Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 24 SETTEMBRE 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA l'istanza presentata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) ad Aizoon Consulting s.r.l. con la quale XY, ex dipendente di tale societ, ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati personali che la riguardano detenuti dalla resistente (ivi compresi quelli contenuti nei messaggi ricevuti e inviati presso l'indirizzo di posta elettronica "X.Y@aizoon.it" attribuitole, a suo tempo, dalla societ) e di conoscerne l'origine, le finalit, le modalit e la logica del trattamento, nonch gli estremi identificativi del titolare e del responsabile, se designato e l'indicazione dei soggetti cui i dati sono stati comunicati; visto che, con il medesimo interpello preventivo, l'interessata ha chiesto altres il blocco dei dati trattati in violazione di legge e si opposta al trattamento dei dati connessi all'indirizzo di posta elettronica ritenendo illecito il trattamento degli stessi effettuato dopo il proprio licenziamento;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 4 maggio 2009 da XY (rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Bendin e Carla Raggi) nei confronti di Aizoon Consulting s.r.l. (elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Toti S. Musumeci e Elisa Tornavacca), con il quale la ricorrente, nel comunicare di non aver ottenuto riscontro alle istanze ex artt. 7 e 8 del Codice, le ha ribadite e ha chiesto, altres, di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 5 maggio 2009 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonch l'ulteriore nota del 23 giugno 2009 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note anticipate via fax il 26 maggio e il 3 giugno 2009 con le quali la societ resistente ha fornito l'elenco dei dati personali relativi alla ricorrente allo stato conservati dalla societ, che ha messo a disposizione della stessa, e ha fornito indicazioni in ordine alle richieste avanzate ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice;

VISTA la nota datata 15 giugno 2009 con la quale la ricorrente ha insistito nella richiesta di accedere ai dati personali che la riguardano contenuti nella casella di posta elettronica assegnatale dalla societ e, in particolare, a quelli contenuti nei messaggi pervenuti successivamente al suo licenziamento, ritenendo che tale casella non sia stata, come dovuto, disattivata in tale data;

VISTA la nota pervenuta via fax il 15 luglio 2009 con la quale la resistente ha nuovamente dichiarato la propria disponibilit a consentire alla ricorrente l'accesso al proprio fascicolo personale e ha dichiarato che "le credenziali di accesso ai sistemi aziendali (compreso l'account di accesso alla posta aziendale) sono state immediatamente disattivate in data 19/12/2008, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro", che successivamente "sono stati cancellati gli account, nel rispetto dei tempi tecnici necessari e nel rispetto di tutte le procedure e della normativa vigente" e che la "disattivazione delle credenziali non consente l'accesso ai sistemi": alla luce di ci, la resistente ha contestato l'asserzione della ricorrente circa un "ulteriore trattamento" dei dati personali che la riguardano contenuti nei messaggi di posta elettronica, sostenendo peraltro che gli stessi – relativi all'attivit professionale - non avrebbero comunque potuto contenere dati di tal genere;

VISTA la nota pervenuta via fax il 7 settembre 2009 con la quale la ricorrente ha chiesto che i dati personali che la riguardano le siano comunicati mediante una trasposizione su supporto cartaceo e ha insistito nella richiesta di accedere ai dati personali contenuti nei messaggi di posta elettronica e di ottenere il blocco degli stessi, rilevando che la disattivazione dell'account dichiarata dalla controparte non sarebbe, a suo avviso, compatibile con il fatto che alcuni messaggi di posta elettronica inviati all'indirizzo in questione non sarebbero stati oggetto dei messaggi di "reiezione () o di errore" che generalmente "pervengono () quando l'indirizzo mail del destinatario risulti errato/inesistente";

VISTA la memoria pervenuta via fax il 18 settembre 2009 con la quale la resistente ha comunicato di aver inviato alla ricorrente copia di un cd-rom contenente tutti i dati personali che la riguardano conservati nel "dossier personale, dossier che esaurisce le informazioni accessibili a disposizione del titolare del trattamento che hanno natura di dati personali", dal momento che, come gi dichiarato, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro "l'utente informatico corrispondente alla dipendente XY stato bloccato e tutti gli accessi (nessuno escluso) dalla casella di posta elettronica X.Y@aizoon.it ai server aziendali sono stati bloccati (), con la conseguenza di non consentire a nessun utente di accedere a tale casella";

CONSIDERATO che la ricorrente ha esercitato legittimamente il diritto di accesso di cui all'art. 7 del Codice, facendo riferimento a tutte le informazioni personali che la riguardano in qualsiasi forma conservate e dunque anche nei messaggi di posta elettronica; rilevato infatti che, contrariamente a quanto ritenuto dalla resistente, tali messaggi ben possono contenere informazioni personali relative all'intestatario della casella cui pervengono, informazioni che devono – ma solo laddove effettivamente nella disponibilit del titolare del trattamento – essere messe a disposizione dell'interessato nei termini e nei modi di cui all'art. 10 del Codice;

RITENUTO, nel caso di specie, di dover dichiarare non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle istanze proposte ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, dal momento che la societ resistente ha fornito idoneo riscontro alle stesse, tra l'altro, trasponendo da ultimo tutti i dati personali relativi alla ricorrente allo stato conservati su supporto informatico, cos come previsto dall'art. 10 del Codice;

RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta di blocco dei dati personali relativi alla ricorrente, dal momento che, allo stato, alla luce della documentazione in atti, non risulta che alcun dato sia trattato in violazione di legge;

RITENUTO di dover dichiarare infondata anche l'opposizione all'ulteriore trattamento dei dati connesso all'indirizzo di posta elettronica originariamente attribuito dalla societ alla ricorrente dal momento che la resistente ha dichiarato (con attestazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver disattivato l'account in questione successivamente al licenziamento della ricorrente e di non averne dunque disponibilit;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Aizoon Consulting s.r.l. in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste della ricorrente, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, anche in ragione della parziale infondatezza del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle richieste di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;

b) dichiara il ricorso infondato in ordine alle restanti richieste; 

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Aizoon Consulting s.r.l., la quale dovr liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 24 settembre 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
Patroni Griffi