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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 24 GIUGNO 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il ricorso al Garante, presentato il 19 marzo 2010 nei confronti di Cerved Group S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Di Porto e Federica Citoni, si opposto all'ulteriore trattamento (sollecitandone la cancellazione) dei dati personali che lo riguardano ove associati al fallimento di "KW" (dichiarato nel 1997 e chiuso nel 2005) nell'ambito di ogni report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. che non riguardi direttamente la predetta societ; visto che, a parere del ricorrente, il trattamento di tali dati sarebbe eccedente e non pertinente perch nei prodotti informativi relativi alla propria persona si associano ai dati relativi alla stessa anche informazioni pregiudizievoli riferibili a terzi (e, in particolare, alla societ sopra indicata), ci peraltro nonostante i cinque anni trascorsi dalla chiusura di detto fallimento; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 25 marzo 2010 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch il verbale dell'audizione del 20 aprile 2010 e la nota del 27 aprile 2010 con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTA la memoria depositata in data 20 aprile 2010 con la quale la resistente (rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Boccuccia) ha sostenuto che il trattamento dei dati relativi al ricorrente non sarebbe effettuato in modo illecito in quanto tali dati sono tratti da pubblici registri e aggregati successivamente da Cerved Group S.p.A.; rilevato che i dati, relativi al fallimento di "KW" sarebbero esatti ed aggiornati, come dimostrano le visure estratte il 19 aprile 2010 dal Registro delle imprese presso la Camera di commercio di Campobasso; rilevato, inoltre, che, secondo la societ resistente, la pertinenza di tali informazioni riguardanti "KW" sarebbe evidente vista la posizione del ricorrente, socio di una societ di persone delle cui obbligazioni sociali lo stesso era illimitatamente responsabile; VISTO il verbale dell'audizione del 20 aprile 2010 e le successive memorie pervenute il 19 e il 27 aprile 2010 in cui il ricorrente ha ribadito la propria richiesta, sottolineando anche il tempo trascorso dalla chiusura del fallimento e richiamando l'attenzione sul fatto che la "scheda persona infocamere" che lo riguarda, prodotta dalla resistente, avvalorerebbe la propria richiesta, tenuto conto che la stessa contiene esclusivamente "informazioni relative alla partecipazione del sig. XY nella KW, senza riferimento alcuno al fallimento" di quest'ultima, poich tale informazione, attenendo solo alla societ, pu essere correttamente rinvenuta, attraverso gli archivi della Camera di Commercio, "solo effettuando la ricerca sulla denominazione sociale" della stessa; VISTA la nota inviata il 19 maggio 2010 con la quale la resistente ha sottolineato come, nel caso di specie, la tesi dell'estraneit del ricorrente al fallimento della societ "KW" non sia fondata tenuto conto che si tratta di una societ di persone della quale lo stesso era socio illimitatamente responsabile; RILEVATO che il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c) del Codice; RILEVATO che, con riferimento ad alcuni trattamenti effettuati da Cerved Group S.p.A., questa Autorit ha adottato un provvedimento generale in data 30 ottobre 2008; rilevato tuttavia che tale provvedimento stato dichiarato illegittimo con sentenza del Tribunale di Roma n. 21109 del 16 ottobre 2009, anche se per profili non attinenti al merito delle prescrizioni con lo stesso adottate da questa Autorit rispetto ai trattamenti svolti dalla societ resistente; RILEVATO, altres, che negli ultimi mesi il medesimo Tribunale di Roma ha esaminato diverse opposizioni proposte da Cerved Group S.p.A. avverso le decisioni con le quali il Garante, accogliendo i ricorsi degli interessati, aveva affermato la violazione da parte della stessa Cerved del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice); visto che il predetto Tribunale si pronunciato con diverse sentenze che, in alcuni casi, hanno accolto le opposizioni proposte, mentre, in altri, hanno confermato le decisioni del Garante, determinando in tal modo un'obiettiva situazione di incertezza per gli operatori del settore ed i soggetti interessati; RILEVATO che l'ampiezza e la complessit dei trattamenti posti in essere da parte dei soggetti operanti nel settore della c.d. informazione commerciale impone un'attenta considerazione dei diversi e contrastanti interessi in gioco al fine di assicurare un elevato livello di esattezza, completezza, pertinenza e qualit dei dati trattati; RILEVATO che l'Autorit sta approfondendo con l'A.N.C.I.C. (Associazione Nazionale tra le Imprese di Informazioni Commerciali) le problematiche connesse ai trattamenti di dati in tale settore al fine di verificare la possibilit di elaborare criteri e indirizzi uniformi per tutti gli operatori del settore con specifico riferimento al trattamento dei dati tratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque; ci, allo scopo di garantire l'osservanza di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lett. d), del Codice in tema di pertinenza e non eccedenza dei dati; RITENUTA quindi la necessit di disporre, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato, nelle more della definizione di tali criteri e indirizzi, la sospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni relative al fallimento di "KW" laddove figurino direttamente associate al ricorrente e della conseguente visibilit di tali informazioni nel citato "Dossier persona" riferito allo stesso e in ogni altra scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. non direttamente relativo alla medesima societ; RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarit della vicenda esaminata; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dispone, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato, nelle more della definizione di criteri e indirizzi uniformi per il settore delle informazioni commerciali, la sospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni relative al fallimento di "KW" laddove figurino direttamente associate al ricorrente e della conseguente visibilit di tali informazioni nel citato "Dossier persona" riferito allo stesso e in ogni altra scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. non direttamente relativo alla medesime societ; b) dichiara compensate le spese del procedimento. Roma, 24 giugno 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale |