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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 7 OTTOBRE 2009 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale; VISTO il ricorso presentato al Garante il 15 maggio 2009 da XY (rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Piccolo e Gioia Buonfiglio) nei confronti di Vodafone Omnitel N.V., con il quale il ricorrente, lamentando il mancato riscontro ad un interpello preventivo avanzato ex artt. 7 e 8 del Codice (d.lgs 30 giugno 2003, n. 196), ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati di traffico telefonico relativi alle chiamate in entrata ricevute su un numero di utenza mobile a s intestato con riferimento al periodo ottobre 2008 – aprile 2009 al fine di poter agire giudizialmente nei confronti dei responsabili di chiamate di disturbo che lo stesso ripetutamente riceve; rilevato che il ricorrente ha altres chiesto di conoscere "il numero telefonico dal quale, in data 27/10/2008 e 29/10/2008, stato comunicato" da parte di un terzo "l'ordine di bloccare la scheda Sim" a s intestata e di porre le spese del procedimento a carico della controparte; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 19 maggio 2009 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 14 luglio 2009 con la quale questa Autorit ha disposto, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota inviata via fax l'8 giugno 2009 con la quale Vodafone Omnitel N.V. ha comunicato i dati di traffico oggetto della richiesta e, nel rappresentare di aver introdotto "specifiche procedure per l'identificazione del chiamante a cui il Servizio clienti 190 deve scrupolosamente attenersi prima di fornire qualsiasi informazione o effettuare qualsiasi operazione sulla SIM", ha negato invece l'accesso al dato relativo all'utenza telefonica dalla quale sarebbe stato contattato, il 27 e il 29 ottobre 2009, il "Servizio clienti" della societ, "trattandosi di dati personali concernenti altro interessato"; VISTA la nota inviata via fax il 12 giugno 2009 con la quale il ricorrente, nel prendere atto del riscontro fornito dalla resistente in ordine ai dati di traffico in entrata richiesti, ha ribadito l'istanza volta a conoscere il numero di telefono dal quale sarebbe stato richiesto il blocco della propria SIM, rilevando che il soggetto in questione, "fingendo di essere XY, dichiarava il falso denunciando lo smarrimento della scheda SIM e ne otteneva il blocco, arrecando grave pregiudizio all'interessato"; VISTA la nota anticipata via fax il 31 luglio 2009 con la quale la resistente ha ribadito di non ritenere di poter comunicare il dato relativo all'utenza telefonica dalla quale sarebbe stata inoltrata la richiesta di blocco della scheda SIM del ricorrente, trattandosi "di dati personali concernenti altro interessato"; RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta volta a conoscere i dati di traffico in entrata oggetto dell'istanza di accesso, avendo la resistente comunicato tali dati nel corso del procedimento; RITENUTO di dover invece rigettare la richiesta volta a identificare l'utenza diversa da quella del ricorrente da cui sarebbero originate le chiamate effettuate a suo nome e ricevute dal servizio assistenza Vodafone Omnitel N.V.; rilevato infatti che tali informazioni (per ammissione dello stesso ricorrente) fanno riferimento a dati personali di terzi e nei cui riguardi non possibile dunque esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti alla luce della peculiarit della vicenda; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta volta a conoscere i dati di traffico oggetto dell'istanza di accesso; b) rigetta la restante richiesta; c) dichiara compensate le spese tra le parti. Roma, 7 ottobre 2009 Il presidente Il relatore Il segretario generale |