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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 23 luglio 2009 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 21 aprile 2009, con il quale Simona Bufagna e Valter Germani (rappresentati e difesi dall'avv. Flavio Del Soldato), hanno chiesto a Assicurazioni Generali S.p.a. (in relazione a un sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto il motociclo condotto dal ricorrente e di propriet della ricorrente) la conferma dell'esistenza di dati personali che li riguardano, la comunicazione in forma intellegibile dei dati stessi (con particolare riferimento alla denuncia del danneggiante e a quelli contenuti in una perizia tecnica redatta da Studio Mediares), nonch la finalit e la logica del trattamento dei medesimi dati, oltre agli estremi identificativi del titolare del trattamento e del responsabile eventualmente designato; visto che i ricorrenti hanno chiesto altres di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 23 aprile 2009 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonch la successiva nota del 10 giugno 2009 con la quale stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTE le note inviate via fax in data 13 maggio, 4 giugno e 8 luglio 2009 con le quali la resistente, nel riconoscere di non avere fornito un riscontro tempestivo "causa disguido operativo", ha corrisposto alle richieste dei ricorrenti, tra l'altro mettendo a disposizione le informazioni richieste ("denuncia del danneggiante (); perizia tecnica sul ciclomotore (); ecc.); VISTE le note inviate via fax il 15 maggio 2009 e il 5 e 26 giugno 2009 con le quali i ricorrenti, nel chiedere la trasmissione anche di "copia degli avvisi di ricevimento delle () raccomandate" con cui sono stati spediti i citati documenti, hanno ribadito la richiesta relativa alle spese del procedimento; RILEVATO che, in relazione all'esercizio del diritto di accesso, il ricorso viene preso in considerazione con riferimento alla richiesta volta ad accedere ai dati personali dei due ricorrenti trattati dalla compagnia di assicurazione resistente con riguardo al sinistro in questione; rilevato che tale diritto di accesso comporta la necessit di mettere a disposizione degli interessati (cos come avvenuto dopo la presentazione del ricorso) i soli dati personali che li riguardano contenuti nei documenti relativi a tale vicenda ma non comporta l'obbligo di mettere a disposizione la "copia integrale di documenti" che, peraltro, in alcuni casi, contengono dati di altri soggetti e in altri possono anche non contenere dati personali; RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ragione del sufficiente riscontro fornito, seppure solo nel corso del procedimento, dalla resistente; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Assicurazioni Generali S.p.A. nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste degli interessati; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Assicurazioni Generali S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti. Roma, 23 luglio 2009 Il presidente Il relatore Il segretario generale |