Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 18 GIUGNO 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 10 marzo 2009 da XY (rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Di Ascenzo) nei confronti di Ducato S.p.A., con il quale il ricorrente ha ribadito la propria richiesta-avanzata al medesimo titolare del trattamento ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)– volta a ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano riferiti ai ritardi nei pagamenti, anche dagli archivi dei sistemi di informazioni creditizie gestiti da Crif S.p.A. e Experian Information Services S.p.A. cui erano stati comunicati, in relazione ad un finanziamento richiesto il 22 giugno 2004 da un terzo e rispetto al quale aveva assunto la qualit di coobligato; ad avviso del ricorrente, la comunicazione dei dati che lo riguardano a tali s.i.c. sarebbe illecita non avendo egli ricevuto il preavviso previsto dall'art. 4, comma 7, del codice di deontologia e di buona condotta (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) per l'iscrizione del suo nominativo nei sistemi di informazioni creditizie; visto che il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 13 marzo 2009 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la successiva nota del 27 aprile 2009 con la quale stata comunicata la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata il 2 aprile 2009 con la quale la resistente, in ordine al mancato preavviso di cui al citato art. 4, comma 7, del codice di deontologia, ha dichiarato che, rispetto al finanziamento in questione, tuttora in corso, "sebbene il Codice di deontologia e buona condotta sia entrato in vigore dal gennaio 2005 le misure necessarie per la sua applicazione dovevano essere adottate entro il 30 aprile 2005 (art. 13, comma 1, Cod. Deont.), mentre "si sono registrati ritardi a partire dalla rata () del 22/01/2005 ()"; rilevato che la resistente ha precisato che, a seguito dei ritardi nei pagamenti, oltre ad aver inviato al ricorrente le comunicazioni periodiche in data 23/05/2005, 12/06/2006, 08/06/2007 e 13/06/2008 contenenti, "oltre al relativo documento di sintesi, il rendiconto contabile con evidenza degli importi tempo per tempo dovuti e degli effettivi pagamenti pervenuti", vi sono stati ripetuti contatti telefonici al recapito cellulare del ricorrente fornito in contratto "al fine di concordare le modalit di pagamento per il rientro dello scaduto" e che, come dichiarato in una precedente nota del 22 ottobre 2008 allegata al ricorso, nell'ambito di tali contatti telefonici, lo avrebbe informato "che la mancata regolarizzazione del rimborso delle rate mensili avrebbe comportato segnalazione del relativo ritardo nei Sistemi di Informazione Creditizi"; rilevato, pertanto, che, la resistente ha comunicato di non poter procedere alla cancellazione dei "dati inerenti il rapporto di credito ed i relativi ritardi registrati nel rimborso delle somme dovute" e che, essendo la completa regolarizzazione dei ritardi avvenuta solamente in data 12/04/2008, i dati non possono essere ancora cancellati dai s.i.c. gestiti da Crif S.p.A. ed Experian Information Services S.p.A., stanti gli specifici tempi di conservazione previsti dal codice deontologico di settore che non sono, ad oggi, interamente decorsi;

VISTA la memoria inoltrata via fax l'8 aprile 2009 con la quale il ricorrente ha contestato il riscontro e ribadito la richiesta di cancellazione dei dati che lo riguardano; in particolare, il ricorrente ha sostenuto che le comunicazioni periodiche ricevute dalla resistente non recavano l'evidenza "degli importi dovuti e degli effettivi pagamenti pervenuti" ed ha sottolineato di non aver "mai ricevuto solleciti telefonici di pagamento e/o inviti alla regolarizzazione del finanziamento de quo", ribadendo infine di non aver mai ricevuto alcun preavviso formale ai sensi dell'art. 4, comma 7, citato, neanche dopo il 30 aprile 2005, nonostante gli asseriti ritardi nei pagamenti successivi a tale data;

VISTO il verbale di audizione del 14 aprile 2009, nonch la memoria depositata nel corso della stessa, nei quali il ricorrente ha ribadito le considerazioni gi esposte nel ricorso e nella memoria inoltrata l' 8 aprile 2009;

VISTA la nota inviata il 12 maggio 2005 con la quale la resistente ha ribadito che "l'andamento dei pagamenti stato tempo per tempo comunicato al Sig. XY nell'ambito delle comunicazioni periodiche inviate presso l'indirizzo indicato in contratto";

RILEVATO che la disposizione introdotta dall'art. 4, comma 7, del predetto codice di deontologia e di buona condotta prevede l'obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all'interessato –ovvero la persona alla quale si riferiscono i dati trattati e quindi, tanto al soggetto che ha acceso il finanziamento, quanto al suo eventuale coobbligato– circa l'imminente registrazione dei dati in uno o pi sistemi di informazioni creditizie e ci al verificarsi di ritardi nei pagamenti; rilevato che, ai sensi dell'art. 13 del medesimo codice di deontologia, le misure necessarie per la sua applicazione dovevano essere adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo al pi tardi entro il 30 aprile 2005 e che pertanto, a partire da tale data, il mancato rispetto del citato art. 4, comma 7, dello stesso codice di deontologia, con riferimento alle segnalazioni di ritardi nei pagamenti di finanziamenti, comporta l'illiceit delle comunicazioni medesime ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO che, nel caso di specie, allo stato della documentazione in atti, non risulta essere stato fornito al ricorrente, coobbligato del finanziamento in questione, il citato preavviso di cui all'art. 4, comma 7, del codice di deontologia, e che pertanto la comunicazione dei dati personali del ricorrente ai s.i.c. in relazione ai ritardi nei pagamenti del finanziamento in questione intervenuti dopo il 30 aprile 2005  stata effettuata in modo illecito; rilevato, quindi, che deve essere ordinato a Ducato S.p.A. di attivarsi per la cancellazione dei dati personali relativi ai ritardi nei pagamenti in questione dai sistemi di informazioni creditizie gestiti da Crif S.p.A. e Experian Information Services S.p.A. cui erano stati comunicati, entro e non oltre il 31 luglio 2009, dando conferma al ricorrente e a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro la medesima data;

RILEVATO che il ricorso deve essere dichiarato infondato in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati inerenti ai ritardi che riguardano il ricorrente dagli archivi della stessa resistente, trattandosi di rapporto contrattuale ancora in corso rispetto al quale si sono verificati ritardi nei pagamenti e non essendo pertanto, rispetto alla conservazione di tali dati (che obbligatoria per legge), necessario il consenso del ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Ducato S.p.A., nella misura di euro 350, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente inerenti ai ritardi nei pagamenti intervenuti dopo il 30 aprile 2005 (oggetto di comunicazione ai s.i.c.)  e ordina a Ducato S.p.A. di  attivarsi per la cancellazione di tali informazioni dai s.i.c. gestiti da Crif S.p.A. e Experian Information Services S.p.A. entro il 31 luglio 2009, dando conferma dell'avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorit entro la medesima data;

b) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati inerenti ai ritardi che riguardano il ricorrente dagli archivi della stessa resistente;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 350 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della resistente, la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 18 giugno 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
Patroni Griffi