VISTO il ricorso regolarizzato il 24 febbraio 2009, presentato daA.B. nei confronti di Consorzio irriguo di miglioramentofondiario "Angiono Foglietti", con il quale il ricorrente, nellamentare di non aver ricevuto alcun riscontro alle proprie istanze, haribadito le proprie richieste; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 26febbraio 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1,del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessato, nonché la nota del 20 aprile 2009 con la qualel'Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sulricorso; VISTA la memoria pervenuta via fax il 20 marzo 2009 con la quale il titolaredel trattamento, nel precisare che il ritardo con il quale ha fornito riscontroalle richieste del ricorrente "non è espressione della volontà diquesto Consorzio (Š) ma un semplice disguido", ha sostenuto, tral'altro, che "i dati personali riferiti all'interessato sono statiforniti al Consorzio all'atto di acquisto del terreno con esibizione del rogitonotarile (i cui estremi sono stati trascritti sulla "scheda diprovenienza") e comunque confermati dalla "visura storica per immobile"e dal "prospetto riepilogativo per soggetto" rilasciate dal Serviziotelematico dell'Agenzia del territorio (SISTER)"; visto che nellamedesima nota la parte resistente ha altresì affermato che "i dativengono trattati esclusivamente per usi istituzionali, al fine dellacompilazione dei ruoli di contribuenza irrigua, così come prevede lo Statutoconsortile (Š)" e che "la conservazione degli stessi risultanecessaria ai fini della tutela del credito vantato dal Consorzio stesso efintanto che il terreno di proprietà dell'interessato non venga sottratto inmaniera definitiva alla sua attuale destinazione agricola (così come previstodalla delibera assembleare dei consortisti del 23 marzo 1996)"; VISTA la nota anticipata via fax il 28 aprile 2009 con la quale ilricorrente, nel prendere atto che nella c.d. "scheda di provenienza"il proprio nominativo risulta "cancellato con una doppia riga ecronologicamente sostituito da un nuovo impianto a nome di (Š), asua volta cancellato e sostituito con (Š)" altro nominativo, sottolineacome tale circostanza confermi "in pieno quanto sostenuto ossia che ilsottoscritto ha disdettato la propria utenza e non fa più parte del Consorziostesso"; visto che nella medesima nota il ricorrente, nell'affermaredi "non aver mai autorizzato chicchessia ad aprire un nuovo impiantoutilizzando la posizione del terreno di sua proprietà", ha ribadito larichiesta di ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei datipersonali che lo riguardano, con riferimento anche "alle scritturecontabili effettuate dal Consorzio in relazione alla sua proprietà" edha, altresì, rinnovato la richiesta di cancellazione dei medesimi dati giacché "èdecaduto lo scopo per il quale il Consorzio può detenerli e trattarli"; VISTA la nota anticipata via fax il 6 maggio 2009 con la quale iltitolare del trattamento ha precisato che "la scheda di provenienzaallegata in copia contiene l'elenco dei terreni in origine di proprietà dellaSig.ra (Š) che, nel corso degli anni, sono stati alienati a diverse persone fracui il ricorrente (Š) ed il Sig. (Š). Pertanto, la cancellazione dalla schedadi provenienza dei dati relativi al terreno iscritto al foglio (Š),(attualmente ancora di proprietà del ricorrente) non deve essere inteso qualerecesso del terreno dal Consorzio (e quindi dagli obblighi di contribuenzairrigua), ma una semplice eliminazione dalla scheda personale della Sig.ra (Š),in quanto non più proprietaria dei terreni in essa contenuti. Va inoltreprecisato che la decisione di mantenere visibili i dati (personali e catastali)contenuti nella scheda di provenienza, è dovuta alla necessità di fornire unamaggiore comprensione in merito all'origine dei dati stessi sia al ricorrente,sia all'Autorità Garante"; visto che nella medesima nota la parteresistente, nel sottolineare che "le argomentazioni dell'interessatoesulano in gran parte dal contesto della privacy", ha comunque precisatoche "secondo i regolamenti consortili, il ricorrente si trova nello statusdi "utente sospeso" (con il solo obbligo della contribuzione irriguaridotta al 50% (Š) in qualità di terreno irriguo)" e che "nulla vietaallo stesso di recedere definitivamente dal catasto dei terreni irrigui delConsorzio con le procedure previste (Š)"; VISTA la nota datata 13 maggio 2009 con la quale il ricorrente,nel sottolineare la tardività del riscontro fornito dalla controparte, haribadito la richiesta di accesso a tutti i dati personali che lo riguardanocontenuti nella documentazione presente negli archivi del consorzio, "conparticolare riferimento a quella a suo tempoŠprodotta per la chiusuradefinitiva dell'utenza irrigua", nonché l'istanza di cancellazione deidati medesimi; VISTA la nota pervenuta via fax il 22 maggio 2009 con la quale iltitolare del trattamento ha dichiarato che "la lettera di disdetta cheil ricorrente afferma di avere trasmesso a questo consorzio ben 15 anni orsono,non risulta mai pervenuta" ed ha integrato il riscontroprecedentemente fornito producendo copia delle ricevute di pagamento dei "contributiconsorziali fino al 1995 in qualità di utenza normale (Š) e dal 1996 al 1998 inqualità di utenza sospesa"; visto che nella medesima nota la parteresistente ha ribadito l'impossibilità di "cancellare i dati delricorrente (nome e cognome, indirizzo, codice fiscale, dati catastali delterreno (Š), in quanto necessari ad adempiere alle finalità del consorziostesso di cui l'interessato attualmente è parte, fintanto che il suddettoterreno non venga definitivamente sottratto alla destinazione agricola (Š) aseguito della messa in atto della procedura necessaria (Š)"; RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degliartt. 7 e 8 del Codice consente di ottenere, ai sensi dell'art. 10 del predettoCodice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personalieffettivamente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documentiche li contengono e che tale richiesta non consente invece all'interessato dichiedere copia integrale di tali documenti; rilevato che la consegna in copiadi atti e documenti contenenti i dati personali richiesti è peraltro prevista,dall'art. 10, comma 4, del Codice, solo previa omissione di eventuali datipersonali riferiti a terzi, nel caso in cui l'estrapolazione dei dati da talidocumenti risulti particolarmente difficoltosa per il titolare; RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sulricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle richiesteformulate ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 del Codice, avendo il titolare deltrattamento fornito un adeguato riscontro alle stesse, sia pure solo nel corsodel procedimento; RITENUTO, invece, di dover dichiarare infondato il ricorso in ordinealla richiesta di cancellazione dei dati personali, dal momento che nonrisulta, allo stato della documentazione in atti, che i dati personali delricorrente siano stati illecitamente trattati e che siano, allo stato,conservati in violazione di legge, tenuto conto, tra l'altro, degli obblighiche al titolare del trattamento derivano dall'art. 2220 del codice civile inordine alla conservazione delle scritture contabili, oltre che in relazione aiprofili connessi alla tutela, anche giudiziaria, delle proprie ragionicreditorie; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine allerichieste formulate ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 del Codice; b) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati personalidel ricorrente. Roma, 4 giugno 2009
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