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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 25 giugno 2009 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale; VISTO il ricorso, regolarizzato il 18 marzo 2009, proposto nei confronti di Rcs Quotidiani S.p.A., in qualit di editore del sito Internet "www.corriere.it", con il quale XY, in relazione alla pubblicazione nella sezione del sito Internet dedicata all'archivio storico del quotidiano "Il Corriere della Sera", consultabile anche attraverso i motori di ricerca esterni al sito, di un articolo che contiene dati personali che lo riguardano ("articolo del WZ recante il titolo "XJ""), ha chiesto la cancellazione dei dati personali che lo riguardano dallo stesso sito e, in via subordinata, si opposto all'ulteriore diffusione dei medesimi con modalit che li rendano reperibili da parte dei motori di ricerca esterni al sito internet della societ; ci, in quanto l'articolo in questione – in cui vengono riferiti i fatti "dandone per accertata la commissione da parte dell'arch. XY" laddove invece lo stesso, scegliendo di "patteggiare", non avrebbe "ammesso la propria responsabilit n questa" sarebbe "stata accertata giudizialmente" – avrebbe gi arrecato un grave pregiudizio al ricorrente e costituirebbe oggi una "ancor pi grave violazione della dignit" dello stesso, costretto "a subire la divulgazione di una notizia lacunosa e errata", dopo aver ricostruito "con fatica una rispettabile carriera, cercando in ogni modo di liberarsi dei pregiudizi conseguiti alla vicenda"; a parere del ricorrente, "l'illegittimit del comportamento di R.C.S. Quotidiani S.p.A. emerge in modo perentorio ove si consideri che sono trascorsi 15 anni dalla triste vicenda, la pena patteggiata stata ampiamente espiata e non ricorre pi () un qualsivoglia interesse pubblico che giustifichi la divulgazione dei fatti"; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 19 marzo 2009 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 15 maggio 2009 con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTE la nota dell'8 aprile e la memoria datata 15 aprile 2009 con le quali Rcs Quotidiani S.p.A., nel sostenere la liceit del trattamento effettuato, ha negato di poter aderire alle richieste formulate dal ricorrente, rappresentando anzitutto che l'articolo in questione, "della cui permanenza nell'archivio il ricorrente si lamenta, riferisce fatti veri, in modo sintetico e sottolineandone i soli tratti essenziali, dando spazio alla versione di entrambi i protagonisti e ricordando che l'imputato aveva negato ogni addebito", e che lo stesso stato legittimamente divulgato e non stato oggetto, a suo tempo, di alcuna doglianza; rilevato che, ad avviso della resistente, il trattamento sarebbe lecito anche perch effettuato, allo stato, non per finalit giornalistiche (come all'atto della sua pubblicazione o nel caso di una "nuova diffusione" nell'ambito di una nuova iniziativa giornalistica), quanto "a fini documentaristici, nell'ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento pi rapido ed agevole, la rete internet ed attraverso i meccanismi di recupero del dato pi diffusi, i motori di ricerca", per consentirne "la visione al pubblico, per mere finalit di ricerca e di approfondimento" e nel rispetto, peraltro, delle specifiche disposizioni poste con riferimento al trattamento di dati effettuato per scopi storici; il trattamento, inoltre, non sarebbe lesivo tenuto conto che "il lettore non tratto in inganno dalla notizia, che riferisce esclusivamente dell'esito del processo, menzionando esplicitamente il rito adottato, cos implicitamente rinviando a tutte le caratteristiche proprie dello stesso, di cui il ricorrente fa menzione" e che "chi si imbatte oggi nel "pezzo" comprende immediatamente la natura del fatto, nonch il rito adottato per definire il processo e percepisce anche quanto esso sia risalente nel tempo"; rilevato che, con riferimento alla domanda subordinata del ricorrente, la resistente ha dichiarato di non poterla accogliere tenuto conto che la stessa, "in presenza di un trattamento lecito, quale quello della conservazione di dati "storici"", non apparirebbe giustificata; VISTA la memoria del 24 aprile 2009 con la quale il ricorrente ha ribadito la propria richiesta, richiamando alcuni precedenti decisioni di questa Autorit relative a casi che lo stesso reputa analoghi alla propria vicenda; RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libert di manifestazione del pensiero –e con essa anche l'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione –, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalit, confermando la loro liceit, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purch avvengano nel rispetto dei diritti, delle libert fondamentali e della dignit delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonch artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80); RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento l'odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalit giornalistiche, nel rispetto del principio dell'essenzialit dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell'articolo pubblicato quale parte integrante dell'archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sul sito Internet dell'editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libert di ricerca, cronaca e critica anche storica; rilevato che, alla luce di ci, l'attuale trattamento pu essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e pu essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice); RILEVATO che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b), del Codice, ogni interessato ha diritto a chiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano qualora gli stessi siano trattati in violazione di legge, ovvero nel caso in cui la loro conservazione non sia pi necessaria in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; RILEVATO che, nel caso in esame, alla luce delle citate disposizioni, il trattamento di dati personali relativi all'interessato effettuato mediante la riproposizione on-line, sul sito Internet dell'editore resistente, dell'articolo che li contiene quale parte integrante dell'archivio storico del quotidiano, non risulta in termini generali illecito, essendo riferito a notizie relative a fatti veri e di interesse pubblico e ci, tanto al tempo della sua pubblicazione, quanto attualmente, per chi opera una ricerca relativa alla vicenda in esso narrata; ritenuto pertanto di dover dichiarare infondata, nel caso di specie, stante anche la liceit dell'originaria pubblicazione, la richiesta del ricorrente volta a ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano contenuti nel citato articolo; RILEVATO tuttavia che vanno separatamente considerati i motivi legittimi di opposizione sostanzialmente argomentati dall'interessato nel corso del procedimento, il quale ha rappresentato legittimamente la propria aspirazione affinch in rete, per mezzo delle "scansioni" operate automaticamente dai motori di ricerca esterni al sito dell'editore resistente, non restino associate perennemente al proprio nominativo le notizie oggetto dell'articolo pubblicato su "Il Corriere della Sera" pi di quindici anni fa; RITENUTO che tali motivi di opposizione appaiono meritevoli di specifica tutela, tenuto conto delle peculiarit del funzionamento della rete Internet che possono comportare la diffusione di un gran numero di dati personali riferiti a un medesimo interessato e relativi a vicende anche risalenti nel tempo – e dalle quali gli interessati stessi hanno cercato di allontanarsi, intraprendendo nuovi percorsi di vita personale e sociale – che per, per mezzo della rappresentazione istantanea e cumulativa derivante dai risultati delle ricerche operate mediante i motori di ricerca, rischiano di riverberare comunque per un tempo indeterminato i propri effetti sugli interessati come se fossero sempre attuali; e ci, tanto pi considerando che l'accesso alla rete Internet e il successivo utilizzo degli esiti delle ricerche effettuate attraverso gli appositi motori pu avvenire per gli scopi pi diversi e non sempre per finalit di ricerca storica in senso proprio (v. anche Art. 29–Gruppo per la tutela dei dati personali-Wp 148 del 4 aprile 2008 "Parere 1/2008 sugli aspetti della protezione dei dati connessi ai motori di ricerca", pag. 5); RITENUTO che, tenuto anche conto del tempo trascorso dalla vicenda oggetto dell'articolo cui si riferisce l'odierno ricorso, una perenne associazione al ricorrente della stessa, nei termini predetti, comporta un sacrificio sproporzionato dei suoi diritti (cfr. art. 2, comma 1, del Codice); ritenuto pertanto di dover dichiarare, nel caso di specie, parzialmente fondato il ricorso e di dover indicare, quale misura a tutela dei diritti dell'interessato, che la pagina web che contiene i dati personali del ricorrente oggetto del ricorso sia tecnicamente sottratta, all'atto della ricerca del nominativo del ricorrente, alla diretta individuabilit tramite i pi utilizzati motori di ricerca esterni, pur restando inalterata nel contesto dell'archivo consultabile telematicamente accedendo all'indirizzo web dell'editore resistente; RILEVATO che, alla luce dell'attuale meccanismo di funzionamento dei motori di ricerca standard, intendendo con ci quelli a maggiore diffusione, la raccolta delle informazioni sulle pagine disponibili nel world wide web (fase di grabbing) influenzabile dal solo amministratore di un sito web sorgente mediante la compilazione del file robots.txt, previsto dal "Robots Exclusion Protocol", o tramite l'uso dei "Robots Meta tag", secondo convenzioni concordate nella comunit Internet (avendo presente comunque come tali accorgimenti non siano immediatamente efficaci rispetto a contenuti gi indicizzati da parte dei motori di ricerca Internet, la cui rimozione potr avvenire secondo le modalit da ciascuno di questi previste); RITENUTO allo stato di dover ordinare, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, a R.c.s. Quotidiani S.p.A. di adottare, entro il termine di quaranta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, ogni misura tecnicamente idonea a evitare che da quel momento le generalit del ricorrente contenute nell'articolo pubblicato on line oggetto del ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al proprio sito Internet (anche, ad esempio, mediante predisposizione di distinte versioni o di differenti modalit di presentazione delle pagine web interessate a seconda dello strumento di ricerca utilizzato dagli utenti – motori di ricerca Internet o funzioni di ricerca interne al sito – o con modalit che l'Autorit si riserva, ove del caso, di valutare ai sensi dell'art. 150, comma 5, del Codice) e di dare conferma dell'avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorit entro il medesimo termine; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara infondata la richiesta del ricorrente volta a ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano contenuti nell'articolo oggetto del ricorso; b) dichiara parzialmente fondato il ricorso in ordine all'opposizione manifestata dal ricorrente e ordina, quale misura a tutela dell'interessato ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, a R.c.s. Quotidiani S.p.A. di adottare, entro il termine di quaranta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, ogni misura tecnicamente idonea a evitare che le generalit del ricorrente contenute nell'articolo pubblicato on line oggetto del ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al proprio sito Internet e di dare conferma dell'avvenuto adempimento alla ricorrente e a questa Autorit entro il medesimo termine; c) dichiara compensate le spese tra le parti. Roma, 25 giugno 2009 Il presidente Il relatore Il segretario generale |