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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DELL'8 GENNAIO 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente; VISTO il ricorso presentato il 2 ottobre 2009 nei confronti di Gruppo editoriale L'Espresso S.p.A., in qualit di editore del quotidiano "La Repubblica", con il quale XY, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Dierna, in relazione alla pubblicazione, nell'archivio on-line del citato quotidiano, di un articolo risalente al KW, recante il titolo "QJ" e contenente dati personali che lo riguardano, ha ribadito la richiesta -gi avanzata con interpello preventivo- volta a ottenere, "alternativamente e/o congiuntamente", la rettifica dell'articolo "nella stessa forma e impaginazione" e/o la sua cancellazione "da tutti gli archivi informatici"; il tutto, con liquidazione, in proprio favore, delle spese del procedimento. In particolare, il ricorrente ha lamentato l'incompletezza dell'informazione fornita dal quotidiano che avrebbe dato risalto alla notizia dell'emissione del mandato di cattura nei suoi confronti, senza per dare conto delle successive vicende processuali e, segnatamente, della sentenza pronunziata dalla Corte d'Appello che lo aveva riconosciuto "completamente estraneo alle vicende per le quali era stato tratto a giudizio"; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 7 ottobre 2009, con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, il verbale dell'audizione tenutasi presso la sede dell'Autorit in data 3 novembre 2009, nonch la nota del 20 novembre 2009, con cui stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota datata 22 ottobre 2009, con cui la resistente, nell'evidenziare che l'articolo oggetto di contestazione era stato "seguito da un altro articolo del JZ () in cui si riportava, tra l'altro, che () XY era stato assolto dal reato contestatogli", ha comunque eccepito "l'assoluta incompetenza della () Autorit a pronunciarsi" sulla richiesta di rettifica dell'articolo, trattandosi di materia espressamente regolata "dalla legge sulla stampa"; inoltre, riguardo alla richiesta di cancellazione, la resistente ha sostenuto la liceit del trattamento sia in origine, perch effettuato per finalit giornalistiche, sia attualmente, in quanto svolto per "fini documentaristici, nell'ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento pi rapido ed agevole, la rete internet"; infine, la societ ha fatto presente di aver gi provveduto, "al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libert di manifestazione del pensiero", "a disabilitare () l'accesso a tali articoli mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file robots.txt", previsto dal "Robots Exclusion Protocol", associando a tale misura anche l'inserimento del codice "Robots Meta Tag", in modo da rendere pi efficace l'operativit dell'intervento eseguito; VISTA la memoria del 28 ottobre 2009, con la quale il ricorrente, lamentando l'erroneit dell'"imputazione iscritta" a suo carico nell'articolo del KW, ha ribadito la richiesta di rettifica dei dati in esso contenuti, evidenziando che, sia in caso di ricerche effettuate tramite motori di ricerca esterni al sito, sia in caso di ricerche effettuate direttamente presso l'archivio telematico del quotidiano, "come risultato" si otterrebbe ancora "sempre e solo il collegamento all'articolo" riportante la notizia dell'avvenuta sua incriminazione, e non anche a quello recante la notizia della sua assoluzione; pertanto, l'interessato ha chiesto una "corretta collocazione dell'articolo riportante l'assoluzione", tale da assicurargli "lo stesso rilievo e la medesima immediatezza di accesso" riservata a quello in cui si riferiva dell'incriminazione; VISTA la nota datata 17 novembre 2009, con cui la resistente, nel ribadire l'incompetenza dell'Autorit riguardo alla richiesta "di rettifica di testi di stampa", ha evidenziato che "pubblicare () i medesimi articoli con correzioni, modifiche o integrazioni () rappresenterebbe una "ripubblicazione della notizia"" in assenza di attualit della notizia o del fatto narrato; inoltre, la societ ha sottolineato la completezza dell'informazione "resa dal quotidiano", che avrebbe "parimenti dato atto, nei due articoli che si sono occupati del ricorrente, sia del suo arresto che della successiva assoluzione", e la cui pubblicazione