|
Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DELL'8 LUGLIO 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO che Francesco Antonio Marsico, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Nargiso, nel corso di un colloquio telefonico avvenuto nel dicembre 2008 (alla cui registrazione aveva acconsentito) avrebbe aderito ad una offerta commerciale proposta da Fastweb S.p.A. "al fine di ottenere un risparmio congiunto ad un miglior servizio di telefonia sull'utenza fissa"; avendo, tuttavia, riscontrato che le condizioni economiche applicate al servizio risultavano, a suo parere, diverse da quanto prospettato durante la telefonata in questione e non disponendo di alcun documento riassuntivo delle condizioni applicate al contratto "concluso a distanza", come invece previsto dal cd. codice del consumo, l'interessato aveva avanzato nei confronti di Fastweb S.p.A. un'istanza ai sensi dell'art. 7 del d.lg. 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali) con la quale aveva chiesto di accedere ai dati personali che lo riguardano contenuti nella registrazione del colloquio telefonico in questione, di cui aveva chiesto di ottenere copia su compact disk o comunque trascrizione integrale "con dichiarazione di conformitˆ al supporto magnetico"; rilevato che con ricorso ex art. 145 del Codice presentato in data 13 aprile 2010 il ricorrente ha ribadito tale richiesta nei confronti di Fastweb S.p.A. chiedendo, altres“, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 19 aprile 2010, con la quale questa Autoritˆ, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonchŽ la nota dell'11 giugno 2010 con la quale questa Autoritˆ ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTA la nota pervenuta in data 11 maggio 2010 con la quale il ricorrente ha contestato il mancato riscontro alle proprie richieste da parte della controparte; VISTA la nota pervenuta in data 18 maggio 2010 con la quale l'Ufficio privacy della resistente ha sostenuto di non aver rinvenuto nei propri archivi l'istanza ai sensi dell'art. 7 avanzata dal ricorrente in data 5 febbraio 2010 (inviata al numero di fax di altra struttura societaria) ed in ogni caso che erano ancora in corso le ricerche della registrazione telefonica richiesta che "allo stato non risultava presente"; VISTA la successiva nota pervenuta in data 30 giugno 2010 con la quale la resistente ha sostenuto che "a seguito delle accurate verifiche effettuate, probabilmente per un mero errore tecnico, la registrazione richiesta dal Sig. Marsico non risulta essere presente" aggiungendo anche di aver "messo in atto le opportune verifiche per far luce sull'accaduto"; RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2 del Codice avendo la societˆ resistente, seppur solo dopo la presentazione del ricorso, fornito un sufficiente riscontro alla richiesta del ricorrente, sostenendo, con dichiarazione della cui veridicitˆ l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsitˆ nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non disporre della registrazione richiesta; RILEVATO che restano impregiudicati i profili di natura contrattuale attinenti al rapporto giuridico intercorso fra le parti che potranno, se del caso, essere fatti valere dal ricorrente nelle opportune sedi, non avendo questa Autoritˆ competenza in merito; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Fastweb S.p.A., stante la tardivitˆ del riscontro, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CIñ PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Fastweb S.p.A., la quale dovrˆ liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese. Roma, 8 luglio 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale |