Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 27 MAGGIO 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, componente e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 18 febbraio 2010 nei confronti di Cerved Group S.p.A. con il quale KW s.r.l., in persona dell'amministratore unico e socio XY, e XY stesso, a titolo personale, (rappresentati e difesi dall'avv. Simona Iovino ) si sono opposti all'ulteriore trattamento (sollecitandone la cancellazione) dei dati personali che li riguardano ove associati ai fallimenti di XX s.r.l., YY s.r.l. e ZZ s.r.l. nell'ambito di ogni report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. che non riguardi direttamente le predette societ; visto che, a parere dei ricorrenti, il trattamento di tali dati sarebbe eccedente e non pertinente perch nel "Dossier elenco soci e pregiudizievoli" e Dossier Approfondito" concernente KW s.r.l. e nel "Dossier persona" riferito a XY si associano ai dati relativi, rispettivamente, alla societ KW s.r.l. e a XY stesso informazioni pregiudizievoli riferibili a terzi (appunto le tre societ sopra indicate) nelle quali, peraltro, XY avrebbe avuto delle partecipazioni societarie minoritarie ed avrebbe ricoperto "cariche tra l'altro non necessariamente o dichiaratamente apicali"; ci, tenuto presente che il fallimento di XX s.r.l., dichiarato il 15 luglio 1995, si chiuso il 15.12.2006 con definitiva cancellazione dal Registro delle imprese, che il fallimento di YY s.r.l., dichiarato il 15 luglio 1995, si chiuso l'11 giugno 1999 con omologa del concordato fallimentare che stato dichiarato eseguito, mediante assunzione dei debiti da parte di KW s.r.l., in data 11 gennaio 2008, mentre il fallimento della ZZ s.r.l., dichiarato il 17 aprile 1996, non si ancora chiuso, dopo circa quattordici anni, "solo a seguito di opposizione, ormai al vaglio del giudizio di legittimit, di azione revocatoria subita da una delle banche che avevano finanziato la societ"; rilevato che i ricorrenti hanno inoltre chiesto, la cancellazione dai report o altro prodotto informativo riferito a "specifici soggetti correlati o correlabili, sotto il profilo dei diritti di propriet e/o sotto quello delle cariche sociali ricoperte, ai ricorrenti KW s.r.l. e XY () di tutti i riferimenti a vicende societarie di regola considerate pregiudizievoli in essi presenti () e al numero delle interrogazioni alle banche dati e ai sistemi informativi gestiti da Cerved avanzate dai diversi utenti dei servizi erogati da quest'ultima", ritenendo parimenti tali dati non pertinenti ed eccedenti; considerato, infine, che i ricorrenti hanno chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 1 marzo 2010 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonch la nota del 13 aprile 2010 con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTE le note datate 22 marzo 2010, 31 marzo 2010, 29 aprile 2010 con le quali la resistente (rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto) ha preliminarmente sostenuto che l'odierno ricorso sarebbe inammissibile "in quanto presentato per far valere richieste avanzate da distinti interessati () relativamente ai dati personali contenuti nei differenti Dossier e Report che li riguardano"; inoltre, la resistente ritiene che siano parimenti inammissibili le richieste di cancellazione che i ricorrenti hanno avanzato nei confronti dei dati che li riguardano contenuti nei Dossier o Report relativi ad XX s.r.l., YY s.r.l. e ZZ s.r.l. "posto che tali distinte persone giuridiche sono del tutto estranee e non parti del presente procedimento, in quanto non risultano aver formulato alcun preventivo interpello n, tanto meno, ricorso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 7 e 145 del d.lgs. 196/2003" e che, in ogni caso, "anche ove fossero state presentate dalle societ interessate o da soggetti legittimati risulterebbero manifestamente infondate"; infine, la resistente ha inviato copia di uno "stralcio del Dossier relativo al sig. XY e del Report relativo alla KW s.r.l., entrambi aggiornati al 26.03.2010, dai quali possibile evincere come non sia pi presente alcuna informazione relativa ad eventi di fallimento riferiti alla ZZ s.r.l. ed XX s.r.l. e ad eventi pregiudizievoli riferiti alla YY s.r.l.";

VISTE le note datate 30 marzo 2010, 9 aprile 2010, 18 aprile 2010 e 3 maggio 2010 con le quali i ricorrenti hanno contestato le considerazioni formulate dalla controparte sull'ammissibilit del ricorso sia nell'interesse di KW s.r.l. che di XY a titolo personale, nella misura in cui tali soggetti risultano reciprocamente collegati come "documentato nella sfera di operativit economica di ciascuno di essi, nei dati disponibili presso pubblici registri e negli stessi resoconti informativi prodotti dalla resistente"; gli stessi ricorrenti ritengono che la propria richiesta di cancellazione possa estendersi anche ai dati che li riguardano contenuti nei report relativi alle tre societ fallite dato "l'evidente collegamento tra gli eventi segnalati in ciascun resoconto documentale riguardante dette societ e i diversi Report e Dossier afferenti i ricorrenti principali";

RITENUTO che dalle risultanze istruttorie emerge che il ricorso proposto da KW s.r.l. e da XY a titolo personale deve essere considerato ammissibile; ci, tenuto conto che tra i ricorrenti, i quali hanno congiuntamente avanzato un'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice e proposto un medesimo atto di ricorso ex art. 145 del Codice, esiste un evidente collegamento posto che XY, attuale amministratore unico di KW s.r.l., ha ricoperto in passato delle cariche o detenuto partecipazioni societarie in XX s.r.l., YY s.r.l. e ZZ s.r.l. e che, proprio in virt dell'attuale ruolo ricoperto dal XY in KW s.r.l., le informazioni attinenti ad XX s.r.l., YY s.r.l. e ZZ s.r.l. risultano contenute sia nei report o prodotti informativi relativi a KW s.r.l. che alla persona di XY;

RITENUTO che in ordine alla richiesta di cancellazione delle informazioni, ritenute pregiudizievoli, relative al fallimento di XX s.r.l., YY s.r.l. e ZZ s.r.l. dai report o prodotti informativi che riguardano direttamente KW s.r.l. e XY, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente al riguardo fornito adeguato riscontro;

RITENUTO che la richiesta di cancellazione delle informazioni, ritenute pregiudizievoli, relative al fallimento di XX s.r.l., YY s.r.l. e ZZ s.r.l., nonch dei dati relativi alle interrogazioni alle banche dati Cerved concernenti tali societ, dai report o prodotti informativi che riguardano direttamente queste ultime deve essere dichiarata inammissibile atteso che le relative istanze non sono state proposte dai soggetti legittimati;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarit della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione delle informazioni attinenti al fallimento di XX s.r.l., YY s.r.l. e ZZ s.r.l. dai report o prodotti informativi che riguardano direttamente KW s.r.l. e XY;

b) dichiara inammissibile la richiesta di cancellazione delle informazioni attinenti al fallimento di XX s.r.l., YY s.r.l. e ZZ s.r.l. e dei dati relativi alle interrogazioni alle banche dati Cerved concernenti tali societ, dai report o prodotti informativi che riguardano direttamente XX s.r.l., YY s.r.l. e ZZ s.r.l.;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 27 maggio 2010

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
De Paoli