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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 15 APRILE 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 10 febbraio 2010, presentato da Papa Nicolini S.r.l. nei confronti di Equitalia Sestri S.p.A.; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 19 febbraio 2010 con la quale questa Autoritˆ ha invitato la societˆ ricorrente a regolarizzare il ricorso, in relazione, tra l'altro, alla mancata allegazione della previa istanza avanzata al titolare del trattamento ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, nonchŽ alla mancata corresponsione dei diritti di segreteria; CONSIDERATO che la ricorrente non ha regolarizzato il ricorso nei termini precisati nella predetta nota; RITENUTA la necessitˆ di dichiarare l'inammissibilitˆ del ricorso; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali; VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; DICHIARA l'inammissibilitˆ del ricorso. Roma, 15 aprile 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale |