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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 27 MAGGIO 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, componente e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il ricorso al Garante regolarizzato in data 16 febbraio 2010 nei confronti di Infoplus s.r.l., con il quale Leonardo Nanna, in proprio e quale rappresentante legale dell'impresa omonima (rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Presicce), ha lamentato l'illiceit del trattamento dei propri dati personali posto in essere dalla predetta societ che, a seguito di un atto di precetto con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 3.663 riconosciuta con sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa, aveva azionato un pignoramento presso terzi nel quale venivano indicati 11 istituti bancari aventi sede in Lecce; rilevato che il ricorrente, nel ritenere inidoneo il riscontro ottenuto, ha ribadito le richieste avanzate ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196) volte a ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che lo riguardano e l'indicazione della loro origine e delle modalit di trattamento, degli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato nonch dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati; rilevato che, con il ricorso, l'interessato ha chiesto il blocco dei dati che lo riguardano (con relativa attestazione di aver portato tale operazione a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi), opponendosi altres al loro ulteriore trattamento; visto che il ricorrente ha chiesto anche la condanna della controparte alle spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 1 marzo 2010 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la successiva nota del 13 aprile 2010 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota pervenuta via fax il 22 marzo 2010 con la quale la societ resistente, nel fornire riscontro alle istanze del ricorrente, ha affermato, tra l'altro, che i dati personali dell'interessato "sono stati utilizzati solo ed esclusivamente in sede giudiziale per la tutela del nostro diritto di credito, sancito dalla sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa n. 239/05 provvisoriamente esecutiva ()" e che tale tutela giudiziale tuttora in corso; visto che nella medesima nota la resistente ha precisato che, nell'ottobre 2009, dopo che era stato notificato al ricorrente un atto di precetto e "decorso invano il termine ex art. 482 c.p.c. stata chiesta notifica di atto di pignoramento presso gli 11 principali istituti bancari di Lecce nella mera speranza che l'interessato intrattenesse rapporti con almeno uno di essi"; rilevato che la resistente ha altres affermato che "nella scelta degli istituti bancari cui notificare l'atto di pignoramento presso terzi si fatto riferimento al criterio della vicinanza, in quanto non abbiamo mai detenuto alcuna informazione in merito ai rapporti bancari del ricorrente" e che "all'esito della notifica dell'atto di pignoramento, ben 5 istituti sono risultati chiusi/trasferiti, mentre nelle restanti 6 banche solo 3 hanno inviato la comunicazione ex art. 547 c.p.c. peraltro negativa"; rilevato che la resistente, nell'affermare che "gli unici dati del ricorrente di cui in possesso sono unicamente quelli desumibili dal contratto di abbonamento dallo stesso sottoscritto il 19/1/2000" nonch quelli utilizzati dal legale cui stato conferito mandato per la tutela giudiziale del diritto di credito, ha sostenuto al piena legittimit del trattamento effettuato ai soli fini del recupero di quanto dovuto dal ricorrente in relazione al servizio a suo tempo ricevuto dalla societ resistente; VISTA la nota anticipata via fax il 29 aprile 2010 con la quale il ricorrente ha rinnovato le proprie richieste, sottolineando l'illiceit del trattamento di dati personali effettuato dalla controparte che, "seppure per il conseguimento legittimo di un diritto di credito, diffonde a terzi estranei, che nulla hanno a che fare col debitore, il dato sulla posizione debitoria, comunicando loro una morosit in maniera del tutto scollegata al recupero del credito"; VISTA la nota pervenuta via fax l'11 maggio 2010 con la quale la societ resistente, nel ribadire quanto gi rappresentato nella memoria del 22 marzo 2010 e la piena legittimit del proprio operato, ha sottolineato che, sebbene il criterio di scelta degli istituti bancari cui notificare l'atto di pignoramento sia stato "certamente empirico e probabilistico", tuttavia lo stesso "non risulta vietato da nessuna norma" e che anzi, "ai sensi dell'art. 547 c.p.c., a fronte della notifica dell'atto di pignoramento, il terzo tenuto a rendere al creditore procedente la dichiarazione prevista dalla medesima norma"; rilevato che nella medesima nota la resistente ha ribadito che i dati personali del ricorrente "sono stati utilizzati solo ed esclusivamente in sede giudiziale per la tutela del diritto di credito"; RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta di blocco dei dati personali dell'interessato, nonch l'opposizione al loro trattamento manifestata ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a), del Codice, dal momento che gli stessi non risultano, allo stato, trattati dalla resistente in violazione di legge, in quanto dalla stessa utilizzati in osservanza degli obblighi di legge relativi alla conservazione della documentazione contabile nonch per legittime finalit di tutela del diritto di credito; RITENUTO invece di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle richieste avanzate dal ricorrente ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice, tenuto conto dei riscontri forniti dalla resistente nel corso del procedimento; RITENUTO congruo compensare integralmente le spese tra le parti in ragione dei riscontri forniti dal titolare del trattamento nonch in relazione alla specificit della vicenda; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara il ricorso infondato in ordine alla richiesta di blocco e all'opposizione al trattamento dei dati personali detenuti dalla resistente; b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle richieste avanzate ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice; c) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento. Roma, 27 maggio 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale |