Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DELL'8 LUGLIO 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante pervenuto il 2 aprile 2010 e presentato da Gerardo Parrella, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco De Cicco, nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente ha chiesto alla predetta societ di cancellare dal proprio sistema di informazioni creditizie (s.i.c.) i dati che lo riguardano riferiti a un mutuo erogato da Banca di credito cooperativo di Fisciano soc. coop. a r.l. in data 7 maggio 2004 e ad un prestito personale erogato da Unicredit Family Financing Bank S.p.A. in data 23 febbraio 2006, censiti nel predetto s.i.c. con segnalazione di ritardi nei pagamenti non regolarizzati; il ricorrente ha infatti contestato la liceit del trattamento effettuato da Crif S.p.A. per non aver ricevuto il preavviso circa l'imminente segnalazione dei dati personali al predetto sistema di informazioni creditizie, come previsto dall'art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); rilevato che il ricorrente ha, infine, chiesto di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 7 aprile 2010 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il predetto titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 21 maggio 2010 con la quale stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata in data 26 aprile 2010 con la quale Crif S.p.A., dopo aver precisato che l'obbligo di preavviso circa la registrazione delle informazioni creditizie di tipo negativo, previsto dallo stesso codice di deontologia e di buona condotta, sarebbe, a proprio avviso, posto in capo ai singoli enti partecipanti, ha dichiarato di aver ricevuto conferma da Banca di credito cooperativo di Fisciano soc. coop. a r.l. e da Unicredit Family Financing Bank S.p.A. che le stesse avrebbero provveduto a fornire "a seguito del verificarsi dei ritardi nei pagamenti, il preavviso circa l'imminente registrazione dei dati" di cui all'art. 4, comma 7, del codice deontologico di settore; Crif S.p.A. ha quindi riattivato la visibilit dei dati relativi ai rapporti in questione (di cui era stata sospesa la visibilit in attesa degli esiti delle verifiche effettuate presso gli enti partecipanti interessati), dati indicati nel report aggiornato al 26 aprile 2010 che allo stato riporta per entrambi i finanziamenti la segnalazione di "ritardi nei pagamenti non ancora regolarizzati";

VISTA la memoria di replica inviata in data 26 maggio 2010 con la quale il ricorrente ha ribadito le richieste avanzate nel ricorso;

VISTA la nota pervenuta in data 28 giugno 2010, in risposta a specifica richiesta di questa Autorit, con la quale Banca di credito cooperativo di Fisciano soc. coop. a r.l., richiamandosi anche alla comunicazione gi inviata in data 23 febbraio 2010 (allegata al ricorso), ha inviato copia della lettera di "preavviso" di imminente registrazione dei dati presso i s.i.c., inviata, in data 30 gennaio 2009, al ricorrente in qualit di garante del mutuo ipotecario in questione (analoga lettera stata inviata anche al contraente principale);

VISTA la nota pervenuta in data 30 giugno 2010, in risposta a specifica richiesta di questa Autorit, con la quale Unicredit Family Financing Bank S.p.A. ha sostenuto che, pur essendosi verificati ritardi nei pagamenti, "a partire dalla rata scadente il 23 aprile 2008", in relazione al prestito personale in questione, "a seguito di un disguido (), ora sanato", le lettere di "preavviso" di imminente registrazione dei dati presso i s.i.c. "non risultano essere state inviate al Cliente" cosicch la societ ha provveduto "a cancellare le segnalazioni di insolvenza, sebbene correttamente registrate come tali"; rilevato, comunque, che in data 27 marzo 2010 stata inviata al ricorrente una lettera di "preavviso" ai sensi dell'art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta sui s.i.c. e che "al maggio 2010 tutte le rate sono state pagate dal Cliente, ancorch con alcuni giorni di ritardo";

VISTA la nota pervenuta in data 2 luglio 2010 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto che, diversamente da quanto dichiarato da Unicredit Family Financing Bank S.p.A., non risulta che i ritardi nei pagamenti riferiti al prestito personale erogato il 23 febbraio 2006 siano stati regolarizzati nel maggio 2010 e pertanto nel report aggiornato al 31 maggio 2010 (allegato alla nota) il ricorrente "risulta ancora segnalato con ritardi nei pagamenti (fino a 2 rate) non ancora regolarizzati"; vista la successiva nota del 5 luglio 2010 con la quale Crif ha precisato che "l'ente segnalante ha confermato la correttezza dei dati registrati nel Sic di Crif" all'esito delle verifiche effettuate in data 2 luglio 2010;

RILEVATO che la disposizione introdotta dall'art. 4, comma 7, del predetto codice di deontologia e di buona condotta prevede l'obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o pi sistemi di informazioni creditizie, al verificarsi di ritardi nei pagamenti; rilevato che, ai sensi dell'art. 13 del medesimo codice di deontologia, le misure necessarie per la sua applicazione dovevano essere adottate dai soggetti tenuti a rispettarli al pi tardi entro il 30 aprile 2005 e che pertanto, a partire da tale data, il mancato rispetto del citato art. 4, comma 7, dello stesso codice di deontologia, con riferimento alle segnalazioni di ritardi nei pagamenti di rate di finanziamenti, comporta l'illiceit del trattamento medesimo ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO che, in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati riferiti al mutuo erogato da Banca di credito cooperativo di Fisciano soc. coop. a r.l.  in data 7 maggio 2004 e al prestito personale erogato da Unicredit Family Financing Bank S.p.A. in data 23 febbraio 2006, allo stato della documentazione in atti, risulta essere stato fornito al ricorrente il citato preavviso di cui all'art. 4, comma 7, del codice di deontologia, e che pertanto la comunicazione dei dati personali del ricorrente da Banca di credito cooperativo di Fisciano soc. coop. a r.l.  e da Unicredit Family Financing Bank S.p.A. al s.i.c. gestito da Crif S.p.A. in relazione ai ritardi nei pagamenti ai finanziamenti in questione viene effettuata in modo lecito; ci, in quanto entrambi gli istituti di credito hanno, nel corso del procedimento, fornito sufficienti elementi atti a dimostrare il rispetto delle disposizioni del citato codice deontologico; rilevato, pertanto, che la richiesta di cancellazione dei dati personali in questione dal s.i.c. gestito da Crif S.p.A. deve essere dichiarata infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal menzionato codice di deontologia e di buona condotta per la conservazione lecita nei predetti sistemi dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti non ancora regolarizzati (art. 6 del medesimo codice di deontologia e di buona condotta);

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti, anche in ragione della particolarit della vicenda esaminata;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Roma, 8 luglio 2010

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
De Paoli