Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 15 APRILE 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l'istanza inviata il 30 novembre 2009 a Tiscali S.p.A., ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), con la quale XY, in relazione all'addebito, nel 2009, su due carte di credito allo stesso intestate di somme per il pagamento di servizi relativi a rapporti contrattuali gi conclusi (aventi ad oggetto la fornitura di domini web, e-mail, servizi di connessione a Internet, ecc.), ha chiesto la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l'origine, le finalit, le modalit e la logica del trattamento, nonch gli estremi identificativi del titolare, del responsabile del trattamento, ove designato, e i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; con la medesima istanza l'interessato, nel revocare il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto inoltre la cancellazione degli stessi, opponendosi al loro ulteriore trattamento, tenuto conto che i contratti precedentemente sottoscritti sarebbero stati "gi disdetti";

VISTO il ricorso presentato al Garante il 7 gennaio 2010 nei confronti di Tiscali S.p.A. con il quale XY lamentando il mancato riscontro alle richieste in precedenza avanzate, ne ha ribadito il contenuto, contestando il trattamento da parte della societ resistente, "senza autorizzazione", dei dati personali relativi alle due carte di credito (una delle quali mai comunicata direttamente alla resistente), nonostante "tutti i contratti a pagamento" fossero "stati formalmente e regolarmente disdettati () per iscritto in tempi diversi nel periodo 2000-2008"; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'11 gennaio 2010 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch l'ulteriore nota del 25 febbraio 2010 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 25 gennaio 2010 con la quale la societ resistente ha comunicato di aver fornito riscontro al ricorrente il 23 dicembre 2009, inviando "la nota di credito con la quale stata chiusa la fattura ancora aperta" a carico del ricorrente;

VISTA la memoria datata 1 febbraio 2010 con cui il ricorrente nel contestare la congruit del riscontro ricevuto, ha ribadito le istanze avanzate con riferimento agli addebiti effettuati nel 2009, dopo la disdetta dei contratti, sulle proprie carte di credito e, in particolare, a quelli effettuati sulla carta di credito i cui estremi non sarebbero stati comunicati alla resistente;

VISTA la memoria datata 5 marzo 2010 con la quale la resistente, nell'inviare il dettaglio delle transazioni eseguite nel 2009 e dei dati relativi agli insoluti ancora presenti nei propri archivi, ha comunicato di aver pi volte fornito riscontro a successive istanze di accesso formulate dal ricorrente, fornendo "al cliente il dettaglio analitico della situazione contabile e di tutti i servizi attivati/cessati"; rilevato che, con riferimento al trattamento dei dati relativi alle carte di credito, la resistente ha dichiarato di aver ricevuto dal ricorrente, "nelle sue missive del 22/09/2008 e 12/10/2008" (prodotte nel procedimento), l'invito ad "effettuare il pagamento di tutti i suoi servizi esclusivamente tramite carta di credito" e di aver ricevuto da Servizi Interbancari "gli estremi della nuova carta di credito", a seguito dell'avvenuta cessazione della prima; rilevato che la resistente ha dichiarato inoltre che "le 27 transazioni effettuate nel periodo giugno-ottobre 2009, riguardavano fatture dovute rimaste insolute emesse tra l'8/03/2007 e il 20/03/2008, in un periodo quindi antecedente alla disdetta del 12/10/2008 () che sono andate ad incasso soltanto nel periodo giugno-settembre 2009" e ha comunicato di poter cancellare i dati del ricorrente in relazione "ai servizi per i quali non emergono degli insoluti", ma non quelli relativi a insoluti per i quali "si rendano necessarie le conseguenti azioni di recupero crediti";

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. b) e f) del Codice, il consenso della persona alla quale si riferiscono i dati non richiesto "quando il trattamento necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale parte l'interessato" o per difendere o far valere un diritto anche in sede giudiziaria;

RILEVATO che, nel caso di specie, alla luce della documentazione acquisita in atti, i dati personali del ricorrente risultano allo stato trattati dalla societ resistente per esclusive finalit inerenti i rapporti contrattuali intrattenuti con il ricorrente per l'utilizzo di servizi dalla stessa offertigli prima della cessazione dei contratti medesimi, per gli obblighi di legge relativi alla conservazione della documentazione contabile e per tutelare i propri diritti di credito; rilevato che tali dati possono essere trattati per tali finalit senza il consenso dell'interessato e che pertanto non rileva la revoca del consenso al trattamento dei dati manifestata, al riguardo, dal ricorrente;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati, nonch l'opposizione al trattamento manifestata ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a), del Codice, dal momento che gli stessi, allo stato, non risultano trattati dalla resistente in violazione di legge;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla restanti richieste tenuto conto dei riscontri forniti dalla resistente, prima e nel corso del procedimento;

RILEVATO che resta fermo il diritto del ricorrente di agire nelle competenti sedi per l'accertamento di eventuali profili contrattuali che esulano dalle competenze di questa Autorit;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti tenuto conto della peculiarit della vicenda;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara il ricorso infondato in ordine alla richiesta di cancellazione e all'opposizione al trattamento dei dati personali detenuti dalla resistente;

b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle richieste avanzate ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 15 aprile 2010

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
De Paoli