Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 1 LUGLIO 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 23 marzo 2010 da XY (rappresentata e difesa dagli avv.ti Ennio Imperatore e Massimo Villa) nei confronti di Edisud S.p.A. (in qualit di editore del sito internet www.lagazzettadelmezzogiorno.it), Stampa democratica '95 s.c.r.l. (in qualit di editore del sito internet www.metropolisweb.it) e Associazione Nazionale dei Carabinieri-Sezione di Manfredonia (titolare del sito internet www.ancmanfredonia.it) con il quale la ricorrente, nel rilevare che sui siti web dei predetti titolari erano consultabili alcuni articoli contenenti dati personali che la riguardano (relativi ad un'indagine giudiziaria nel corso della quale l'interessata, KW di professione, stata accusata di aver predisposto e depositato in un procedimento civile che la riguardava certificati falsi), ha ribadito l'opposizione, gi manifestata con interpello preventivo, all'ulteriore diffusione dei predetti dati, chiedendone la cancellazione dalle pagine web in cui sono riportati; ci, considerata, a suo avviso, l'assenza di interesse pubblico della notizia, essendo "del tutto estraneo il ruolo di ZH ricoperto" dalla ricorrente nella vicenda, tutta privata, per la quale la stessa stata indagata; rilevato che l'interessata ha, altres, chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 29 marzo 2010 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la societ resistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonch l'ulteriore nota del 18 maggio 2010 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note datate 9 aprile e 21 maggio 2010 con le quali l'Associazione Nazionale dei Carabinieri-Sezione di Manfredonia, nel rappresentare che la pubblicazione dei dati della ricorrente sul proprio sito internet sarebbe "dipesa esclusivamente dalla circostanza che il sito collegato in tempo reale con numerosi siti di informazione e stampa i cui articoli on line compaiono in modo automatico, per essere poi sostituiti, in modo altrettanto automatico, dagli aggiornamenti nel giro di pochissimo tempo", ha comunicato di aver eliminato gli stessi dalle pagine web in cui erano riportati;

VISTE la memoria del 9 aprile e la nota del 12 aprile 2010 con le quali Edisud S.p.A. ha comunicato di aver provveduto alla cancellazione dell'articolo contenente i dati della ricorrente dal proprio sito online e ci "pur senza riconoscimento alcuno di responsabilit per quanto gi pubblicato", tenuto conto della liceit del trattamento effettuato in ossequio ai principi di pertinenza e non eccedenza delle informazioni rispetto a un fatto vero e di interesse pubblico ("un'accusa di falso in scrittura privata in cui la ricorrente si trovata coinvolta");

VISTA la nota del 10 maggio 2010 con la quale Stampa democratica '95 s.c.r.l., nel rappresentare di aver "operato nel pi chiaro e legittimo diritto di cronaca", ha comunicato di aver aderito alla richiesta di cancellazione dei dati avanzata dalla ricorrente e di aver "cancellato dall'archivio del sito internet" l'articolo relativo alla vicenda che vede interessata la ricorrente;

VISTE le memorie inviate via fax il 16 aprile il 27 maggio 2010 con le quali la ricorrente ha preso atto dell'adesione alle proprie richieste da parte dei titolari del trattamento e ha ribadito la domanda relativa alle spese, rilevando che i dati che la riguardano continuavano a comparire sul web, attraverso i motori di ricerca, ancora all'atto della presentazione del ricorso e nel corso della prima parte del procedimento dinanzi all'Autorit;

RITENUTA la necessit di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, tenuto conto dell'adesione da parte dei titolari del trattamento alla richiesta di cancellazione dei dati dalle pagine web in cui gli stessi erano stati pubblicati;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese sostenute per il procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 1 luglio 2010

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
De Paoli