Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento dell'8 luglio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 1 aprile 2009 nei confronti di Cerved s.r.l. con il quale XY e WZ (rappresentati e difesi dall'avv. Ettore Sabetta) si sono opposti all'ulteriore trattamento dei dati che li riguardano associati al fallimento di QK s.a.s. di XY di cui gli stessi erano rispettivamente socio accomandatario e socio accomandante in quanto il fallimento, dichiarato con sentenza emessa l'8 febbraio 2006, sarebbe stato chiuso il 30 ottobre 2006; visto che i ricorrenti (ritenuta pregiudizievole tale associazione) hanno chiesto l'immediata cancellazione di tali dati da tutti i "Dossier Cerved" che li riguardano: ci in quanto la riforma del diritto fallimentare (che ha disposto l'abrogazione del registro dei falliti, nonch dell'istituto della riabilitazione) comporterebbe la conseguenza che gli ex falliti debbano "essere cancellati dall'apposito elenco senza che sia necessaria alcuna domanda di riabilitazione", mentre, sempre a detta dei ricorrenti, "la soluzione opposta, di mantenere comunque le vecchie iscrizioni nei pubblici registri e di farne attingere le informazioni a chicchessia, impedisce di fatto a coloro che sono stati dichiarati falliti prima della riforma di ottenere fidi dalle banche, () ecc.  () e costituisce una lesione dei diritti della persona in quanto incide sulla possibilit di sviluppare relazioni con il mondo esteriore, ed foriera di un'ingerenza nella vita privata (); rilevato che i ricorrenti hanno anche chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 2 aprile 2009 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, la nota del 22 maggio 2009 con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, nonch il verbale dell'audizione del 30 aprile 2009;

VISTA la memoria anticipata via fax il 28 aprile 2009 con la quale Cerved s.r.l. (rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Boccuccia) ha sostenuto che il trattamento dei dati relativi ai ricorrenti non sarebbe effettuato in modo illecito in quanto tali dati (in particolare, l'informazione che i signori XY e WZ sono stati rispettivamente socio accomandatario e socio accomandante di QK s.a.s. di XY) sono tratti da pubblici registri e aggregati successivamente da Cerved s.r.l.; rilevato che tali dati sono esatti ed aggiornati, come dimostrerebbe la visura storica estratta il 6 aprile 2009 dal Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio di Roma; rilevato, inoltre, che, secondo la societ resistente, la pertinenza di tali informazioni sarebbe evidente viste le posizioni ricoperte dai ricorrenti nel momento in cui la societ stata dichiarata fallita (il signor XY, socio accomandatario, "soggetto esso stesso al fallimento e responsabile illimitatamente delle obbligazioni sociali" e la signora WZ, socio accomandante, "la quale risponde sia pure limitatamente per la propria quota"); rilevato che la resistente ha tra l'altro sostenuto che la societ in cui un soggetto ha ricoperto una carica sociale, sia in qualit di accomandante che di accomandatario, non pu essere considerata da Cerved s.r.l. come un'entit terza rispetto allo stesso atteso che il fine della propria attivit, in quanto societ di informazioni commerciali, quello di fornire "un quadro completo di tutte le attivit economiche che hanno riguardato il soggetto interessato", anche di quelle pregresse;

RILEVATO che il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c) del Codice, fermi restando gli adeguamenti che potrebbero risultare necessari in applicazione dei codici deontologici previsti dagli artt. 61, 118 e 119 del Codice, in relazione alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque, al trattamento di dati personali effettuati a fini di informazione commerciale, nonch in riferimento all'individuazione di limiti temporali di conservazione dei dati relativi al comportamento debitorio;

RITENUTO tuttavia che, ferma restando la liceit della comunicazione a terzi, nell'ambito del "Dossier persona" relativo ai ricorrenti e negli altri prodotti in cui lo stesso a vario titolo compare, delle informazioni relative alle proprie partecipazioni societarie, anche pregresse, che risultino da registri pubblici –e, quindi, nel caso di specie, dell'informazione relativa all'essere stati il signor XY socio accomandatario e la signora WZ socio accomandante di QK s.a.s. di XY –, risulta invece non pertinente, con esclusivo riferimento alla posizione della signora WZ, l'indicazione riguardante il fallimento di tale societ nel "Dossier persona" relativo alla ricorrente e negli altri report o prodotti informativi in cui la stessa compaia che non siano direttamente relativi alla societ fallita; ci, tenuto conto che tale informazione, alla luce dell'art. 4, comma 1, lett. b), del Codice e della sua pur ampia interpretazione (cfr., al riguardo, anche Art. 29-Gruppo per la tutela dei dati personali, "Parere 4/2007 sul concetto di dati personali"Wp 136 del 20 giugno 2007), non risulta –se non per effetto dell'accostamento effettuato arbitrariamente nel caso di specie da Cerved s.r.l.– dato personale della ricorrente, concernendo un evento (peraltro pregiudizievole) relativo a un terzo (e, in particolare, alla societ in accomandita semplice di cui la ricorrente stata socio accomandante) rispetto al cui verificarsi l'ordinamento prevede una responsabilit personale dei soci accomandanti solo in casi residuali e accertabili giudizialmente (cfr. artt. 2314 e 2320 cod. civ) che non risultano essersi verificati nel caso di specie;

RITENUTO pertanto fondato il ricorso per questa parte e ritenuta quindi la necessit di disporre, quale misura a tutela dell'interessato ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, il divieto di rendere ulteriormente disponibile l'informazione relativa alla dichiarazione di fallimento di QK s.a.s. di XY laddove figuri direttamente associata alla signora WZ (e, quindi, nel citato "Dossier persona" e in ogni altra scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved s.r.l. non direttamente relativo alla medesima societ) e di dover ordinare alla resistente di dare conferma dell'avvenuto adempimento alla ricorrente e a questa Autorit entro il 31 agosto 2009;
RITENUTO invece di dover dichiarare infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati riferiti al signor XY dai "Dossier Cerved" che lo riguardano;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Cerved s.r.l., nella misura di euro 350, previa compensazione della residua parte, in ragione della parziale infondatezza delle richieste dei ricorrenti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dispone, quale misura a tutela dell'interessato ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, il divieto di rendere ulteriormente disponibile l'informazione relativa alla dichiarazione di fallimento di QK s.a.s. di XY laddove figuri direttamente associata alla ricorrente (e, quindi, nel citato "Dossier persona" e in ogni altra scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved s.r.l. non direttamente relativo alla medesima societ) e ordina alla resistente di dare conferma dell'avvenuto adempimento alla ricorrente e a questa Autorit entro il 31 agosto 2009;

b) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali riferiti al signor XY dai "Dossier Cerved" che lo riguardano;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 350 euro, previa compensazione della residua parte, a carico di Cerved s.r.l., la quale dovr liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 8 luglio 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
Patroni Griffi