Garante per la protezione
    dei dati personali

PROVVEDIMENTO DEL 17 SETTEMBRE 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) inviata il 4 marzo 2009 al Comune di Muggia, con la quale XY – che nel settembre 2004 aveva ricevuto una missiva con la quale veniva informato che il suo nucleo familiare era stato estratto dagli elenchi dell'anagrafe comunale in relazione ad un'indagine conoscitiva disposta dall'ISTAT - ha chiesto, sempre in relazione a tale vicenda, la conferma dell'esistenza di dati personali "sensibili" che riguardano lo stesso e i propri familiari e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonch l'indicazione dell'origine di tali dati, della logica, delle modalit e delle finalit del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato, nonch dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualit di responsabili o incaricati; rilevato che con la medesima istanza l'interessato ha anche chiesto l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati di natura sensibile che riguardano lo stesso e i propri familiari, nonch - lamentando la loro illegittima diffusione - la cancellazione o il blocco degli stessi in quanto trattati in violazione di legge (con relativa attestazione di aver portato tale operazione a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi), opponendosi altres al loro ulteriore trattamento ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a) e b) del Codice;

VISTO il ricorso, regolarizzato il 30 aprile 2009, presentato nei confronti del Comune di Muggia, con il quale XY, nel sostenere di non aver ottenuto un idoneo riscontro alla previa istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le proprie istanze;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 5 maggio 2009 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la successiva nota del 25 giugno 2009 con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 13 maggio 2009 con la quale il Comune di Muggia, nell'allegare copia del riscontro fornito all'interessato l'11 maggio 2009, ha dichiarato di "non possedere e di non avere trattato dati sensibili appartenenti al ricorrente e ai suoi familiari"; visto che nella citata nota dell'11 maggio 2009 l'amministrazione resistente ha precisato che "i dati che l'amministrazione possiede e che la riguardano sono esclusivamente () quelli ordinariamente posseduti e trattati, in base a disposizione di legge, dagli uffici demografici e statistici delle amministrazioni comunali (data e luogo di nascita, residenza, composizione nucleo familiare, ecc.)" e che "con riferimento all'episodio che ha allarmato la sua famiglia (comunicazione del 2004 () relativa all'indagine disposta dall'ISTAT), si conferma che tale comunicazione rientrava e rientra nell'attivit istituzionale dell'ente e che la scelta dei nuclei familiari da sottoporre all'indagine avviene mediante un sistema computerizzato del tutto casuale"; visto che nella medesima nota il titolare del trattamento, nel fornire alcune precisazioni anche in ordine alle modalit e alla logica del trattamento, ha affermato che "nessuna altra comunicazione a enti o soggetti terzi stata fatta in merito ai suoi dati personali";

VISTE le note datate 18 maggio e 2 luglio 2009 con le quali il ricorrente, nel lamentare il ritardo e l'inadeguatezza del riscontro ottenuto, ha ribadito le istanze formulate con il ricorso;

VISTE le note pervenute via fax il 3 giugno e il 13 luglio 2009 con le quali il Comune di Muggia ha affermato che "dopo ulteriore istruttoria, si conferma quanto gi comunicato con le nostre precedenti note () per cui non risulta il trattamento da parte della scrivente amministrazione di dati sensibili riguardanti l'interessato";

RILEVATO che il diritto dell'interessato di ottenere la conferma e la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che lo riguardano, come precisato dall'art. 10, comma 5, del Codice, non riguarda dati personali relativi a terzi e che pertanto, nel caso di specie, la richiesta del ricorrente di avere accesso ai dati personali dei "propri familiari" (e di esercitare gli altri diritti previsti dal Codice in relazione a tali soggetti) deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta da soggetto non legittimato (art. 148, comma 1, lett. a), del Codice);

RITENUTO che in ordine alle istanze dell'interessato di avere accesso ai propri dati personali "sensibili" in possesso dell'amministrazione resistente (nonch in ordine alle altre richieste conoscitive di cui all'art. 7, commi 1 e 2) deve essere  dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro alle richieste dell'interessato, affermando in particolare, –con attestazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante")- di "non possedere e di non avere trattato dati sensibili appartenenti al ricorrente";

RITENUTO che le restanti richieste formulate con il ricorso ai sensi dei commi 3 e 4 del citato art. 7 devono essere dichiarate infondate dal momento che, allo stato degli atti, non risulta che l'amministrazione resistente abbia posto in essere un trattamento di dati personali effettuato in violazione di legge, n che, in particolare, si siano verificate ipotesi di divulgazione non dovuta e di diffusione di dati personali relativi all'interessato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibili le richieste relative al trattamento dei dati personali dei familiari del ricorrente;

b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di accesso ai dati personali "sensibili" del ricorrente;

c) dichiara infondate le restanti richieste.

Roma, 17 settembre 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Patroni Griffi