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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 25 giugno 2009 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale; VISTO il ricorso presentato in via d'urgenza al Garante il 17 marzo 2009 nei confronti di Poligrafici editoriale S.p.A., in qualit di editore del quotidiano "Il resto del Carlino" e Monrif.net s.r.l. per il sito Internet "ilrestodelcarlino.ilsole24ore.com" con il quale XY (rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Roccari), nel contestare la liceit della diffusione di dati personali che lo riguardano in un articolo pubblicato sull'edizione cartacea del quotidiano del KW dal titolo "QY" e in uno on line dal titolo "XW", entrambi relativi ad un'udienza preliminare, "chiusa al pubblico", svoltasi nell'ambito di un procedimento giudiziario avviato a suo carico, ha chiesto la cancellazione dei dati in questione dal sito Internet e ha manifestato un'opposizione all'ulteriore diffusione di "notizie giudiziarie relative a documenti che non possono essere ritenuti di dominio pubblico"; rilevato che il ricorrente ha sostenuto che i fatti riferiti negli articoli (che non sarebbero "stati oggetto di alcuna conferma in sede giudiziale, ma, al massimo, costituiscono () ipotesi formulate – allo stato – dagli inquirenti") comporterebbero una grave lesione al suo onore e alla sua dignit, tenuto anche conto del proprio ruolo di "imprenditore molto conosciuto, non solo in ambito locale"; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 23 marzo 2009 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch l'ulteriore nota del 13 maggio 2009 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso; VISTE le note inviate via fax il 3 aprile e il 28 maggio 2009 con le quali Poligrafici editoriale S.p.A., anche per conto di Monrif.net s.r.l., ha comunicato di aver cancellato dal sito Internet l'articolo segnalato nel ricorso, pur ritenendo di aver effettuato la pubblicazione lecitamente, nello svolgimento di un legittimo esercizio del diritto di cronaca, su fatti di interesse pubblico, essendo "consentito anche dare notizia dell'esistenza e del contenuto di procedimenti penali, indipendentemente dal consenso dell'interessato e salvo il caso in cui vi siano indagini coperte da segreto (ma non questo il caso)"; rilevato che la resistente ha dichiarato che nella pubblicazione "si riportato il contenuto di un'ordinanza del gup, resa nell'ambito di un procedimento penale di rilevante interesse pubblico ()", e quindi non coperta da segreto; rilevato che l'editore resistente ha altres sostenuto l'infondatezza dell'opposizione manifestata in relazione alla possibile pubblicazione di atti processuali non coperti da segreto, dichiarando di volersi continuare ad attenere, "nella pubblicazione di ulteriori ed eventuali articoli sul caso di cui si tratta, al codice deontologico in materia di trattamento dei dati nell'esercizio dell'attivit giornalistica"; RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali relativi al ricorrente pubblicati nell'articolo indicato nel ricorso e pubblicato sul sito Internet avendo l'editore resistente cancellato gli stessi; RITENUTO di dover dichiarare infondata l'opposizione al trattamento manifestata dal ricorrente rispetto all'ulteriore possibile pubblicazione di informazioni relative al procedimento giudiziario gi avviato nei suoi confronti dal momento che, tenuto conto dell'esigenza di assicurare la trasparenza dell'attivit giudiziaria e il controllo della collettivit sul modo in cui viene amministrata la giustizia, legittimo l'esercizio del diritto/dovere di cronaca anche rispetto a procedimenti giudiziari ancora in corso e, a maggior ragione, rispetto a quelli che, per la gravit del reato ipotizzato e per le caratteristiche del soggetto ritenuto autore del reato (nel caso di specie, il ricorrente un imprenditore noto, come lo stesso rileva, non soltanto in ambito locale), destano maggiore interesse pubblico; RILEVATO che resta ferma la facolt del ricorrente di tutelare, se del caso, nelle sedi competenti i propri diritti con riferimento a eventuali aspetti ritenuti diffamatori o lesivi della propria immagine o identit personale, ovvero di richiedere una rettifica nei termini specificamente previsti dall'art. 8 della l. 8 febbraio 1948, n. 47, profilo, quest'ultimo, rispetto al quale questa Autorit non ha competenza; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali dall'articolo indicato del ricorrente e pubblicato sul sito Internet dell'editore resistente; b) dichiara infondata l'opposizione al trattamento. Roma, 25 giugno 2009 Il presidente Il relatore Il segretario generale |