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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 26 NOVEMBRE 2009 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, Segretario generale; CON istanza del 18 maggio 2009, la Cube s.a.s. di Cristina Favero & C., in persona del legale rappresentante Cristina Favero, e la sig.ra Cristina Favero, in proprio, dichiaravano quanto segue: che la predetta societ, a decorrere dal 21 maggio 2008, era divenuta "parte utilizzatrice di un immobile ad uso ufficio" sito in un'area demaniale del Comune di Ravenna, all'interno del complesso denominato porto turistico Marinara, la cui gestione, per espressa disposizione della societ concessionaria dell'area demaniale (tale SEASER S.p.A.), risultava affidata alla SO.GE.MAR. s.r.l., con sede in Ravenna; che la SO.GE.MAR. s.r.l., senza fornire alcun preavviso alle istanti, aveva installato all'interno del citato complesso "numerose telecamere di tipo "dome", probabilmente motorizzate e dotate di zoom, facenti parte di un vasto impianto di videosorveglianza", la cui presenza, a detta degli interessati, non sarebbe stata necessaria, "stante la presenza nel complesso del servizio di vigilanza privata e della custodia h24, nonch vista l'assenza di concrete ed effettive situazioni di rischio". Ci premesso, le istanti, ritenendo l'installazione di detto sistema di controllo non conforme a legge, ai sensi del'art. 7 del Codice per la protezione dei dati personali avevano chiesto alla SO.GE.MAR. s.r.l. di avere conferma dell'esistenza, presso costei, di informazioni personali che le riguardassero, di averne comunicazione in forma intellegibile, di conoscere la loro origine, le modalit, le finalit e la logica su cui si sarebbe basato il loro trattamento, nonch gli estremi identificativi del titolare, dell'eventuale responsabile del trattamento e dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui tali informazioni sarebbero potute essere comunicate o che, comunque, sarebbero potuti venirne a conoscenza; inoltre, entrambe si erano anche opposte all'ulteriore trattamento, chiedendo anche la cancellazione dei dati, la loro trasformazione in forma anonima o il blocco, con attestazione dell'avvenuta comunicazione di tali operazioni ai terzi. Non avendo ricevuto alcun riscontro al riguardo, le interessate, con ricorso del 3 luglio 2009 si erano rivolte al Garante, ribadendo le richieste gi avanzate nei confronti della SO.GE.MAR. s.r.l. e chiedendo la liquidazione in loro favore delle spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 7 luglio 2009, con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del d.lg. n. 196/2003, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonch la successiva nota del 6 ottobre 2009, con la quale stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTA la memoria datata 22 luglio 2009, con la quale la resistente SO.GE.MAR. s.r.l., nel riepilogare i fatti da cui trae origine la presente vicenda, ha evidenziato che: la SEASER S.p.A., una volta ottenuta la concessione per l'occupazione temporanea e l'uso dell'area di demanio marittimo su cui insiste il porto turistico di Marina di Ravenna e l'annesso complesso residenziale- turistico "Marinara", nel mese di maggio 2009, "su richiesta e sollecitazione dei diportisti, che lamentavano un'insufficiente sorveglianza e sicurezza del Porto", aveva installato un impianto di videosorveglianza composto di 11 telecamere, di cui "sette posizionate nei varchi di accesso al Porto e tre nel circolo Yacht Club Marinara", le quali non erano affatto in grado di inquadrare particolari delle unit immobiliari di propriet esclusiva, non interessando il complesso residenziale turistico ove ubicato l'immobile utilizzato dalla societ ricorrente; invece, per quanto concerne la piscina, luogo effettivamente di competenza della SO.GE.MAR s.r.l., la stessa concessionaria SEASER S.p.A., sempre nel maggio 2008, aveva installato ulteriori tre telecamere, ritenute necessarie -anche sulla base delle valutazioni operate dal responsabile della sicurezza del porto- per "ragioni di sicurezza, considerato che persone estranee al complesso" tentavano "di usufruire della piscina in orari in cui la stessa chiusa o di eludere la sorveglianza del personale addetto durante le ore di esercizio". Non essendo tali telecamere, anche alla luce della specifica tecnica rilasciata dal fornitore dell'impianto, in grado di inquadrare le unit immobiliari poste nel complesso "Marinara", la societ resistente ha concluso ritenendo la piena liceit del sistema di videosorveglianza impiegato, perch installato a norma di legge e in osservanza delle prescrizioni impartite dal Garante in materia; inoltre, nell'evidenziare che l'impianto "procede alla cancellazione automatica delle registrazioni ogni 24 ore", la resistente ha anche affermato di non detenere alcun dato delle ricorrenti acquisito mediante l'impianto di videosorveglianza; VISTA la memoria datata 28 luglio 2009, con la quale le ricorrenti, nel contestare le affermazioni della resistente, hanno ribadito le loro richieste, considerando che, data la tipologia delle telecamere posizionate nell'area del porto, di tipo "speed-dome", le stesse, avendo la capacit "di compiere una rotazione di 360 gradi", potrebbero riprendere le unit immobiliari del complesso residenziale, ed in particolare la "torre direzionale" in cui si trovano gli uffici delle ricorrenti, cos come dimostrato da alcune foto scattate al monitor di controllo del sistema e prodotte in atti; VISTA la memoria datata 19 ottobre 2009, con la quale la resistente, nel ribadire di non detenere alcuna immagine registrata dal sistema di