Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 10 DICEMBRE 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

CON istanze del 3 novembre 2008 e del 22 gennaio 2009, formulate ai sensi degli artt. 7 e 9, comma 3 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), XY, in qualit di erede di KW (deceduto il 4 marzo 2008), ha sostenuto che, in data 22 gennaio 2008, il proprio defunto padre era stato contattato telefonicamente da Dream Travel s.r.l. in vista della possibilit di usufruire di un soggiorno in una determinata localit a prezzi prestabiliti; successivamente, dopo la morte del suo genitore, non riuscendo ad intuire da quale fonte detta societ avesse potuto attingere il nominativo del padre ed il relativo recapito telefonico, XY aveva deciso di rivolgersi alla Dream Travel s.r.l. per avere conferma dell'esistenza, presso i suoi archivi, di dati personali relativi al proprio padre defunto, per averne comunicazione in forma intelligibile, e per conoscere la loro origine, le finalit, le modalit e la logica su cui si basava il trattamento, nonch gli estremi identificativi del titolare, del responsabile eventualmente designato e dei soggetti o le categorie di soggetti cui essi avrebbero potuto essere comunicati; infine, la ricorrente, nell'opporsi al trattamento per finalit promozionali e commerciali, concludeva chiedendo anche la cancellazione dei dati;

CON ricorso presentato il 24 luglio 2009, XY, lamentando il mancato riscontro al previo interpello, ha ribadito le medesime richieste nei confronti della Dream Travel s.r.l., chiedendo anche la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 6 agosto 2009, con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonch la nota del 4 novembre 2009, con la quale stata disposta la proroga dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 149, comma 7 del Codice;

VISTE le note pervenute via fax il 16 settembre e il 21 ottobre 2009, con le quali la societ resistente ha comunicato che i dati personali relativi al sig. KW erano stati raccolti per il tramite di un call center (di cui la resistente ha indicato gli estremi) in occasione di un'offerta telefonica di acquisto di un "pacchetto vacanza", venendo immediatamente cancellati dopo che l'interessato, recatosi presso la societ per prendere visione di tutta la documentazione relativa al "pacchetto vacanza", aveva deciso "di non procedere e di non sottoscrivere alcun contratto"; inoltre, la resistente ha anche dichiarato di aver cancellato i dati in questione, "in considerazione del fatto che la loro conservazione non risultava pi giustificata per un tempo ulteriore rispetto a quello necessario alla prenotazione ed effettuazione dell'incontro dimostrativo", e di non aver divulgato gli stessi a terzi;

VISTE le memorie inviate via fax il 23 settembre e il 26 ottobre 2009, con cui la ricorrente, pur prendendo atto del riscontro fornito, ne ha lamentato la tardivit e la non completezza, con particolare riguardo all'origine dei dati del proprio padre trattati in occasione del primo contatto telefonico avviato per conto della resistente, i quali non risultavano presenti "in nessuna banca dati di pubblico dominio";

RITENUTO che le eccezioni della ricorrente in ordine alla completezza del riscontro risultano fondate, non potendosi disconoscere il diritto della stessa a ottenere un quadro completo sull'origine dei dati personali relativi al proprio defunto padre (art. 7, comma 2, lett. a) e art. 9, comma 3 del Codice; art. 12, lett. a) direttiva n. 95/46/CE), in grado di consentire anche una ricostruzione della specifica provenienza delle informazioni che permisero all'odierna resistente di instaurare il primo contatto telefonico con il sig. KW; interesse, che, nel caso in questione, risulta accresciuto non solo dall'asserzione della ricorrente, che ha ribadito a pi riprese che i dati personali del padre non erano stati censiti "in nessuna banca dati pubblica", ma anche dall'oggettivo contegno osservato dalla resistente, la quale ha omesso di fornire qualsiasi indicazione al riguardo;

RITENUTO, pertanto, di poter accogliere il ricorso in riferimento a tale richiesta e, per l'effetto, di dover ordinare alla resistente di integrare il riscontro precedentemente fornito, comunicando alla ricorrente, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, ogni ulteriore informazione in ordine all'origine dei dati relativi al defunto sig. KW e, in particolare, alla provenienza del recapito telefonico attraverso il quale egli venne originariamente contattato, dando comunicazione dell'avvenuto adempimento a questa Autorit entro il medesimo termine;

RITENUTO invece, sulla scorta delle risultanze istruttorie, di poter dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2 del Codice sulle restanti richieste, avendo il titolare del trattamento fornito, seppur tardivamente, un sufficiente riscontro alle stesse, confermando anche l'avvenuta cancellazione dei dati;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Dream Travel s.r.l., in ragione della tardivit del riscontro e della parziale soccombenza, nella misura di euro 400, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ordina a Dream Travel s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, di comunicare alla ricorrente, entro trenta giorni dalla data ricezione del presente provvedimento, tutte le ulteriori informazioni detenute concernenti l'origine dei dati relativi al defunto sig. KW e, in particolare, alla provenienza del recapito telefonico attraverso cui egli venne originariamente contattato, dando comunicazione dell'avvenuto adempimento a questa Autorit entro il medesimo termine;

b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 400 euro, a carico di Dream Travel s.r.l., la quale dovr liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 10 dicembre 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
Patroni Griffi