Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 24 SETTEMBRE 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA l'istanza avanzata ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) con la quale XY e ZQ si sono rivolti a Carmelo Lavorino, in qualit di editore della rivista on line "QH", per chiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali relativi a KW, loro congiunta (rispettivamente sorella e figlia dei richiedenti) deceduta in circostanze poco chiare nel 2003, pubblicati sul sito internet della rivista;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 4 maggio 2009, presentato da XY e ZQ (rappresentati e difesi dall'avv. Luca Spaziani) nei confronti di Carmelo Lavorino, in qualit di editore della rivista on line "QH", con il quale i ricorrenti, non avendo ricevuto "formale riscontro" alla propria istanza, hanno ribadito le proprie richieste, lamentando la pubblicazione di foto della loro congiunta e di dettagliate informazioni sulle circostanze del decesso; rilevato che i ricorrenti ritengono illecito il trattamento effettuato poich la pubblicazione non avrebbe ricevuto il consenso degli stessi e tenuto conto che, essendo state chiuse le indagini investigative sul caso, "nessun tipo di necessit poteva giustificare il trattamento dei dati di KW" da parte del resistente (che era stato anche perito di parte nominato dal difensore del padre della defunta, "non pi in rapporti con i ricorrenti"); rilevato che i ricorrenti hanno chiesto anche il risarcimento del danno e di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 7 maggio 2009 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonch l'ulteriore nota del 30 giugno 2009 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE la nota e la memoria datate 27 maggio e 3 giugno 2009 con le quali l'editore resistente ha sostenuto la liceit del trattamento effettuato ai sensi degli art. 136 e ss. del Codice in relazione ad una vicenda che, in quanto relativa a una "morte ancora non risolta", stata oggetto di ripetuta attenzione da parte della stampa (in particolare quotidiani ed emittenti televisive locali) e rimane di "indiscutibile ed evidente interesse pubblico, connesso alla natura violenta del decesso, alla sua riconducibilit a condotta penalmente illecita – con ogni probabilit configurabile in termini di omicidio volontario –, ed al mistero in ordine alle concrete modalit di determinazione dell'evento ed alla individuazione del responsabile dello stesso"; rilevato che, con riferimento alle istanze dei ricorrenti, il resistente ha dichiarato di aver fornito telefonicamente riscontro al sig. XY gi prima della presentazione del ricorso, comunicandogli di aver rimosso dal sito Internet il link che "consentiva l'accesso ai documenti, di natura sia testuale che fotografica", relativi alla morte della congiunta dei ricorrenti, lasciando soltanto "la fotografia in vita della stessa, la data del decesso e le considerazioni giornalistiche espresse e pubblicate come "titoli"": informazioni pubblicate comunque – come anche i precedenti documenti pi dettagliati – su espressa "richiesta e autorizzazione da parte del sig. JH", padre della defunta, che approvava l'iniziativa giornalistica in questione, non accontentandosi "delle () tesi del suicidio, della precipitazione e dell'incidente";

VISTA la memoria inviata via fax il 13 luglio 2009 con la quale i ricorrenti, ritenendo non adeguata l'autorizzazione rilasciata dal solo padre della defunta e comunque eccedenti le informazioni pubblicate dal resistente sulla propria rivista, hanno ribadito le richieste contenute nel ricorso;

VISTA la memoria datata 29 luglio 2009 con la quale il resistente ha ribadito che l'autorizzazione all'utilizzo "di tutti gli atti di cui al procedimento giudiziario, compreso il provvedimento di archiviazione emesso dal G.I.P." stata rilasciata il 5 dicembre 2007 e che comunque le "circostanze relative alla vita e al decesso di KW erano gi note in quanto di rilevanza pubblica" e oggetto di attenzione di numerosi articoli di stampa (di cui il resistente ha allegato copia nel corso del procedimento); il resistente ha ribadito inoltre che le informazioni sono state trattate in virt del combinato disposto degli artt. 136 e 137 del Codice;

RILEVATO che, nel caso di specie, il trattamento risulta effettuato per finalit giornalistiche ai sensi degli artt. 136 e s. del Codice e che i dati personali in questione potevano essere pertanto trattati senza il consenso dei ricorrenti, nel rispetto dei limiti posti al legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca (veridicit dei fatti, rilevanza sociale della notizia, forma civile dell'esposizione, essenzialit dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico: art. 137, comma 3, del Codice; artt. 5, 6 e 8 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivit giornalistica);

RITENUTO che, alla luce della documentazione in atti, la richiesta di cancellazione o trasformazione in forma anonima dei dati personali relativi alla defunta attualmente pubblicati sul sito internet della rivista edita dal resistente non risulta fondata dal momento che le informazioni personali in questione sono diffuse senza travalicare i citati limiti del diritto di cronaca, per illustrare il fatto in ragione della sua originalit e della peculiarit della vicenda, ancora irrisolta, il cui interesse pubblico avvalorato anche dall'esito del procedimento penale, conclusosi con un provvedimento di archiviazione nell'ambito del quale lo stesso magistrato ha espresso delle perplessit in ordine alla completezza dell'attivit di indagine a suo tempo svolta;

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile la richiesta di risarcimento del danno non avendo questa Autorit competenza al riguardo;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti tenuto conto del riscontro fornito dal resistente, seppure oralmente, prima della presentazione del ricorso e dell'infondatezza di quest'ultimo;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione o di trasformazione in forma anonima dei dati relativi alla defunta attualmente pubblicati sulla rivista on line edita dal resistente;

b) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 24 settembre 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
Patroni Griffi