Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DELL'8 LUGLIO 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 7 aprile 2010 con il quale XY, ribadendo l'istanza gi precedentemente avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha chiesto a Tiscali S.p.A., con riguardo ad un contratto di utenza telefonica fissa, di ottenere la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei dati medesimi, della loro origine, della logica e delle finalit del trattamento, gli estremi identificativi del titolare del trattamento e del responsabile eventualmente designato, nonch la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione di legge o la cui conservazione non risulti necessaria in virt degli scopi della raccolta; il ricorrente ha chiesto altres la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 9 aprile 2010, con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente nonch la successiva nota del 3 giugno 2010 con la quale stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione del ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 29 aprile 2010 con cui la societ resistente ha comunicato i dati personali del ricorrente dalla medesima detenuti, dichiarando, quanto all'origine, di averli acquisiti direttamente dall'interessato "tramite il personale a ci esplicitamente autorizzato" e di utilizzarli "per fini inerenti l'esecuzione del contratto stesso, per l'erogazione del servizio prescelto, ovvero per le attivit inerenti al pagamento e al recupero dei crediti eventualmente dovuti e per fini commerciali";

VISTA la nota inviata via fax l'8 maggio 2010 con cui il ricorrente, nel prendere atto del riscontro fornito, ne ha tuttavia lamentato la parzialit, rilevando che "non stata precisata l'origine dei tanti dati personali dello scrivente detenuti da controparte ()", non risultando peraltro cancellati "quei dati non pi necessari alla luce della circostanza che lo scrivente () ha risolto il contratto per la fornitura dei servizi telefonici"; il ricorrente ha altres ribadito la richiesta di rifusione delle spese del procedimento;

VISTA la nota anticipata via fax il 3 giugno 2010 con cui la societ resistente, ad integrazione del riscontro gi fornito, ha ribadito che "i dati personali del sig. XY presenti nei sistemi informatici di Tiscali sono quelli rilasciati al momento della sottoscrizione dei servizi, effettuata in tempi diversi" dal ricorrente al quale, peraltro, "a seguito dell'adesione al servizio "Tutto incluso SA Second Line" ()" sarebbe stato recapitato "un plico contenente () l'intera documentazione riepilogativa" tra cui "l'informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/03"; la resistente ha inoltre precisato che, essendo in esecuzione il "processo di migrazione", richiesto dal ricorrente, da Tiscali ad altro operatore telefonico, i dati personali dell'interessato risultano tuttora utilizzati al fine di garantire la fornitura dei servizi pattuiti sino all'avvenuto completamento dell'operazione di trasferimento; con la medesima nota Tiscali S.p.A. ha, infine, indicato i nominativi dei soggetti cui i dati del ricorrente sono stati comunicati;

VISTA la nota, inviata via fax il 12 giugno 2010, con cui il ricorrente, nel manifestare perplessit in ordine al riscontro fornito dal titolare del trattamento, ha comunicato di aver provveduto, a far data dal 18 gennaio 2010, a comunicare "alla controparte la risoluzione del contratto per inadempimento" in esito al verificarsi di disservizi nella fornitura della linea telefonica e ribadendo, alla luce di ci, la richiesta di cancellazione dei dati detenuti dalla resistente e reputati "non pi necessari alla luce della" predetta risoluzione;

VISTA la nota trasmessa via fax in data 16 giugno 2010 con cui Tiscali S.p.A. ha dichiarato di "aver intrapreso in data 15 giugno u.s. le misure necessarie a disporre la cessazione del servizio "Tutto Incluso SA Second Line" intestato al ricorrente", rappresentando peraltro che "la cessazione operazione che coinvolge necessariamente anche Telecom Italia ()" che "sta ancora processando la migrazione richiesta dal ricorrente verso" altro operatore  telefonico; la resistente ha pertanto rilevato che, alla luce di ci, il processo di "esportazione dell'ordine di cessazione fisica da Tiscali a Telecom Italia potrebbe subire una fase di arresto", impegnandosi tuttavia a monitorare il medesimo "affinch () vada a buon fine";

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali legati alla fornitura di servizi telefonici da parte di Tiscali S.p.A. essendo ancora in corso, per espressa dichiarazione del titolare del trattamento (della cui veridicit il medesimo risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice), le operazioni necessarie per garantire la "cessazione fisica" del servizio attivato sulla linea intestata al ricorrente; ci tenuto conto anche della sussistenza, in capo al medesimo titolare, di obblighi di conservazione di dati a fini contabili e di esigenze difensive legate al contratto intercorso tra le parti (in ordine al quale stata avviata un procedura contenziosa dal ricorrente), profili rispetto a cui i dati in questione possono ritenersi legittimamente conservati sino al venir meno delle predette esigenze;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente in merito, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico della resistente, stante la tardivit del riscontro, nella misura di euro 200, compensandone la residua parte per giusti motivi, in ragione della parziale infondatezza delle richieste;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati;

b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico di Tiscali S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 8 luglio 2010

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
De Paoli