Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 15 OTTOBRE 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 22 maggio 2009 nei confronti di Telecom Italia S.p.A. con il quale Mara Pasato (rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Menegon e Daniele Raccanello), lamentando l'assenza di un idoneo riscontro ad alcune richieste volte a ottenere la comunicazione in chiaro del traffico telefonico entrante sulla propria utenza telefonica fissa relativo al "periodo oggetto di controllo Override" (servizio "di monitoraggio e di identificazione del traffico telefonico in entrata, con richiesta di controllo per una durata di giorni 10", richiesto dall'interessata in quanto la predetta utenza "era oggetto di continue () molestie telefoniche notturne"), ha ribadito le stesse, chiedendo altres di porre a carico di controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 26 maggio 2009 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonch la proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, con nota del 15 luglio 2009;

VISTA la nota pervenuta via fax il 19 giugno 2009 con la quale la societ resistente (rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Guerra) ha sostenuto: a) di aver gi inoltrato, in data 9.01.2009 "e quindi antecedentemente alla presentazione del ricorso", la richiesta documentazione in formato elettronico appositamente protetto tramite posta elettronica certificata indirizzata alla casella email dell'avvocato della ricorrente; b) di essere disponibile ad inviarla nuovamente "ove tale documentazione non fosse stata ricevuta al suddetto indirizzo di posta elettronica ()";

VISTA la nota datata 24 giugno 2009 con la quale la ricorrente ha, tra l'altro, sostenuto di non aver "mai ricevuto la email citata da parte resistente, invitando la predetta all'invio dei tabulati richiesti ()" al recapito di posta elettronica indicato nell'atto di ricorso e non all'inesatto indirizzo email "XY";

VISTA la nota del 25 giugno 2009 alla quale la resistente ha, tra l'altro, allegato "copia della stampa relativa alla schermata di conferma dell'avvenuto inoltro di quanto richiesto ()" all'indirizzo di posta elettronica risultante in atti (XY);

VISTA la nota datata 13 giugno 2009 con la quale la ricorrente ha comunicato che controparte ha, poi, provveduto all'invio cartaceo dei tabulati richiesti; vista altres la nota fax del 23 luglio 2009 con la quale la ricorrente, "dopo aver visionato il plico" ricevuto, ha dichiarato che "purtroppo lo stesso contiene unicamente i tabulati del periodo Override", precisando che la propria richiesta volta ad ottenere anche i tabulati delle chiamate in entrata relative al periodo "dal 24.12.2007 e per i 20 giorni successivi" in cui la citata utenza telefonica stata oggetto di numerose telefonate anonime;

VISTA la nota anticipata via fax il 17 settembre 2009 con la quale la resistente ha, tra l'altro, sostenuto che la richiesta della ricorrente volta ad ottenere "l'invio dei tabulati telefonici anche dal 24.12.2007 sia stata avanzata dall'interessata per la prima volta tramite il menzionato fax dello scorso 23 luglio e che () sia senza dubbio da considerare come una richiesta del tutto nuova da dichiarare in questa sede inammissibile (), in quanto non oggetto di preventivo interpello nei confronti di Telecom Italia ai sensi di quanto previsto dall'art. 146 del d.lgs. n. 196/2003";

VISTA la nota datata 2 ottobre 2009, con la quale la ricorrente ha ribadito le proprie richieste, precisando come gi "nel proprio ricorso () avesse richiesto l'invio dei tabulati telefonici in entrata richiesti come sopra meglio specificati, specificando espressamente in narrativa di essere stata oggetto di continue e preoccupanti molestie telefoniche notturne () dal 24.11.07 e per successivi 20 giorni";

VISTA la nota datata 6 ottobre 2009 con la quale la resistente "nel riportarsi alle conclusioni precedentemente espresse", ha insistito nella richiesta di compensazione tra le parti delle spese del procedimento;

RILEVATO che formano oggetto della presente decisione le sole richieste avanzate preventivamente ai sensi dell'art. 7 del Codice, riproposte con il ricorso e riguardanti le specifiche posizioni tutelate da tale disposizione;

RITENUTO, pertanto, che la richiesta della ricorrente volta ad ottenere i dati contenuti nei tabulati delle chiamate in entrata relative al periodo "dal 24.12.2007 e per i 20 giorni successivi" deve essere dichiarata inammissibile essendo stata formulata soltanto in sede di ricorso e non gi previamente nell'interpello proposto ai sensi dell'art. 146 del Codice;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle restanti richieste della ricorrente alle quali la resistente ha fornito un sufficiente riscontro, fornendo alla stessa i dati relativi al traffico telefonico entrante sulla propria utenza telefonica fissa in relazione al "periodo oggetto di controllo Override";

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, anche in ragione della peculiarit della vicenda;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta della ricorrente volta a ottenere la comunicazione in chiaro del traffico telefonico entrante sulla propria utenza telefonica fissa relativo al "periodo oggetto di controllo Override";

b) dichiara inammissibili le restanti richieste;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 15 ottobre 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Patroni Griffi