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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 22 DICEMBRE 2009 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale; VISTO il ricorso presentato il 2 ottobre 2009 nei confronti di R.C.S. Quotidiani S.p.A., in qualit di editore del quotidiano "Il Corriere della Sera", con il quale XY e KW, rappresentati e difesi dallĠavv. Federica De Fanis, in relazione alla pubblicazione nellĠarchivio storico on-line del citato quotidiano di due articoli del 3 e 4 luglio 1996 contenenti dati personali che li riguardavano "relativi a un evento particolare avvenuto nellĠepoca adolescenziale della vita del signor XY", nel ribadire alcune istanze gi avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, hanno chiesto: in via principale, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei loro dati personali contenuti negli articoli oggetto di contestazione; in via subordinata, "lĠadozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che i dati personali" contenuti nei predetti articoli, "siano rinvenibili direttamente attraverso lĠutilizzo dei comuni motori di ricerca"; il tutto con la liquidazione, in loro favore, delle spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti dĠufficio e, in particolare, la nota dellĠ8 ottobre 2009, con la quale questa Autorit, ai sensi dellĠart. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonch la nota del 24 novembre 2009, con cui stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota anticipata via fax in data 23 ottobre 2009, con la quale la resistente ha dichiarato di aver "richiesto e ottenuto", a far data dal 5 giugno 2009 (e dunque in epoca anteriore alla proposizione del ricorso), "la cancellazione da Google degli articoli dei quali si lamentata la pubblicazione sullĠarchivio on-line"; VISTA la nota inviata via fax il 27 ottobre 2009, con la quale i ricorrenti hanno lamentato lĠincompletezza del riscontro fornito dalla resistente, non essendo stato assunta alcuna misura in merito alla "richiesta di cancellare o di trasformare in forma anonima o, comunque, di bloccare i dati personali (É) contenuti negli articoli" oggetto di contestazione dallĠarchivio on-line del quotidiano; VISTA la nota anticipata via fax in data 28 ottobre 2009, con la quale la resistente ha dichiarato di non poter dar seguito alla richiesta di cancellazione degli articoli, sostenendo la liceit del trattamento effettuato, tanto in origine, per finalit giornalistiche, quanto attualmente, alla luce della "funzione storico/archivistica (É) assolta dagli archivi informatici" del quotidiano; inoltre, con la medesima nota, il titolare del trattamento ha ribadito di aver provveduto spontaneamente, "a far data dal 5 giugno 2009", ad inibire lĠindicizzazione degli articoli dai principali motori di ricerca esterni al sito del quotidiano mediante la compilazione del "file robots.txt previsto dal "Robots Exclusion Protocol"; RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalit giornalistiche, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nellĠarticolo inserito nellĠarchivio storico on-line dellĠeditore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libert di ricerca, cronaca e critica storica; e ritenuto, quindi, che tale trattamento, che non necessita del consenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati, e che pu essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice); RILEVATO che, ai sensi dellĠart. 7, comma 3, lett. b) del Codice, ogni interessato ha diritto di chiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali soltanto ove gli stessi siano trattati in violazione di legge, oppure nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; RITENUTO pertanto, alla luce delle citate disposizioni, di dover dichiarare infondata, nel caso di specie, la richiesta dei ricorrenti volta a ottenere la cancellazione dei dati personali dagli articoli contenuti nellĠarchivio on-line del quotidiano, risultando lecito il trattamento effettuato; RITENUTO altres di dover dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta volta ad ottenere lĠadozione delle misure idonee ad escludere lĠindicizzazione degli articoli tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, avendo il titolare del trattamento provveduto a fornire riscontro alla richiesta mediante compilazione del file robots.txt previsto dal "Robots Exclusion Protocol"; RITENUTO che sussistono giusti concorrenti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti, essendosi il titolare del trattamento adeguato spontaneamente, gi in epoca anteriore alla proposizione del ricorso, alle misure previste in tali casi per garantire il contemperamento dei contrapposti interessi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dellĠUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellĠart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CIñ PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali degli interessati contenuti negli articoli giornalistici pubblicati sul sito web della resistente; b) dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta volta a far adottare allĠeditore misure tecniche idonee per evitare lĠindicizzazione degli articoli tramite motori di ricerca esterni al sito del quotidiano; c) dichiara lĠintegrale compensazione delle spese del procedimento tra le parti. Roma, 22 dicembre 2009 Il presidente Il relatore Il segretario generale |