sarebbe in entrambi i casi conforme alle modalit, alla logica e ai criteri stabiliti per effettuare le ricerche all'interno del sito; infine, circa la richiesta volta a garantire ai due articoli la medesima visibilit da parte degli utenti della rete, l'editore ne ha contestato la fondatezza, sia perch la responsabilit per "il trattamento effettuato mediante motori di ricerca esterni al sito" non potrebbe mai essere ascritta alla resistente, sia perch tale richiesta sarebbe "priva di senso, proprio alla luce dell'avvenuta interdizione dell'indicizzazione" degli articoli attuata dalla stessa societ editrice; VISTA la nota datata 23 novembre 2009, con cui il ricorrente, con riguardo alla richiesta di rettifica, ha specificato che scopo dell'istanza non sarebbe "un intervento sul contenuto" giornalistico "dell'articolo, quanto piuttosto" l'inserimento di "una postilla", o comunque di "un riferimento esterno e successivo all'articolo stesso" che permettesse "la corretta ricostruzione della vicenda giudiziaria"; inoltre, nella medesima nota l'interessato ha anche chiesto di inserire l'articolo contenente la notizia dell'assoluzione tra gli "articoli correlati" a quello riportante l'incriminazione; RILEVATO, con riguardo alla richiesta di rettifica, "nella stessa forma e impaginazione", dell'articolo oggetto di contestazione, che il titolare del trattamento – all'epoca nella versione cartacea del quotidiano ed attualmente nell'archivio on-line- ha comunque pubblicato uno specifico articolo nel quale ha dato notizia dell'avvenuta, successiva assoluzione del ricorrente; RILEVATO, altres, che l'iniziale richiesta di rettifica dei dati, formulata nel ricorso solo in relazione al contenuto dell'articolo riportante la notizia dell'avvenuta incriminazione, nel corso del procedimento ha subito un sostanziale mutamento, avendo l'interessato chiesto la creazione, nell'ambito dell'archivio on-line del quotidiano, di un "link" tra il suddetto articolo e quello relativo alla sua assoluzione, in modo da aggiornare permanentemente i dati in essi contenuti; RILEVATO che il trattamento cui fa riferimento l'odierno ricorso, in origine effettuato attraverso la pubblicazione sul quotidiano per finalit giornalistiche, oggi, in ragione della conservazione dell'articolo nell'archivio on line dello stesso quotidiano, appare rientrare tra i trattamenti effettuati per fini storici; tale ulteriore finalit, per espressa previsione normativa (art. 99, comma 1, del Codice), considerata compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati, rendendo pertanto lecito il perdurante trattamento, pur in assenza di espresso consenso dell'interessato; RILEVATO che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b) del Codice, ogni interessato ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali soltanto ove essi siano trattati in violazione di legge, oppure nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati; RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare inammissibile la richiesta di rettifica dell'articolo oggetto di contestazione, cos come formulata nell'atto di ricorso, posto che il titolare del trattamento ha provveduto a dare conto degli sviluppi procedimentali della vicenda, e dunque dell'avvenuta assoluzione del ricorrente, sin dai tempi della pubblicazione originaria dell'articolo, riportandone l'esito anche nell'archivio on-line del quotidiano; RITENUTO, altres, di dover dichiarare inammissibile la richiesta di aggiornamento dei dati mediante la creazione di un link permanente tra i due articoli in questione, perch formulata solo nel corso del procedimento; RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta volta a ottenere la cancellazione dei dati personali, stante la liceit del trattamento effettuato; RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti, stante la peculiarit della vicenda; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara inammissibile la richiesta di rettifica dei dati personali riportati nell'articolo giornalistico in questione; b) dichiara inammissibile la richiesta di aggiornamento dei suddetti dati, perch formulata solo nel corso del procedimento; c) dichiara infondata la richiesta di cancellazione; d) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti. Roma, 8 gennaio 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale reggente |