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Garante per la protezione     dei dati personali vedi anche [doc. del 6 novembre 2008] PROVVEDIMENTO DEL 17 SETTEMBRE 2009 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale; VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); VISTA la segnalazione del 13 febbraio 2008, con cui XY, dipendente di Mizar s.r.l. ―societ che gestisce un supermercato di propriet di Cannillo s.r.l.―, ha lamentato l'illiceit di talune operazioni di trattamento di dati personali a s riferiti, con particolare riferimento ai dati raccolti per effetto della partecipazione del segnalante ad un programma di fidelizzazione promosso da Cannillo S.r.l. e asseritamente trattati da Mizar S.r.l. per finalit diverse e ulteriori rispetto a quelle che ne avrebbero giustificato l'acquisizione (pi precisamente, per promuovere un procedimento disciplinare nei suoi confronti culminato nel licenziamento); VISTO il provvedimento del 6 novembre 2008, con cui, al punto 2.3., questa Autorit, nel ritenere fondata la segnalazione, vietava a Mizar s.r.l. di effettuare, nel contesto del rapporto di lavoro, ulteriori operazioni di trattamento di dati personali relativi al segnalante connessi all'utilizzo della carta di fidelizzazione; RILEVATA tuttavia l'indicazione, nel dispositivo del provvedimento medesimo, della denominazione Cannillo S.r.l., anzich Mizar S.r.l. quale soggetto destinatario del provvedimento in ragione di un mero errore materiale, agevolmente riconoscibile alla luce della narrazione dei fatti e del divieto, rivolto a Mizar s.r.l., indicato al menzionato punto 2.3.; RILEVATA la necessit di procedere alla correzione del predetto errore materiale limitatamente all'indicazione del destinatario dello stesso contenuta nel dispositivo, nei termini di seguito indicati: "dichiara fondata la segnalazione e, ferma restando l'inutilizzabilit dei dati personali trattati in violazione di legge, vieta a Mizar s.r.l., ai sensi degli artt. 144, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, di effettuare, nel contesto del rapporto di lavoro, ulteriori operazioni di trattamento di dati personali relativi a XY connessi all'utilizzo della carta di fidelizzazione in violazione dei princpi di liceit e finalit (punto 2)"; VISTA altres l'opposizione nei confronti del provvedimento sopra menzionato presentata da Cannillo S.r.l. con ricorso del 10 marzo 2009, notificato al Garante il 15 maggio 2009; ESAMINATA la documentazione in atti; VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO, IL GARANTE dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo del provvedimento del 6 novembre 2008 nei termini di seguito indicati: "dichiara fondata la segnalazione e, ferma restando l'inutilizzabilit dei dati personali trattati in violazione di legge, vieta a Mizar s.r.l., ai sensi degli artt. 144, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, di effettuare, nel contesto del rapporto di lavoro, ulteriori operazioni di trattamento di dati personali relativi a XY connessi all'utilizzo della carta di fidelizzazione in violazione dei princpi di liceit e finalit (punto 2)", incaricando il segretario generale di porre in essere le conseguenti attivit materiali e provvedere alla comunicazione del provvedimento corretto, unitamente al presente, alle parti interessate. Roma, 17 settembre 2009 Il presidente Il relatore Il segretario generale |