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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DELL'8 LUGLIO 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il ricorso al Garante presentato il 31 marzo 2010, con il quale Marielle Pesant e Luca Bastagli Ferrari, quest'ultimo in proprio e nella qualit di legale rappresentante della Keo Lab s.r.l. (rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandro Scarselli e Maurizio Cirelli) –lamentando il mancato riscontro alla precedente istanza proposta ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196)- hanno ribadito, nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la richiesta volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che riguardano i contratti di conto corrente (nn. XY e KW) aperti dalla societ Keo Lab s.r.l. presso la filiale di Milano della citata banca, nonch i dati relativi all'apertura di una linea di credito per 2 milioni di euro e allo scoperto di conto fino a 100.000,00 euro collegati al conto corrente n. XY, ed infine le informazioni relative alla fideiussione bancaria fino a 430.000,00 euro garantita personalmente dai ricorrenti; ci, in quanto, pur risultando, da un accesso effettuato presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia, che le linee di credito e le fideiussioni erano "accordate in forma operativa", il citato istituto di credito aveva rifiutato di concedere i finanziamenti; rilevato che i ricorrenti hanno chiesto anche di conoscere l'origine dei dati, le finalit e le modalit del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, ove designato, nonch i soggetti cui i dati possono essere comunicati e che possono venirne a conoscenza; rilevato che i ricorrenti hanno chiesto, altres, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 7 aprile 2010, con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dei ricorrenti, il verbale dell'audizione del 4 maggio 2010, nonch la nota del 25 maggio 2010 con cui stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTE le note datate 22 aprile 2010 e 5 maggio 2010 con le quali la banca resistente ha precisato che la concessione degli affidamenti (per anticipo di fatture e/o contratti per euro 2 milioni e scoperto di conto corrente per 100.000,00), "deliberati nel maggio 2006 dalla () Capogruppo di Milano e dalla Direzione Generale Uff. Fidi, era stata autorizzata come "transitoria" in quanto subordinata alla positiva delibera di una ulteriore richiesta di concessione proposta a MPS Factoring e Leasing", in seguito non accordata; pertanto tali affidamenti, pur essendo stati deliberati dalla Banca Monte dei Paschi S.p.A., non sono poi divenuti operativi e sono stati "radiati" dalla stessa banca in data 24 luglio 2006; tuttavia, "la segnalazione degli affidamenti deliberati pervenuta alla Centrale Rischi, cos come previsto dalla normativa Banca d'Italia pur essendo gli stessi subordinati alla delibera MPS Factoring"; le stesse fideiussioni personali rese a garanzia di tali affidamenti in data 16 giugno 2006 non sono poi divenute operative per i medesimi motivi; infine, la banca resistente, dopo aver fornito un elenco di informazioni riferite ai conti correnti, ai finanziamenti e alla fideiussione in questione, si riservata di produrre la restante documentazione richiesta, non appena fosse pervenuta dal proprio archivio centralizzato; VISTA la nota datata 23 giugno 2010 con la quale la banca resistente ha sostenuto di aver inviato ai ricorrenti copia di quella parte di documentazione (di cui ha fornito apposito elenco) riferita ai rapporti in questione, "risultata reperibile" nei propri archivi; VISTO che non sono pervenute ulteriori note di replica da parte dei ricorrenti; RITENUTO che la banca resistente, seppur solo dopo la presentazione del ricorso, ha fornito un riscontro complessivamente adeguato alle richieste dei ricorrenti, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 149, comma 2 del Codice, pu essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., stante la tardivit del riscontro, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. la quale dovr liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti; compensa tra le parti la residua porzione delle spese. Roma, 8 luglio 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale |