Garante per la protezione
    dei dati personali

PROVVEDIMENTO DEL 17 SETTEMBRE 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA l'istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) datata 12 marzo 2009 inviata all'Inail-Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con la quale XY, dipendente di tale ente, nel contestare l'inoltro di un'e-mail dalla Direzione centrale risorse umane dell'istituto alla Segreteria particolare del Presidente del medesimo, presso cui la stessa presta servizio, ha chiesto di conoscere le finalit, le modalit, la logica e l'ambito di comunicazione dei dati personali che la riguardano contenuti nella nota trasmessa (relativi agli importi di spese legali dovuti dalla medesima all'Inail a seguito di due distinti procedimenti giudiziari definiti in sede civile); rilevato che la ricorrente si opposta al trattamento in questione rilevando che lo stesso, a proprio avviso, sarebbe stato effettuato in violazione dei principi di cui all'art. 11 del Codice "anche in relazione alla individuazione dei competenti destinatari della comunicazione citata";

VISTO il ricorso presentato al Garante il 27 aprile 2009 da XY nei confronti dell'Inail-Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con il quale la ricorrente, non avendo ricevuto riscontro al proprio interpello, ha ribadito dinanzi all'Autorit le richieste in esso contenute  rilevando che "l'amministrazione avrebbe ben potuto e dovuto, anche in considerazione della natura dei dati di che trattasi, utilizzare una forma di comunicazione telematica individualizzata"; rilevato che la ricorrente ha chiesto di porre a carico dell'ente resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 29 aprile 2009 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle predette richieste, nonch la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice disposta con nota del 25 giugno 2009;

VISTA la memoria inviata via fax il 20 maggio 2009 con la quale l'ente resistente ha fornito riscontro alle richieste avanzate dalla ricorrente ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice, precisando tra l'altro che la comunicazione oggetto di contestazione "conteneva esclusivamente indicazioni di carattere tecnico che, per le finalit organizzative e gestionali concernenti il suo rapporto di lavoro, dovevano essere necessariamente portate a conoscenza della struttura di appartenenza, direttamente responsabile della gestione delle posizioni giuridiche ed economiche dei dipendenti nella stessa incardinati, in virt del decentramento della gestione del personale in atto presso l'Istituto";

VISTA la memoria datata 25 maggio 2009 con la quale la ricorrente ha nuovamente contestato l'inoltro della comunicazione in questione alla Segreteria particolare del Presidente, in quanto "distinta" da quella "tecnica" in cui la stessa incardinata, e ha ribadito la richiesta volta a conoscere i soggetti cui i dati possono essere comunicati;

VISTA la memoria anticipata via fax il 15 luglio 2009 con la quale l'ente resistente, nel precisare che la mail oggetto di contestazione conteneva "dati contabili riguardanti il recupero, nei confronti della dipendente medesima, di somme per spese legali indicate in dispositivo, nonch altri dati contabili riguardanti l'esecuzione di una precedente sentenza", ha ribadito che la stessa stata inviata solo all'indirizzo di posta elettronica della "struttura di appartenenza della ricorrente, interessata a conoscere i riflessi della esecuzione delle sentenze sulla cedola stipendiale del proprio personale" e che, all'interno della medesima struttura, i dati in questione sono stati trattati in particolare dal funzionario che " competente a gestire la posizione giuridico-economica dei dipendenti ()";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle richieste della ricorrente avanzate ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice avendo la resistente fornito alle stesse riscontro sia pure solo nel corso del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare infondata l'opposizione al trattamento dei dati personali contenuti nella comunicazione di posta elettronica oggetto di contestazione dal momento che tali dati (esclusivamente relativi alla liquidazione delle somme stabilite nell'ambito di un contenzioso tra la stessa e l'ente) risultano essere trattati nel rispetto dei principi di cui all'art. 11 del Codice nel legittimo esercizio del diritto/dovere di gestione del rapporto di lavoro dagli uffici che, alla luce dell'organizzazione dell'ente resistente, sono competenti per la gestione dello stesso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento, anche in ragione della parziale infondatezza delle richieste proposte con il ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle richieste di cui all'art. 7, comma 2, del Codice;

b) dichiara infondata l'opposizione al trattamento;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 17 settembre 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
Patroni Griffi