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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 19 MAGGIO 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il ricorso, regolarizzato il 10 febbraio 2010, con il quale Michele Moscato, rappresentato e difeso dagli avv.ti Simonetta Verlingieri e Costanzo Di Pietro, ha ribadito la richiesta, gi avanzata ai sensi dell'art. 7 del Codice per la protezione dei dati personali in data 8 ottobre 2009, volta ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile, da parte di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. di tutti i dati che lo riguardano inerenti un "contratto di conto corrente, contrassegnato dal n.ro () sul quale transitava la negoziazione di titoli ()"; rilevato che il ricorrente, che ha sollecitato anche la richiesta di tutte le informazioni relative ai propri investimenti mobiliari, ha chiesto, altres, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 15 febbraio 2010, con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la successiva nota del 7 aprile 2010 con la quale stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota datata 8 marzo 2010 con la quale la banca resistente ha fornito al ricorrente copia della documentazione relativa a "modulistica/contrattualistica relativa all'accensione del conto corrente n. (); estratti conto degli ultimi 10 anni relativi al rapporto citato; estratti conto degli ultimi 10 anni della posizione titoli; lettere contabili di compravendita titoli relative alle operazioni effettuate negli ultimi 10 anni ()", riservandosi di integrare la predetta documentazione non appena ultimate "le ricerche negli archivi () tuttora in corso"; VISTE l'e-mail del 1 aprile 2010, la nota inviata via fax il 5 maggio 2010 e l'e-mail dell'11 maggio 2010 con le quali il ricorrente ha lamentato l'incompletezza dei dati forniti in relazione, tra l'altro, all'assenza di riscontro circa il "contratto di negoziazione e ricezione degli ordini; gli ordini di acquisto dei titoli transitati sul portafoglio; il prospetto sulla propensione al rischio sottoscritto dal sig. Moscato; il prospetto informativo dei prodotti acquistati e il documento sui rischi dell'investimento ()"; VISTA l'email dell'11 maggio 2010 con la quale la banca resistente ha comunicato di aver "gi provveduto a spedire la documentazione mancante ad integrazione di quanto gi fornito, con particolare riferimento alla "posizione in Fondi Comuni di investimento intestata al signor Michele Moscato"; VISTA l'e-mail dell'11 maggio 2010 con cui il ricorrente, in riferimento alla nota trasmessa, nella medesima data, dalla banca resistente, ha ribadito "integralmente il contenuto della precedente nostra missiva inoltrata () il 05.05.2010"; RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordine ai dati comunicati dalla banca resistente nel corso dell'istruttoria del procedimento; RILEVATO che, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dalle parti, non risulta per in modo inequivocabile l'avvenuta comunicazione al richiedente di tutti i dati personali dallo stesso richiesti, ivi comprese le informazioni contenute nel prospetto sulla propensione al rischio sottoscritto dall'interessato, nonch quelle contenute in tutti gli altri documenti, citati dal medesimo nell'interpello preventivo, connessi alle operazioni di investimento effettuate; RITENUTO, pertanto, di dover accogliere il ricorso con riguardo alle informazioni non ancora comunicate, relativamente alle operazioni di investimento mobiliare effettuati dal ricorrente, invitando la banca resistente a trasmettere i dati richiesti entro sessanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento o a precisare, entro la medesima data, di non detenere informazioni ulteriori rispetto a quelle gi comunicate (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsit nelle dichiarazioni e comunicazioni al Garante"), dandone, in entrambi i casi, comunicazione all'Autorit; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., stante la tardivit del riscontro, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati gi comunicati nel corso del procedimento; b) accoglie il ricorso limitatamente ai dati riferiti alle operazioni di investimento mobiliare effettuate dal ricorrente (ivi comprese le informazioni relative alla propensione al rischio) e, per l'effetto, ordina a Banca Nazionale del Lavoro di trasmettere tali dati, in forma intelligibile, entro sessanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, o a precisare, entro la medesima data, di non detenere informazioni ulteriori rispetto a quelle gi trasmesse, dandone, in entrambi i casi, comunicazione all'Autorit; c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese. Roma, 19 maggio 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale |