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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 15 OTTOBRE 2009 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna,
in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale; VISTO il ricorso
pervenuto al Garante il 22 maggio 2009 nei confronti di Telecom Italia S.p.A.
con il quale Mara Pasato (rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Menegon e
Daniele Raccanello), lamentando l'assenza di un idoneo riscontro ad alcune
richieste volte a ottenere la comunicazione in chiaro del traffico telefonico
entrante sulla propria utenza telefonica fissa relativo al "periodo
oggetto di controllo Override" (servizio "di monitoraggio e di
identificazione del traffico telefonico in entrata, con richiesta di controllo
per una durata di giorni 10", richiesto dall'interessata in quanto la
predetta utenza "era oggetto di continue () molestie telefoniche
notturne"), ha ribadito le stesse, chiedendo altres di porre a carico
di controparte le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti
d'ufficio e, in particolare, la nota del 26 maggio 2009 con la quale questa
Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare
del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonch la
proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta, ai sensi dell'art.
149, comma 7, del Codice, con nota del 15 luglio 2009; VISTA la nota pervenuta
via fax il 19 giugno 2009 con la quale la societ resistente (rappresentata e
difesa dall'avv. Giovanni Guerra) ha sostenuto: a) di aver gi inoltrato, in
data 9.01.2009 "e quindi antecedentemente alla presentazione del
ricorso", la richiesta documentazione in formato elettronico
appositamente protetto tramite posta elettronica certificata indirizzata alla
casella email dell'avvocato della ricorrente; b) di essere disponibile
ad inviarla nuovamente "ove tale documentazione non fosse stata
ricevuta al suddetto indirizzo di posta elettronica ()"; VISTA la nota datata 24
giugno 2009 con la quale la ricorrente ha, tra l'altro, sostenuto di non aver "mai
ricevuto la email citata da parte resistente, invitando la predetta all'invio
dei tabulati richiesti ()" al recapito di posta elettronica indicato
nell'atto di ricorso e non all'inesatto indirizzo email "XY"; VISTA la nota del 25
giugno 2009 alla quale la resistente ha, tra l'altro, allegato "copia
della stampa relativa alla schermata di conferma dell'avvenuto inoltro di
quanto richiesto ()" all'indirizzo di posta elettronica risultante in
atti (XY); VISTA la nota datata 13
giugno 2009 con la quale la ricorrente ha comunicato che controparte ha, poi,
provveduto all'invio cartaceo dei tabulati richiesti; vista altres la nota fax
del 23 luglio 2009 con la quale la ricorrente, "dopo aver visionato il
plico" ricevuto, ha dichiarato che "purtroppo lo stesso
contiene unicamente i tabulati del periodo Override", precisando che
la propria richiesta volta ad ottenere anche i tabulati delle chiamate in
entrata relative al periodo "dal 24.12.2007 e per i 20 giorni
successivi" in cui la citata utenza telefonica stata oggetto di
numerose telefonate anonime; VISTA la nota anticipata
via fax il 17 settembre 2009 con la quale la resistente ha, tra l'altro,
sostenuto che la richiesta della ricorrente volta ad ottenere "l'invio
dei tabulati telefonici anche dal 24.12.2007 sia stata avanzata
dall'interessata per la prima volta tramite il menzionato fax dello scorso 23
luglio e che () sia senza dubbio da considerare come una richiesta del tutto
nuova da dichiarare in questa sede inammissibile (), in quanto non oggetto di
preventivo interpello nei confronti di Telecom Italia ai sensi di quanto
previsto dall'art. 146 del d.lgs. n. 196/2003"; VISTA la nota datata 2
ottobre 2009, con la quale la ricorrente ha ribadito le proprie richieste,
precisando come gi "nel proprio ricorso () avesse richiesto l'invio
dei tabulati telefonici in entrata richiesti come sopra meglio specificati,
specificando espressamente in narrativa di essere stata oggetto di continue e
preoccupanti molestie telefoniche notturne () dal 24.11.07 e per successivi 20
giorni"; VISTA la nota datata 6
ottobre 2009 con la quale la resistente "nel riportarsi alle
conclusioni precedentemente espresse", ha insistito nella richiesta di
compensazione tra le parti delle spese del procedimento; RILEVATO che formano
oggetto della presente decisione le sole richieste avanzate preventivamente ai
sensi dell'art. 7 del Codice, riproposte con il ricorso e riguardanti le
specifiche posizioni tutelate da tale disposizione; RITENUTO, pertanto, che
la richiesta della ricorrente volta ad ottenere i dati contenuti nei tabulati
delle chiamate in entrata relative al periodo "dal 24.12.2007 e per i
20 giorni successivi" deve essere dichiarata inammissibile essendo
stata formulata soltanto in sede di ricorso e non gi previamente
nell'interpello proposto ai sensi dell'art. 146 del Codice; RITENUTO di dover
dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2,
del Codice in ordine alle restanti richieste della ricorrente alle quali la
resistente ha fornito un sufficiente riscontro, fornendo alla stessa i dati
relativi al traffico telefonico entrante sulla propria utenza telefonica fissa
in relazione al "periodo oggetto di controllo Override"; RITENUTO che sussistono
giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, anche in
ragione della peculiarit della vicenda; VISTA la documentazione
in atti; VISTI gli artt. 145 e s.
del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,
n. 196); VISTE le osservazioni
dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro
Paissan; PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE a) dichiara non
luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta della ricorrente volta
a ottenere la comunicazione in chiaro del traffico telefonico entrante sulla
propria utenza telefonica fissa relativo al "periodo oggetto di
controllo Override"; b) dichiara
inammissibili le restanti richieste; c) dichiara
compensate le spese del procedimento. Roma, 15 ottobre 2009 Il presidente Il relatore Il segretario generale |