videosorveglianza in relazione ai ricorrenti, ha comunicato di detenere, all'interno di un registro anagrafico, i dati personali degli acquirenti delle propriet acquistate dalla concessionaria SEASER S.p.A. (costituite da immobili e da posti barca), informazioni desumibili dagli atti notarili di compravendita che devono essere conservati sia "per i normali usi di amministrazione interna", sia in vista di eventuali controlli da parte dell'Autorit Portuale di Ravenna; inoltre, la societ ha chiarito detto registro anagrafico " consultabile solo dagli organi di polizia giudiziaria in servizio attivo, che ne facciano motivata richiesta", nonch dal personale interno per fini di amministrazione e rendicontazione. Pertanto, nel riscontrare le ulteriori richieste avanzate con il ricorso, e dopo aver ribadito che le telecamere non sarebbero in grado di inquadrare le unit immobiliari e che, comunque, eventuali immagini delle unit che dovessero semplicemente apparire sullo sfondo non consentirebbero, data la distanza, di riconoscere la fisionomia delle persone n "cosa accada all'interno dell'unit immobiliare", la resistente ha dichiarato di aver accolto la specifica richiesta delle ricorrenti, provvedendo ad apporre anche su ogni cancello di accesso alla piscina un idoneo cartello per avvisare la clientela della presenza del sistema di videosorveglianza (mentre, in precedenza, tali cartelli erano stati installati solo nelle vicinanze dei pontili); VISTA la memoria datata 30 ottobre 2009, con la quale le ricorrenti, nel ribadire la non conformit a legge del sistema di videosorveglianza, hanno comunque sostenuto la parzialit del riscontro, in quanto, a loro avviso, la SO.GE.MAR. s.r.l. non avrebbe comunicato in forma intelligibile tutti i dati personali detenuti, limitandosi solo ad indicarli "in forma esemplificativa, e non in modo esaustivo ed analitico" (e cio soltanto facendo riferimento all'atto notarile di acquisto dell'unit immobiliare utilizzata dai ricorrenti, allegato alla memoria della resistente datata 22 luglio 2009), senza specificare le altre informazioni detenute non rinvenibili negli atti pubblici, tra i quali i "recapiti telefonici mobili riservati ed indirizzi di posta elettronica", "visto che la ricorrente viene contattata anche in tale modalit", e tantomeno la loro origine; CONSIDERATO che la riferita recente apposizione, sui cancelli di accesso alla piscina, di cartelli idonei ad avvisare della presenza dell'impianto di videosorveglianza, e la attestata impossibilit di inquadrare, attraverso le telecamere, l'interno delle unit immobiliari (affermazione rispetto alla quale la societ resistente ha assunto specifica responsabilit ai sensi dell'art. 168 del Codice), costituiscono circostanze che, almeno allo stato, non consentono di ritenere che il sistema installato sia contrario a legge, con conseguente impossibilit di accogliere la richiesta di cancellazione, trasformazione in forma anonima e blocco dei dati personali; RITENUTO che, in relazione ai dati trattati attraverso il sistema di videosorveglianza, la societ resistente ha fornito un adeguato ed analitico riscontro alle richieste delle ricorrenti, sicch, sotto tale profilo, ai sensi dell'art. 149, comma 2 del Codice pu essere dichiarato non luogo a provvedere; RILEVATO, per, che le ricorrenti, pur appuntando la loro attenzione soprattutto sul contestato sistema di videosorveglianza, non hanno limitato le loro richieste soltanto ai dati trattati attraverso di esso, avendo chiesto, tra l'altro, di conoscere tutte le informazioni personali detenute dalla resistente, indipendentemente dalle modalit impiegate e dagli strumenti utilizzati; poich sotto tale profilo le risposte della SO.GE.MAR. s.r.l. non possono essere ritenute del tutto esaurienti, in parziale accoglimento del ricorso, deve farsi ordine alla medesima di comunicare alla Cube s.a.s. di Cristina Favero & C., ed alla sig.ra Cristina Favero in proprio, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, gli ulteriori dati personali eventualmente detenuti diversi da quelli contenuti nella documentazione gi prodotta nel corso del procedimento, ivi compresi i recapiti telefonici mobili riservati e gli indirizzi di posta elettronica, specificandone anche l'origine, le modalit e le finalit di trattamento; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di SO.GE.MAR s.r.l., stante la parzialit del riscontro, nella complessiva misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003 n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara l'infondatezza della richiesta di cancellazione, trasformazione in forma anonima e blocco dei dati personali delle ricorrenti; b) dichiara non luogo a provvedere sulle richieste avanzate dalle ricorrenti in relazione al trattamento effettuato dalla resistente attraverso il sistema di videosorveglianza; c) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ordina alla SO.GE.MAR s.r.l. di comunicare alle ricorrenti, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, gli ulteriori dati personali eventualmente detenuti diversi da quelli gi comunicati nel corso del procedimento, specificandone anche l'origine, le modalit e le finalit di trattamento, e dando conferma anche a questa Autorit, entro il medesimo termine, dell'avvenuto adempimento; d) determina forfettariamente in euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella complessiva misura di 300 euro, a carico della resistente, la quale dovr liquidarli direttamente a favore delle ricorrenti nella misura di met per ciascuna; compensa tra le parti la residua porzione delle spese. Roma, 26 novembre 2009 Il presidente Il relatore Il segretario generale |