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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 15 OTTOBRE 2009 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale; VISTO il ricorso al Garante presentato il 25 maggio 2009 da KQ s.a.s. di XY & C., rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Lazzari e Roberta Ronzino, nei confronti di Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni soc. coop. per azioni con il quale la ricorrente, nel contestare l'iscrizione delle proprie generalit presso l'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d'allarme interbancaria–C.a.i.), istituito presso la Banca d'Italia, a seguito del mancato pagamento di un assegno di euro 2029,20 per difetto di provvista, ha chiesto la cancellazione della predetta iscrizione dal medesimo archivio C.a.i., sostenendo di aver provveduto al pagamento tardivo dell'assegno e di non aver ricevuto alcuna comunicazione che tale pagamento non fosse sufficiente ad evitare la contestata segnalazione; rilevato che la ricorrente ha anche chiesto l'attestazione che tale operazione stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi; rilevato che la ricorrente ha, altres, chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 27 maggio 2009 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonch la nota del 7 luglio 2009 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota inviata via fax il 17 giugno 2009 e la successiva memoria inviata in data 27 luglio 2009 con le quali la banca resistente, nel ricostruire i passaggi che hanno portato alla segnalazione delle generalit della ricorrente nell'archivio C.a.i., ha sostenuto la liceit del proprio operato tenuto conto che: a) con lettera raccomandata a.r. datata 1 luglio 2008 (e ricevuta in data 10 luglio 2008), aveva inviato presso la sede della societ il c.d. "preavviso di revoca" previsto dall'art. 9 bis della legge n. 386/1990 con il quale aveva comunicato alla ricorrente le modalit e il termine ultimo entro cui provvedere al c.d. pagamento tardivo dell'importo facciale del titolo e dei relativi oneri accessori, nonch alla prova dello stesso con l'avvertimento che, in mancanza di tali adempimenti, non avrebbe potuto evitare la segnalazione delle proprie generalit all'archivio C.a.i.; b) in data 8 luglio 2009, l'assegno era stato effettivamente pagato dalla banca, ma per il solo valore facciale del titolo, "stante l'indisponibilit di fondi per il pagamento degli oneri accessori ()" e che, addirittura, all'atto del pagamento dell'assegno "sul conto corrente stesso non esisteva la provvista necessaria, nemmeno al pagamento dell'importo facciale del titolo, in ragione del fatto che il saldo –al momento del pagamento –era in DARE per EURO 6.312,75="; c) la banca resistente "non era affatto tenuta a comunicare alla ricorrente l'avvenuta iscrizione nell'archivio, che una diretta conseguenza del mancato pagamento dell'assegno () comprensivo degli oneri entro il termine di sessanta giorni"; infine, che la revoca conseguente alla segnalazione in questione " scaduta in data 26.02.09" e che "a tutt'oggi non risultano segnalazioni nell'archivio CAI di revoche attive" riferite alla ricorrente; VISTA la nota inviata via fax in data 26 giugno 2009 con la quale la ricorrente, in ragione dal fatto che le sue generalit non risultano pi segnalate nell'archivio C.a.i. (come verificato attraverso visura del 24 giugno 2009), ha chiesto che il Garante dichiari cessata la materia del contendere ed ha ribadito esclusivamente la richiesta di rifusione delle spese del procedimento; RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la banca resistente fornito nel corso del procedimento adeguato riscontro alle richieste della ricorrente; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, anche in ragione della peculiarit della vicenda esaminata; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) dichiara compensate le spese del procedimento. Roma, 15 ottobre 2009 Il presidente Il relatore Il segretario generale |