Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 3 DICEMBRE 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA l'istanza ex art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) inoltrata all'Agenzia del territorio di Roma il 18 giugno 2009, con la quale XY ha chiesto, in luogo della gi esistente annotazione di cancellazione, la cancellazione effettiva dai registri immobiliari -con conseguente oscuramento dell'informazione per i terzi- della trascrizione di un pignoramento effettuato su un immobile di sua propriet e di cui il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Tivoli aveva dichiarato l'inefficacia, ordinando al Conservatore dei RR.II. di Roma 2 di procedere alla cancellazione della relativa trascrizione; con la medesima istanza, XY ha chiesto anche a Cerved s.r.l. di non divulgare pi l'informazione relativa al pignoramento in questione, tenuto conto della sua avvenuta cancellazione;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 6 ottobre 2009, con il quale XY (rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Sabetta), nel contestare il riscontro negativo fornitogli sia dall'Agenzia del territorio-Ufficio provinciale di Roma, sia dalla Cerved s.r.l., ha chiesto ad entrambe di non rendere pi disponibile l'informazione relativa al pignoramento e alla sua annotazione di cancellazione, considerando che la continua visibilit e accessibilit a terzi della trascrizione con l'annotamento di cancellazione, seppure giustificata, un tempo, dalla presenza dei soli registri cartacei (sui quali non era possibile "procedere alla materiale cancellazione delle trascrizioni precedenti"), attualmente non lo sarebbe pi in ragione dell'avvenuta informatizzazione degli uffici di Conservatoria e dell'entrata in vigore del Codice in materia di protezione dei dati personali; il ricorrente, nell'insistere nella pretesa, ha anche chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 9 ottobre 2009, con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1 del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota del 27 ottobre 2009, con la quale Cerved s.r.l., nel rappresentare la liceit del trattamento effettuato con riferimento a dati personali attualmente presenti nei pubblici registri immobiliari, ha comunicato di aver comunque disposto il "loro integrale oscuramento nella banca dati Cerved", trattandosi di dati relativi ad un pignoramento con annotazione di cancellazione risalente a quasi cinque anni fa;

VISTA la nota pervenuta il 30 ottobre 2009, con la quale l'Agenzia del territorio, richiamando gli obblighi del conservatore di cui all'art. 2673 cod. civ. e le forme per l'annotazione previste dall'art. 2656 cod. civ. e dagli artt. 19 e 19-bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52, ha comunicato di non poter "in alcun modo oscurare o vietare la lettura delle formalit ipotecarie eseguite nei propri registri seppur annotate di cancellazione, e che nessuna norma legislativa gliene fa carico";

VISTO il verbale dell'audizione dell'11 novembre 2009, nel corso della quale il ricorrente ha insistito affinch venga disposto l'oscuramento della trascrizione del pignoramento da parte dell'Agenzia del territorio, anche in via provvisoria, "in attesa di una definizione pi ampia della questione trattata", in quanto, allo stato, non sussisterebbe pi "un interesse pubblico a conoscere l'esistenza del pignoramento gravante sull'immobile, essendo avvenuta la cancellazione dello stesso";

RILEVATO che il trattamento di dati personali dell'interessato effettuato dall'Agenzia del territorio, attesa la sua natura di ente pubblico ai sensi del d.lg. n. 300/1999, disciplinato dagli artt. 18 e ss. del Codice, e quindi consentito solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;

RITENUTO che la richiesta di cancellazione avanzata nei confronti dell'Agenzia del territorio infondata, non essendo emersi, all'esito dell'istruttoria, elementi che facciano ritenere illecito il trattamento dei dati del ricorrente; infatti, l'Agenzia risulta agire in conformit alla disciplina in materia e, in particolare, alle specifiche disposizioni del codice civile che attualmente regolano le modalit di tenuta dei registri immobiliari (artt. 2673 ss. cod. civ.) e le formalit per la cancellazione delle trascrizioni (art. 2668 cod. civ.);

RITENUTO, al contrario, di poter dichiarare non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 149, comma 2 del Codice sulla richiesta formulata dal ricorrente nei confronti di Cerved S.p.A., avendo quest'ultima aderito alla stessa, oscurando spontaneamente dai propri archivi i dati relativi al pignoramento in questione;

RITENUTO che, comunque, anche alla luce della particolarit della vicenda, sussistono giusti concorrenti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione proposta nei confronti dell'Agenzia del territorio;

b) dichiara non luogo a provvedere nei confronti di Cerved s.r.l.;

c) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.

Roma,  3 dicembre 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
Patroni Griffi